Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 27/02/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00264/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Valla e Roberta Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Molfetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Michele Bufi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SA EL RO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di rimozione e riporto in pristino del Dirigente del Settore territorio del 26.1.2021 prot. n. 6063, che ha disposto la rimozione “ delle opere prive di titolo abilitativo, consistenti nella pannellatura in legno, a tutta altezza, che si sviluppa dal pavimento fino all'intradosso della falda ”, relativa ad una preesistente tettoia dell'immobile della ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comprese le note del Settore territorio prot. n. 72276 del 23.10.2020 e prot. n. 79805 del 19.11.2020, nonché la nota del Comando della Polizia municipale prot. n. 972 del 7.1.2021, concernenti la “pannellatura” del versante sud della tettoia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Molfetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 19 gennaio 2026 il dott. AB OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame sono gravati gli atti in epigrafe dettagliati, tramite un unico motivo di diritto, così rubricato Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 d.p.r. 380/2001. Eccesso di potere (erroneità, travisamento ed omessa considerazione dei presupposti. Sviamento).
Si evidenzia che l’ampia terrazza dell’immobile di proprietà (sito in Molfetta al Vico III Sigismondo n. 8) è dotata da una tettoia in legno frangisole aperta su tutti i lati. A causa della affermata vetustà del manufatto e del ritenuto connesso rischio di crollo, la ricorrente afferma di aver realizzato opere di consolidamento, con l’aggiunta di pilastrini in legno di sostegno.
Si riferisce che, sul lato sud, la tettoia è da sempre parzialmente chiusa da un muretto alto circa 80 cm. Per ragioni asseritamente estetiche, la proprietaria ha coperto la parte interna del muretto con listelli in legno, ma non ha rimosso i listelli in legno che ricoprono i pilastrini di sostegno e la trave della tettoia, sul lato sud. Secondo la prospettazione di parte, sebbene l’effetto visivo conseguito sia quello di una finestra, collocando listelli di legno su opere preesistenti, avrebbe esercitato una facoltà che non è riconducibile all’attività edilizia o, tutt’al più, rientrerebbe tra le attività di edilizia libera. In ogni caso, l’attività di “finitura” delle opere riconducibili alla (previamente assentita) manutenzione straordinaria di una preesistente tettoia dovrebbe qualificarsi anch’essa come di manutenzione straordinaria.
Si evidenzia che la ricorrente ha ottemperato alla prescrizione del Settore territorio del Comune (note del 23.10.2020 prot. n. 72276 e del 19.11.2020 n. 79805), eliminando i listelli centrali della “pannellatura” (il che ha determinato l’effetto di una “finestra”). Sostiene però che l’ordine dell’eliminazione anche dei rimanenti listelli sia senz’altro illegittimo.
Il Comune di Molfetta si è costituito per resistere.
All’udienza straordinaria del 19 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Come eccepito dalla difesa comunale, il ricorso è inammissibile, dato che è impugnata ordinanza di rimozione di pannellatura in legno in una terrazza, senza che siano state tempestivamente gravate le precedenti note n. 72276 del 23.10.2020 e n. 79805 del 19.11.2020 (che confermava quanto stabilito nella nota n. 72276), con le quali il Comune aveva già intimato di rimuovere la pannellatura a chiusura del lato sud della ridetta terrazza.
Nella memoria di replica la ricorrente afferma che non c’è la prova che la nota del 19 novembre 2020 le sia stata notificata, ma tale prova la fornisce lei stessa (cfr. doc. 2 deposito del 3 dicembre 2025), viene infatti prodotta la nota del proprio tecnico di fiducia, del 20 novembre 2020, di riscontro e risposta alla ridetta nota comunale del 19 novembre 2020, che quindi era stata necessariamente ricevuta.
Dunque, alcuna utilità deriverebbe dall’annullamento dell’ordinanza successiva alle consolidate note comunali non tempestivamente gravate.
Il ricorso sarebbe, comunque e ulteriormente, inammissibile anche per intervenuta acquiescenza, perché la proprietaria, attraverso il proprio tecnico, ha ammesso la circostanza relativa alla chiusura della veranda ed ha espressamente accettato di provvedere alla rimozione della pannellatura in legno. Si richiamano, a tal proposito, la nota del tecnico della ricorrente, del 29 ottobre 2020, in cui si afferma che, qualora il Comune di Molfetta avesse ritenuto la struttura chiusa dalla pannellatura, come “veranda”, allora si sarebbe provveduto a togliere il citato pannello e a sostituirlo con una vetrata o altro elemento trasparente e impermeabile, come riportato nel R.E.C. (cfr. ultimo capoverso della nota, doc. n. 1 della prod. doc. della parte ricorrente). Si richiama, inoltre, la citata nota del tecnico del 20 novembre 2020, in cui si dichiara che si è smantellato il pannello di chiusura del lato sud (cfr. doc. n. 10 della prod. doc. del Comune di Molfetta del 9.12.2025).
Di fatto, però, l'interessata ha proceduto ad una rimozione soltanto parziale, limitandosi a creare una sorta di finestra nella pannellatura.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Date le circostanze di causa e la parziale ottemperanza di parte ricorrente alle prescrizioni comunali, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI AM, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
AB OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB OR | PI AM |
IL SEGRETARIO