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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/11/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 14/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUGLI Parte_1 C.F._1
MANUELA
EV GO, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
AL SO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 03/01/2025 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 8 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 15/04/2025 sentenza di separazione consensuale n. 380/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà per ciascuno di stabilire la propria residenza ove ritenuto più opportuno.
2. Le figlie minori vengono affidate ad entrambi i genitori, i quale provvederanno alla loro istruzione attuando congiuntamente ogni decisione secondo il preminente interesse delle stesse. I genitori si impegnano, altresì, a prendere concordemente le decisioni di maggiore interesse per le figlie minori.
pagina 2 di 8 3. La casa famigliare (completa degli arredi), sita in Modena (MO) alla Via Chiossi n.
139/1, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla sig.ra EV ER che
Per_ continuerà ad abitarvi insieme alle figlie minori. Pertanto, ai soli fini anagrafici, e manterranno la residenza presso la casa materna. Per_2
4. Il padre potrà frequentare le figlie liberamente previo accordo con le stesse e la madre,
compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extra scolastici, comunicando la propria disponibilità con tempi congrui.
Le figlie passeranno un fine settimana alternato con la madre e uno con il padre a partire dal sabato pomeriggio e fino alla domenica sera e almeno una sera a settimana dalle 19
alle 22.
Nel periodo di permanenza con le figlie, le parti si occuperanno dei loro impegni scolastici ed extra scolastici.
In relazione alle vacanze estive, i genitori si accorderanno volta per volta in modo da poter passare con le figlie periodi tempo congrui con entrambi e allo stesso tempo dar modo alle figlie di poter fruire di un adeguato periodo di vacanza nei mesi estivi:
a) indicativamente, nel periodo estivo i genitori potranno passare con le figlie tre settimane ciascuno, anche non consecutive;
salvo disponibilità delle figlie, in quanto già adolescenti ed aventi interessi anche al di fuori della famiglia;
b) per le vacanze natalizie e pasquali le figlie rimarranno con i genitori per periodi di tempo equivalenti salvo disponibilità delle figlie, in quanto già adolescenti ed aventi interessi anche al di fuori della famiglia;
c) Il giorno di Natale, quello del Capodanno e quello della Pasqua saranno passati con il padre e con la madre ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i genitori,
pagina 3 di 8 salvo disponibilità delle figlie, in quanto già adolescenti ed aventi interessi anche al di fuori della famiglia.
I coniugi si impegnano a comunicarsi a vicenda l'esatto indirizzo e recapito telefonico del luogo dove trascorreranno le vacanze con le figlie;
i coniugi potranno inoltre godere di quattordici giorni l'anno di vacanze personali
(suddivise in due periodici sette giorni consecutivi ciascuno) da concordare tra le parti.
Durante tali periodi l'altro genitore si impegna a tenere con sé le figlie in modo continuativo;
qualora uno dei genitori, eccezionalmente, per il periodo di suo affidamento delle figlie dovesse essere impegnato per motivi di lavoro o salute o altri motivi impellenti l'altro,
previamente avvertito, si farà carico di prendersi cura delle figlie.
5. Il sig corrisponderà la somma complessiva mensile di €. 365,00 a titolo Parte_1
di mantenimento per le figlie (€ 182,50.=., per ciascun figlia), entro e non oltre il giorno
10 (dieci) di ogni mese, da accreditare sul conto corrente intestato alla sig.ra EV
ER (IBAN: [...]). Tale somma sarà soggetta annualmente a rivalutazione Istat e fino a quando le figlie non saranno economicamente autosufficienti
La signora EV ER, invece, continuerà ad incassare l'assegno unico previsto per i figli minori a suo carico, compreso il 50% spettante al sig Pt_1
6. Le spese straordinarie relative ai minori verranno suddivise così come previsto dal protocollo di Codesto Tribunale, Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati pagina 4 di 8 dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) farmaci da banco e no, purché
prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta: in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 5 di 8 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7. Attraverso la separazione, i coniugi intendono regolamentare altresì tali questioni patrimoniali, riguardanti: a) le somme mutuate ai genitori della sig. EV ER,
signori e per un importo complessivo di € Persona_3 Parte_2
25.000,00.=., rispetto alle quali la sig. EV ER si accollerà il debito del padre nei confronti del sig. per l'importo di € 12.500,00.= che verrà versato dalla Parte_1
moglie al marito solo successivamente alla vendita dell'immobile sito in Modena, Via
Udine n. 88, di cui è comproprietaria per la quota di 1/2; b) per quanto riguarda il finanziamento n. 02304913734 acceso presso in data 17.07.2020 per Controparte_1
l'importo di € 40.000,00 (debito residuo pari ad € 22.911,13) con rata mensile costante da
€ 341,79 in scadenza il giorno 27 di ogni mese, le parti concordano che il sig verserà Pt_1
mensilmente entro il giorno 25 di ogni mese sul c/c intestato alla sig.ra EV ER
(IBAN: [...]) la somma di € 170,90, pari al 50% di sua spettanza, fino alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in data 27.07.2030; c) per quanto riguarda il mutuo fondiario n. 26303433189 cointestato tra le parti, acceso presso contratto per l'acquisto della casa coniugale, in data 04.07.2008 per Controparte_1
l'importo di € 161.516,00 (debito residuo pari ad € 85.449,83) con rata mensile costante da € 535,47 in scadenza il giorno 27 di ogni mese, le parti concordano che il sig. Pt_1
verserà mensilmente entro il giorno 25 di ogni mese, sul c/c intestato alla sig.ra EV
ER (IBAN: [...]) la somma di € 267,73, pari al
50% di sua spettanza, fino alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in data
27.07.2038.
pagina 6 di 8 8. Adempiuto quanto previsto dalle presenti condizioni, i sig.ri e EV Parte_1
ER rinunciano ad assegni per il proprio mantenimento, in quanto entrambi in grado di provvedere a sé stessi.
9. Le spese del presente procedimento saranno sostenute dai coniugi in ragione della metà provvedendo ognuno al pagamento del proprio legale. ”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MODENA il
09/06/2007 fra nato a [...] il Parte_1
02/07/1974 e GO EV nata a [...] il
22/12/1978 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere pagina 7 di 8 all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2007 Atto n. 86 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 14/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUGLI Parte_1 C.F._1
MANUELA
EV GO, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
AL SO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 03/01/2025 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 8 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 15/04/2025 sentenza di separazione consensuale n. 380/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà per ciascuno di stabilire la propria residenza ove ritenuto più opportuno.
2. Le figlie minori vengono affidate ad entrambi i genitori, i quale provvederanno alla loro istruzione attuando congiuntamente ogni decisione secondo il preminente interesse delle stesse. I genitori si impegnano, altresì, a prendere concordemente le decisioni di maggiore interesse per le figlie minori.
pagina 2 di 8 3. La casa famigliare (completa degli arredi), sita in Modena (MO) alla Via Chiossi n.
139/1, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla sig.ra EV ER che
Per_ continuerà ad abitarvi insieme alle figlie minori. Pertanto, ai soli fini anagrafici, e manterranno la residenza presso la casa materna. Per_2
4. Il padre potrà frequentare le figlie liberamente previo accordo con le stesse e la madre,
compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extra scolastici, comunicando la propria disponibilità con tempi congrui.
Le figlie passeranno un fine settimana alternato con la madre e uno con il padre a partire dal sabato pomeriggio e fino alla domenica sera e almeno una sera a settimana dalle 19
alle 22.
Nel periodo di permanenza con le figlie, le parti si occuperanno dei loro impegni scolastici ed extra scolastici.
In relazione alle vacanze estive, i genitori si accorderanno volta per volta in modo da poter passare con le figlie periodi tempo congrui con entrambi e allo stesso tempo dar modo alle figlie di poter fruire di un adeguato periodo di vacanza nei mesi estivi:
a) indicativamente, nel periodo estivo i genitori potranno passare con le figlie tre settimane ciascuno, anche non consecutive;
salvo disponibilità delle figlie, in quanto già adolescenti ed aventi interessi anche al di fuori della famiglia;
b) per le vacanze natalizie e pasquali le figlie rimarranno con i genitori per periodi di tempo equivalenti salvo disponibilità delle figlie, in quanto già adolescenti ed aventi interessi anche al di fuori della famiglia;
c) Il giorno di Natale, quello del Capodanno e quello della Pasqua saranno passati con il padre e con la madre ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i genitori,
pagina 3 di 8 salvo disponibilità delle figlie, in quanto già adolescenti ed aventi interessi anche al di fuori della famiglia.
I coniugi si impegnano a comunicarsi a vicenda l'esatto indirizzo e recapito telefonico del luogo dove trascorreranno le vacanze con le figlie;
i coniugi potranno inoltre godere di quattordici giorni l'anno di vacanze personali
(suddivise in due periodici sette giorni consecutivi ciascuno) da concordare tra le parti.
Durante tali periodi l'altro genitore si impegna a tenere con sé le figlie in modo continuativo;
qualora uno dei genitori, eccezionalmente, per il periodo di suo affidamento delle figlie dovesse essere impegnato per motivi di lavoro o salute o altri motivi impellenti l'altro,
previamente avvertito, si farà carico di prendersi cura delle figlie.
5. Il sig corrisponderà la somma complessiva mensile di €. 365,00 a titolo Parte_1
di mantenimento per le figlie (€ 182,50.=., per ciascun figlia), entro e non oltre il giorno
10 (dieci) di ogni mese, da accreditare sul conto corrente intestato alla sig.ra EV
ER (IBAN: [...]). Tale somma sarà soggetta annualmente a rivalutazione Istat e fino a quando le figlie non saranno economicamente autosufficienti
La signora EV ER, invece, continuerà ad incassare l'assegno unico previsto per i figli minori a suo carico, compreso il 50% spettante al sig Pt_1
6. Le spese straordinarie relative ai minori verranno suddivise così come previsto dal protocollo di Codesto Tribunale, Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati pagina 4 di 8 dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) farmaci da banco e no, purché
prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta: in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 5 di 8 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7. Attraverso la separazione, i coniugi intendono regolamentare altresì tali questioni patrimoniali, riguardanti: a) le somme mutuate ai genitori della sig. EV ER,
signori e per un importo complessivo di € Persona_3 Parte_2
25.000,00.=., rispetto alle quali la sig. EV ER si accollerà il debito del padre nei confronti del sig. per l'importo di € 12.500,00.= che verrà versato dalla Parte_1
moglie al marito solo successivamente alla vendita dell'immobile sito in Modena, Via
Udine n. 88, di cui è comproprietaria per la quota di 1/2; b) per quanto riguarda il finanziamento n. 02304913734 acceso presso in data 17.07.2020 per Controparte_1
l'importo di € 40.000,00 (debito residuo pari ad € 22.911,13) con rata mensile costante da
€ 341,79 in scadenza il giorno 27 di ogni mese, le parti concordano che il sig verserà Pt_1
mensilmente entro il giorno 25 di ogni mese sul c/c intestato alla sig.ra EV ER
(IBAN: [...]) la somma di € 170,90, pari al 50% di sua spettanza, fino alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in data 27.07.2030; c) per quanto riguarda il mutuo fondiario n. 26303433189 cointestato tra le parti, acceso presso contratto per l'acquisto della casa coniugale, in data 04.07.2008 per Controparte_1
l'importo di € 161.516,00 (debito residuo pari ad € 85.449,83) con rata mensile costante da € 535,47 in scadenza il giorno 27 di ogni mese, le parti concordano che il sig. Pt_1
verserà mensilmente entro il giorno 25 di ogni mese, sul c/c intestato alla sig.ra EV
ER (IBAN: [...]) la somma di € 267,73, pari al
50% di sua spettanza, fino alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in data
27.07.2038.
pagina 6 di 8 8. Adempiuto quanto previsto dalle presenti condizioni, i sig.ri e EV Parte_1
ER rinunciano ad assegni per il proprio mantenimento, in quanto entrambi in grado di provvedere a sé stessi.
9. Le spese del presente procedimento saranno sostenute dai coniugi in ragione della metà provvedendo ognuno al pagamento del proprio legale. ”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MODENA il
09/06/2007 fra nato a [...] il Parte_1
02/07/1974 e GO EV nata a [...] il
22/12/1978 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere pagina 7 di 8 all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2007 Atto n. 86 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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