TAR Bari, sez. U, sentenza 27/02/2026, n. 264
TAR
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Impugnazione tardiva di atti presupposti

    Il ricorso è inammissibile perché l'ordinanza impugnata è successiva a note comunali (del 23.10.2020 e 19.11.2020) che già intimavano la rimozione della pannellatura, e tali note non sono state tempestivamente impugnate dalla ricorrente. La prova della ricezione della nota del 19.11.2020 è fornita dalla stessa ricorrente tramite la nota del proprio tecnico.

  • Inammissibile
    Intervenuta acquiescenza

    Il ricorso è inammissibile anche per intervenuta acquiescenza, in quanto la ricorrente, attraverso il proprio tecnico, ha ammesso la chiusura della terrazza e ha dichiarato di provvedere alla rimozione della pannellatura. Sebbene sia stata effettuata solo una rimozione parziale, questa condotta integra l'acquiescenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. U, sentenza 27/02/2026, n. 264
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 264
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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