Art. 19.
La spesa relativa alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione dei contributi e all'accertamento dei soggetti all'obbligo assicurativo, ai sensi della presente legge e delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 22 novembre 1954, n. 1136 , e' posta a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.
L'ammontare relativo e' annualmente determinato con decreto del Ministro per il lavoro e le previdenza sociale, in misura che, in ogni caso, non deve superare il due per cento dell'importo delle prestazioni erogate da delle gestioni.
La spesa relativa alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione dei contributi e all'accertamento dei soggetti all'obbligo assicurativo, ai sensi della presente legge e delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 22 novembre 1954, n. 1136 , e' posta a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.
L'ammontare relativo e' annualmente determinato con decreto del Ministro per il lavoro e le previdenza sociale, in misura che, in ogni caso, non deve superare il due per cento dell'importo delle prestazioni erogate da delle gestioni.