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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 765/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
PILATO RE, TO
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 886/2019 depositato il 06/02/2019
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3121/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 3 e pubblicata il 11/06/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170028184659 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessazione materia del contendere;
Resistente/Appellato: infondatezza nel merito dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.n.c. ha proposto appello avverso la sentenza n. 3121/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 3 e pubblicata il 11/06/2018.
Nel corso del giudizio, la società appellante ha depositato la domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 3 decreto-legge 119/18 ed il Collegio ha disposto la sospensione del processo con ordinanza pronunziata nell'udienza del 16/1/2020.
Il giudizio è stato rimesso sul ruolo per la trattazione nella pubblica udienza del 19/1/2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in considerazione degli effetti della domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 3 decreto-legge 119/18. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
PILATO RE, TO
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 886/2019 depositato il 06/02/2019
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3121/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 3 e pubblicata il 11/06/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170028184659 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cessazione materia del contendere;
Resistente/Appellato: infondatezza nel merito dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.n.c. ha proposto appello avverso la sentenza n. 3121/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 3 e pubblicata il 11/06/2018.
Nel corso del giudizio, la società appellante ha depositato la domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 3 decreto-legge 119/18 ed il Collegio ha disposto la sospensione del processo con ordinanza pronunziata nell'udienza del 16/1/2020.
Il giudizio è stato rimesso sul ruolo per la trattazione nella pubblica udienza del 19/1/2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in considerazione degli effetti della domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 3 decreto-legge 119/18. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.