Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 19 e 20 delle convenzioni ed ai punti b) del titolo II (clausole finali) dei protocolli.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 19 e 20 delle convenzioni ed ai punti b) del titolo II (clausole finali) dei protocolli.