Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2010, n. 5857
CASS
Sentenza 6 ottobre 2010

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La confisca dei terreni o delle aree oggetto di lottizzazione abusiva può essere disposta anche con la sentenza di non luogo a procedere resa all'esito dell'udienza preliminare, attesa la natura di sanzione amministrativa accessoria e non di misura di sicurezza. (In motivazione la Corte ha precisato che la confisca può conseguire alla sentenza di non luogo a procedere purché si accerti l'integrazione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato in base agli atti d'indagine del P.M., a quelli difensivi od anche a seguito di integrazione probatoria disposta ai sensi dell'art. 422 cod. proc. pen.).

L'estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, maturata in data antecedente all'esercizio dell'azione penale, preclude al giudice l'accertamento, a fini di confisca, degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tal caso, venuta meno la funzione suppletiva del giudice penale, è compito dell'Amministrazione comunale adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 30, commi settimo ed ottavo, d.P.R. n. 380 del 2001).

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Il 19 luglio 2013 il Tribunale di Livorno, per quanto ora di interesse, ebbe a dichiarare la penale responsabilità di A. Stefano, B. Maria Letizia, F. Claudio, Be. Simone, Br. Rita, M. Vittorio, C. Maurizio, V. Donatella e Cu. Carmelino in relazione alle opere edilizie loro contestate sub a) della imputazione, ad eccezione di quelle per le quali vi era un'attestazione di conformità in sanatoria emessa dal Comune di Rosignano Marittimo, ed a quelle di cui al capo b) (si tratta di una lottizzazione materiale). Con la sentenza in questione gli imputati sopra indicati vennero condannati alla pena ritenuta dal Tribunale di giustizia, e venne altresì disposta la confisca …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …

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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 31 gennaio 2025

    RITENUTO IN FATTO 1. Il 19 luglio 2013 il Tribunale di Livorno, per quanto ora di interesse, ebbe a dichiarare la penale responsabilità di A. Stefano, B. Maria Letizia, F. Claudio, Be. Simone, Br. Rita, M. Vittorio, C. Maurizio, V. Donatella e Cu. Carmelino in relazione alle opere edilizie loro contestate sub a) della imputazione, ad eccezione di quelle per le quali vi era un'attestazione di conformità in sanatoria emessa dal Comune di Rosignano Marittimo, ed a quelle di cui al capo b) (si tratta di una lottizzazione materiale). Con la sentenza in questione gli imputati sopra indicati vennero condannati alla pena ritenuta dal Tribunale di giustizia, e venne altresì disposta la confisca …

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  • 4Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2010, n. 5857
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5857
Data del deposito : 6 ottobre 2010

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