Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 771/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Novara in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 771/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Novara, Strada Privata Mella n.24, rappresentata e difesa dall'avv. Maruccio Simona ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, Via Cimabue n.4, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maruccio Simona ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, Via Cimabue n.4, giusta procura in atti;
RICORRENTE e con l'intervento del P.M. INTERVENUTO
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° Parte_1 Controparte_1 comma, cod. civ.; ordinare al Comune AS DI (CO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
dichiarare compensate le spese legali. OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE Per_ 1. I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_2
e residenza anagrafica presso la madre, nella casa coniugale sita in Novara (NO) Strada Privata Mella n. 24, e con
2. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e i genitori si impegnano ad assicurare la reciproca partecipazione nei momenti importanti della loro crescita.
3. I genitori, fatti salvi diversi accordi che tengano conto dell'interesse superiore dei figli e delle esigenze di lavoro di entrambi i ricorrenti - i quali potranno concordare orari e giorni differenti secondo le sopraggiunte necessità mediante avviso/accordo a mezzo mail, sms o whatsapp di almeno 2 (due) giorni - hanno concordato le modalità di frequentazione Per_ dei figli e come segue: Per_2 Per_ Nel fine settimana: il padre vedrà e terrà con sé e a settimane alterne, dal venerdì alle ore 18,30 sino alla Per_2 domenica alle ore 20,30, quando i figli verranno riaccompagnati dal padre presso la loro residenza. Durante la settimana: il padre vedrà e terrà con sé i figli una sera, da stabilirsi di volta in volta, secondo le esigenze dei figli, per la cena. Vacanze scolastiche natalizie: i minori trascorreranno, ad anni alterni, la Vigilia di Natale (24 dicembre) con il padre e il giorno di Natale (25 dicembre) con la madre. I giorni restanti di vacanza verranno suddivisi equamente tra i genitori nel seguente modo: dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola al 30 dicembre alle ore 21:30 (comprensivo di cena) con un genitore e dal 30 dicembre alle ore 21:30 al giorno del rientro a scuola con l'altro genitore. Vacanze scolastiche pasquali: i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore e così alternativamente di anno in anno. Vacanze scolastiche estive: i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le ferie da lavoro dei genitori. Detto periodo verrà consensualmente determinato dai genitori, tenuto conto delle singole esigenze lavorative, entro il 31 maggio di ogni anno. I figli saranno prelevati e riaccompagnati dal padre presso la residenza materna ovvero in altro diverso luogo, se concordato preventivamente. Almeno 7 giorni prima dell'inizio del periodo di ferie di spettanza, ciascun genitore dovrà altresì comunicare all'altro la località in cui si recherà con i minori ed i relativi recapiti. Il restante periodo verrà gestito da entrambi i genitori secondo il regime normale di frequentazione. Festività e i “ponti” che cadranno durante l'anno scolastico verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore, previa interruzione del regime normale di frequentazione. Per la concreta ed esatta definizione di tali periodi dovrà essere fatto ogni anno, al calendario scolastico. Nel caso in cui le predette festività diano origine ad un ponte collegabile con il weekend, il ponte sarà goduto dal genitore cui spetta il weekend. Nel caso in cui la festività cada in un giorno infrasettimanale senza dar vita ad un ponte festivo, il genitore terrà con sé i figli dalle ore 08:30 e fino alle ore 20:30. Il giorno del compleanno dei figli, in deroga al normale regime di visita, il minore trascorrerà il proprio compleanno, comprensivo di pernottamento, un anno con il padre e l'anno successivo con la madre. Ogni genitore potrà tenere con sé i figli nel giorno del proprio compleanno, comprensivo di pernottamento, in deroga al normale regime di visita;
i genitori, nei rispettivi periodi di loro spettanza, provvederanno ad accompagnare e ad andare a prendere i figli sia a scuola che alle varie attività extrascolastiche e nell'ipotesi in cui il padre o la madre siano impossibilitati a vedere/tenere con sé i Per_ minori e per impegni di lavoro, gli stessi dovranno recuperare tale periodo con altro di egual misura da concordare Per_2 preventivamente.
4.Il sig. a partire dalla sottoscrizione del ricorso, corrisponderà in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Per_ alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e un assegno mensile di € Parte_1 Per_2
200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) per dodici mensilità all'anno, mediante bonifico bancario. Tale somma sarà automaticamente rivalutata annualmente in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di febbraio 2026. 5.I genitori terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale (ndr. Milano/Verbania) e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta”.
6. I figli saranno a carico dei genitori nella misura del 50% e pertanto l'assegno unico ed universale per i figli a carico spetterà ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
le detrazioni fiscali per i figli competeranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
-Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta”. I figli saranno a carico dei genitori nella misura del 50% e pertanto l'assegno unico ed universale per i figli a carico spetterà ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
le detrazioni fiscali per i figli competeranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
7.I genitori, per quanto occorrer possa, si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio - rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio dei figli minori, con impegno a comunicarsi reciprocamente in anticipo gli espatri con i figli. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8.I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
9.I ricorrenti pattuiscono che ciascuno continuerà a partecipare al pagamento del 50% della rata mensile di mutuo della casa familiare, il quale ammonta a circa € 741,98 mensili, assicurazioni incluse;
le parti concordano che, qualora decidessero di porre in vendita il citato immobile, dal corrispettivo, detratto il debito residuo per l'estinzione del mutuo, il sig. CP_1 prenderà la somma di euro 24.856,33 ovvero ½ dell'importo di mutuo (comprensivo delle assicurazioni) ad oggi versato di euro 49.712,66 a cui si aggiungerà la somma che verrà successivamente dallo stesso corrisposta per la quota di mutuo (comprensivo delle assicurazioni) di propria competenza fino alla vendita del bene e non ½ della somma ricavata dalla vendita al netto del residuo mutuo.
10.I ricorrenti stabiliscono che : l' automobile S-CROSS S-CROSS targata GV912XR (acquistata con le agevolazioni concesse per l'invalidità Pt_2 della figlia la cui proprietà è intestata al sig. ma detenuta dalla Sig.ra resterà nella piena Per_2 CP_1 Parte_1 disponibilità della medesima – che ne assume i costi – e con trasferimento della proprietà da parte del marito entro un mese dall'omologa della sentenza di separazione;
l'autovettura Suzuki Swift targata FR346YP, intestata al sig. ed attualmente a suo carico, sarà utilizzata CP_1 Per_ dal figlio una volta neopatentato, ed i genitori assumeranno le spese al 50%.
11.La sig.ra dichiara di nulla avere a che pretendere rispetto ai seguenti beni Parte_1 nella titolarità esclusiva del sig. CP_1 terreno seminativo arboreo sito in AS DI, censito al catasto terreni Comune AS DI, Foglio 9, Particella 3083, reddito dominicale ed agrario 1,35, nonchè rispetto alle motociclette;
in comproprietà per la quota di 1/3 bene sito in AS DI, via Sant'Anna SNC, piano T, censito al catasto terreni Comune AS DI, Foglio 9, Particella 2817, categoria C/2, classe U, rendita 98,33; terreno seminativo arboreo sito in AS DI, censito al catasto terreni Comune Casina Rizzardo, Foglio 9, Particella 3084, reddito dominicale ed agrario 1,05; terreno seminativo arboreo sito in AS DI, censito al catasto terreni Comune Casina Rizzardo Foglio 9, Particella
3085, reddito dominicale ed agrario 0,22; terreno seminativo arboreo sito in AS DI, censito al catasto terreni Comune Casina Rizzardo Foglio 9, Particella
3086, reddito dominicale ed agrario 0,18; autovettura Mitsubishi Outlander targata EV868SE motociclo Honda targato EV84721; motociclo targato CO195746. 12.Il sig. dichiara di nulla avere a che pretendere rispetto CP_1 ✓ai buoni fruttiferi postali della sig.ra cointestati con il padre sig. (doc.23), emessi Parte_1 Persona_3 rispettivamente il 9/04/2005 del valore di rimborso lordo di euro 2.500,00, il 9/04/2005, del valore di rimborso lordo di euro 1.000,00 ed il 9/04/2005 del valore di rimborso lordo di euro 1.000,00;
✓al libretto di risparmio postale online (doc. 22), saldo all'11.02.2025 di euro 7.325,39, di cui euro 7.000,00 utilizzati dalla sig.ra per l'emissione di buono fruttifero postale. Parte_1
13.Per quanto riguarda i buoni postali cointestati
- con scadenza 17/08/2035 del valore di rimborso lordo di euro 3.000,00;
- con scadenza 9/11/2035, del valore di rimborso lordo di euro 2.100,00;
- con scadenza 11/11/2038 del valore di rimborso lordo di euro 1.000,00;
- con scadenza 11/11/2038 del valore di rimborso lordo di euro 4.200,00;
- con scadenza 11/11/2038 del valore di rimborso lordo di euro 3.800,00 Per_ il loro valore sarà ripartito in egual quota tra i due figli e al momento della liquidazione o prima della scadenza, Per_2 in caso di necessità, previo accordo delle parti.
14.I ricorrenti concordano che la cura dei due cani è affidata alla sig.ra con partecipazione alle spese al 50% in Parte_1 capo a ciascuno.
15.I ricorrenti concordano che Per_
✓il c/c intestato a - che è una forma di accumulo risparmi per il medesimo e sul quale è attivo un bancomat – continuerà a rimanere nella disponibilità del minore con la supervisione dei genitori;
il c/c intestato a – sul quale viene mensilmente accreditata la pensione di invalidità – continuerà ad essere gestito Per_2 dai genitori come forma di risparmio e le somme su esso versate, saranno impiegate solamente in caso di spese sanitarie/mediche/necessità legate alla situazione di invalidità di Per_2
16.Spese legali interamente compensate fra le parti.” Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. e , premesso Parte_1 Controparte_1 di avere contratto matrimonio con rito concordatario il 26.5.2007 in AS DI e che dall'affectio Per_ coniugalis sono nati (il 22.9.2007) e (il 3.9.2009), hanno congiuntamente adito il Persona_4
Tribunale di Novara al fine di ottenere la dichiarazione di separazione personale, nonché la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni in epigrafe riportate. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni. Il Giudice relatore ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Vi è accordo economico. Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole. Quanto alla domanda di divorzio, il Collegio osserva che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., essa sarà procedibile decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte da ultimo depositate, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare;
con le medesime note scritte, le parti dovranno anche formulare le condizioni concordate con riferimento alla cessazione degli effetti civioli del matrimonio e depositare la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione della domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_3 Parte_4
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AS DI (Atto n. 3, parte II, Serie A, anno 2007) di provvedere alle incombenze di legge;
5. riserva la regolamentazione delle spese di lite alla definizione della domanda di divorzio;
6. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 9 maggio 2025.
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. dott. Niccolò Bencini