Sentenza 24 febbraio 1999
Massime • 1
In materia di reati edilizi, la confisca dei terreni lottizzati di cui all'art. 19 della legge n. 47 del 1985, deve essere qualificata come sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale e si applica indipendentemente da una sentenza di condanna, a differenza della sanzione prevista dall'art.7, ultimo comma, della stessa legge, sulla base dell'accertata effettiva esistenza della lottizzazione, prescindendo da ogni altra considerazione, tranne la sussistenza di un provvedimento amministrativo in senso contrario, e con esclusione della sola ipotesi dell'assoluzione per insussistenza del reato. Ed invero, poiché il terreno non costituisce un bene il cui uso, detenzione o alienazione costituiscono reato, se non debitamente autorizzati, giacché è una specifica destinazione che viene considerata antigiuridica se non autorizzata, la predetta confisca non può inquadrarsi nella misura di sicurezza di cui all'art. 240, secondo comma, cod. pen.; ne' può includersi fra quelle di cui all'art. 240, primo comma, cod. pen., in quanto la disciplina non si concilia con l'obbligatorietà della sanzione in esame, con la possibilità di irrogazione indipendentemente da una sentenza di condanna nonché con la destinazione dei terreni al patrimonio comunale invece che a quello statale e con l'impossibilità di estenderla ai non proprietari che non siano parti nel processo. (Fattispecie relativa a confisca applicata con il patteggiamento).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/1999, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dai sigg. MAGISTRATI: Camera di consiglio
1)Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 24/2/1999
2)Dott. RAFFAELE RAIMONDI Consigliere SENTENZA
3)Dott. GUIDO DE MAIO " N. 777
4)Dott. SALVATORE SALVAGO " REGISTRO GENERALE
5)Dott. FRANCESCO NOVARESE " N. 42242/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) CO AB, nata a [...] il [...]
2) ZA GE, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 27.1.1993 del Pretore di Roma Udita in c.c. la relazione fatta dal Consigliere dr. Salvatore Salvago
Letta la requisitoria che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Fatto e motivi
CO AB e ZA GE hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 23.1.1993 con cui il Pretore di Roma ha applicato ex art.444 cod.proc.pen. la pena di mesi 4 di arresto e L.14 milioni di ammenda per i reati di lottizzazione abusiva, deturpamento delle bellezze naturali e violazione delle opere in conglomerato cementizio nonché (la CO) della contravvenzione di cui all'art. 1 sexies della legge 431 del 1985, nella parte in cui era stata disposta la confisca di quanto in sequestro;
hanno dedotto violazione di legge poiché con la sentenza di patteggiamento non è irrogabile la confisca, nel caso disposta su un immobile appartenente al comune estraneo al reato cui, dunque, il bene verrebbe sottratto dal provvedimento sanzionatorio in contrasto con quanto stabilito dall'art.240, 3^ comma cod.pen. Il ricorso è infondato.
Quest'ultimo profilo non è, anzitutto, ammissibile poiché se l'immobile è entrato a far parte del patrimonio disponibile o indisponibile- del comune, le ricorrenti difettano di legittimazione (e, quindi, di interesse) a far valere l'asserita violazione delle ragioni dell'ente proprietario, leso dal provvedimento di confisca non conforme al disposto della menzionata norma.
In realtà, la confisca terreni lottizzati di cui all'art. 19 della legge 47 del 1985, deve essere qualificata come sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale e si applica indipendentemente da una sentenza di condanna, a differenza dell'art.7 ult. comma della legge, sulla base dell'accertata effettiva esistenza della lottizzazione, prescindendo da ogni altra considerazione, tranne la sussistenza di un provvedimento amministrativo in senso contrario, e con esclusione della sola ipotesi dell'assoluzione per insussistenza del reato (sez.III,6.10.1995,Zandomeneghi nonché 12471 del 20.12.1995). Infatti, poiché il terreno non costituisce un bene il cui uso, detenzione o alienazione costituiscono reato, se non debitamente autorizzati, giacché è una specifica destinazione che viene considerata antigiuridica se non autorizzata, la predetta confisca non può inquadrarsi nella misura di sicurezza di cui all'art.240,2' comma cod.pen. D'altra parte, non è neppur vietata la vendita dei terreni di estensione inferiore a 10.000 mq., ma sono solo richieste alcune cautele ed una serie di controlli per accertare che il terreno non sia adibito a scopo edificatorio e che l'edificazione non avvenga senza un preventivo piano urbanistico di attuazione dell'intero comparto considerato;
per cui il bene in sè non ha caratteristiche intrinseche di pericolosità, ma diviene tale quando attenta all'interesse sostanziale alla tutela dell'assetto del territorio e dell'ambiente ed alla potestà di disciplina dell'uso del territorio riservata all'autorità amministrativa.
Neppure, infine, la confisca di cui all'art.19 della legge cit. può includersi fra quelle di cui al lo comma dell'art.240, 1^ comma cod.pen. in quanto la relativa disciplina non si concilia con l'obbligatorietà della sanzione in esame, con la possibilità di irrogazione indipendentemente da una sentenza di condanna nonché con la destinazione dei terreni al patrimonio comunale invece che a quello statale e con l'impossibilità di estenderla ai non proprietari che non sono parti nel processo.
Siffatte difficoltà vengono superate da alcune voci dottrinarie che la considerano una misura di sicurezza atipica o legislativamente disciplinata in modo diverso o in considerazione della nullità civilistica degli atti per contrasto con norme imperative;
e, tuttavia, ciascuna di esse conferma l'impossibilità di inquadrarla nello schema classico laddove trattasi di sanzione rientrante fra quelle amministrative irrogate dal giudice penale, conosciute dal legislatore e previste in varie normative riguardanti l'edilizia, il territorio ed il paesaggio (leggi 64/1974; 47/1985; 431/1985;
394/1991): e, quindi, non compresa nella categoria menzionata dall'art.445 cod.proc.pen. che si riferisce, invece, alla misura di sicurezza patrimoniale di cui all'art.240 cod.pen., mentre l'attribuzione dei beni al patrimonio comunale esclude ogni possibile conflitto con l'autonomo potere sindacale.
Al rigetto del ricorso consegue l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 1999