Articolo 7 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 6Articolo 8
Versione
10 marzo 1948
Art. 7.
La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarieta' nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.
Entrata in vigore il 10 marzo 1948
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente