Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/1999, n. 777
CASS
Sentenza 24 febbraio 1999

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In materia di reati edilizi, la confisca dei terreni lottizzati di cui all'art. 19 della legge n. 47 del 1985, deve essere qualificata come sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale e si applica indipendentemente da una sentenza di condanna, a differenza della sanzione prevista dall'art.7, ultimo comma, della stessa legge, sulla base dell'accertata effettiva esistenza della lottizzazione, prescindendo da ogni altra considerazione, tranne la sussistenza di un provvedimento amministrativo in senso contrario, e con esclusione della sola ipotesi dell'assoluzione per insussistenza del reato. Ed invero, poiché il terreno non costituisce un bene il cui uso, detenzione o alienazione costituiscono reato, se non debitamente autorizzati, giacché è una specifica destinazione che viene considerata antigiuridica se non autorizzata, la predetta confisca non può inquadrarsi nella misura di sicurezza di cui all'art. 240, secondo comma, cod. pen.; ne' può includersi fra quelle di cui all'art. 240, primo comma, cod. pen., in quanto la disciplina non si concilia con l'obbligatorietà della sanzione in esame, con la possibilità di irrogazione indipendentemente da una sentenza di condanna nonché con la destinazione dei terreni al patrimonio comunale invece che a quello statale e con l'impossibilità di estenderla ai non proprietari che non siano parti nel processo. (Fattispecie relativa a confisca applicata con il patteggiamento).

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/1999, n. 777
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 777
Data del deposito : 24 febbraio 1999

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