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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 24/10/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2017 949
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Cinzia Cicero Giudice dr.ssa Oriana Calvo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n 309 2025 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] [...] e residente in [...]4 Parte_1
95048 SCORDIA ITALIA CF rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
LO AN RI
Ricorrente contro
, nata a [...] il [...] residente in [...]Controparte_1
21 95048 SCORDIA ITALIA CF , C.F._2
Resistente contumace
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.4.2025 chiedeva pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio che , in data 28 gennaio 1982 , aveva contratto con CP_1
( trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Scordia al Numero
[...]
2, Parte I dell'anno 1982) dal quale erano nati tre figli tutti maggiorenni ed autonomi.
Esponeva che con sentenza n. 506/2024 questo Tribunale aveva pronunciato la separazione tra i coniugi e che da allora gli stessi non si erano più riconciliati.
Disposta la comparizione delle parti il resistente non si costituiva in giudizio né compariva .
Alla prima udienza di comparizione la ricorrente, comparsa personalmente, dichiarava di rinunciare al ricorso e il Presidente relatore si riservava di riferire al Collegio.
In considerazione dell'intervenuta rinuncia al ricorso formalizzata dalla ricorrente nel corso della prima udienza di comparizione, la presente controversia trova definizione in mero rito dovendosi dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti, attesa la contumacia di parte resistente che non ha fatto propria l'originaria
Va pertanto adottata la relativa statuizione.
Nulla per le spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del procedimento.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 23.10.2025
IL PRESIDENTE Est
Dott.ssa Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Cinzia Cicero Giudice dr.ssa Oriana Calvo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n 309 2025 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] [...] e residente in [...]4 Parte_1
95048 SCORDIA ITALIA CF rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
LO AN RI
Ricorrente contro
, nata a [...] il [...] residente in [...]Controparte_1
21 95048 SCORDIA ITALIA CF , C.F._2
Resistente contumace
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.4.2025 chiedeva pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio che , in data 28 gennaio 1982 , aveva contratto con CP_1
( trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Scordia al Numero
[...]
2, Parte I dell'anno 1982) dal quale erano nati tre figli tutti maggiorenni ed autonomi.
Esponeva che con sentenza n. 506/2024 questo Tribunale aveva pronunciato la separazione tra i coniugi e che da allora gli stessi non si erano più riconciliati.
Disposta la comparizione delle parti il resistente non si costituiva in giudizio né compariva .
Alla prima udienza di comparizione la ricorrente, comparsa personalmente, dichiarava di rinunciare al ricorso e il Presidente relatore si riservava di riferire al Collegio.
In considerazione dell'intervenuta rinuncia al ricorso formalizzata dalla ricorrente nel corso della prima udienza di comparizione, la presente controversia trova definizione in mero rito dovendosi dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti, attesa la contumacia di parte resistente che non ha fatto propria l'originaria
Va pertanto adottata la relativa statuizione.
Nulla per le spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del procedimento.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 23.10.2025
IL PRESIDENTE Est
Dott.ssa Concetta Grillo