Sentenza 18 maggio 1999
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione non può applicare d'ufficio la confisca di cui all'art. 19 l. 28 febbraio 1985 n. 47, e ciò in quanto tale misura - che ha natura di sanzione amministrativa obbligatoria, automatica ed accessoria all'accertamento, anche pattizio, di una lottizzazione abusiva - non è assimilabile all'omonima misura di sicurezza patrimoniale cui si riferisce l'art. 676 cod. proc. pen., il quale indica in modo tassativo le competenze del giudice dell'esecuzione per le quali è consentito il procedimento "de plano", nella cui stessa natura è implicita la procedibilità d'ufficio; ne consegue che ai fini dell'applicazione "in executivis" della predetta sanzione è necessaria l'istanza di parte, da trattare con la procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/1999, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 18 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TRIDICO Gennaro Salvatore Presidente del 18/5/1999
1. Dott. ONORATO Pierluigi Consigliere SENTENZA
2. " NI ON " N.1880
3. " IL CA " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE Francesco " N.43640/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RO AN n. ad Alba il 3 febbraio 1966 e ER DA n. a Venaria il 4 settembre 1961;
avverso l'ordinanza del Pretore di Torino sezione distaccata di Moncalieri emessa in data 8 luglio 1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese;
Letta al requisitoria scritta dal Pubblico Ministero che ha concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del Processo
GR MA e ER AR hanno Proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Pretore di Torino sezione distaccata di Moncalieri, quale giudice dell'esecuzione, emessa in data 8 luglio 1998,con la quale veniva rigettata l'istanza di dissequestro del terreno e di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive e veniva disposta d'ufficio la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, deducendo quali motivi l'impossibilità da parte del giudice dell'esecuzione di disporre ex officio la confisca, poiché la competenza è esclusivamente del Sindaco, la violazione e l'erronea applicazione degli artt.444 c.p.p., 19 l. n. 47 del 1985 e 240 secondo comma c.p., poiché non era irrogabile la confisca con la sentenza di patteggiamento in quanto detta pronuncia non accerta la responsabilità dell'imputato ne' la sussistenza di una lottizzazione abusiva, l'omessa considerazione se nel decreto di citazione a giudizio e nella sentenza il fatto risulti contestato come lottizzazione abusiva, e la mancanza di motivazione. Motivi della decisione
Occorre preliminarmente notare che l'istanza proposta al giudice dell'esecuzione dall'interessato aveva natura composita, giacché richiedeva la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, disposto con sentenza emessa a norma dell'art. 444 c.p.p., e la revoca del sequestro del terreno al fine di poter adempiere alla demolizione, sicché giustamente è stata seguita la procedura camerale di cui all'art. 666 c.p.p. nonostante venisse domandata la restituzione del terreno sequestrato, onde era possibile, in virtù del combinato disposto degli artt. 676 e 667 c.p.p., emettere i in ordine a detta sola richiesta i un provvedimento "de plano". La scelta della procedura partecipata tramite l'instaurarsi del contraddittorio tra le parti per quest'ultimo pi causa di nullità per il principio di tassatività delle stesse (Cass. sez. III 28 luglio 1995 n. 2414, Di Rosa rv.202528), mentre le plurime domande, soggette a differenti regimi, escludono la necessità di prendere posizione in ordine ai contrastanti indirizzi di questa Corte circa l'immediata ricorribilità per Cassazione della decisione assunta in contraddittorio nelle materie previste dall'art. 616 c.p.p. (cfr. per la conversione del ricorso in incidente di esecuzione anche in questo caso Cass. sez.III 7 luglio 1995 n. 1182, Cancello ed altro rv. 202599 contra Cass. sez. I 23 dicembre 1996 n. 6387, Di Giannantonio rv. 2063491), propendendo il collegio per quest'ultimo orientamento, poiché è stata già posta in essere un'anticipata garanzia del contraddittorio e costituirebbe uno spreco di mezzi processuali seguire la procedura dell'opposizione, che condurrebbe ad identica soluzione con una ripetizione della partecipazione degli interessati al procedimento.
Infatti l'esistenza di una domanda da trattare ex art. 666 c.p.p. ha attratto anche l'altra decidibile con procedimento "de plano" e comporta la ricorribilità dell'emessa ordinanza, anche se l'impugnazione con cerna soltanto l'applicazione di ufficio da parte del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite a norma dell'art. 19 l. n. 47 del 1985. Ciò premesso, bisogna ribadire che la sentenza del giudice penale che accerta una lottizzazione abusiva, ai sensi dell'art.19 l. cit., deve disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite.
La norma in esame, quindi, contrariamente a quanto previsto dall'art.18 comma ottavo l. cit., prevede l'acquisizione al patrimonio comunale pure delle opere abusivamente costruite, mentre il Sindaco deve procedere alla loro demolizione. Pertanto, in virtù di un'espressa disposizione esiste in capo al giudice penale il potere di ordinare detta confisca, sicché non vi è alcuna invasione di sfere di competenza della pubblica amministrazione. Inoltre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati a norma dell'art.19 l. n. 47 del 1935 va qualificata quale sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale (cfr. fra le prime Cass. sez.III ud.6 ottobre 1995, p.c. Comune di Colognola ai Colli in procedimento ND OL cui adde Cass. sez.III 20 dicembre 1995 n. 12471, P.G. in proc.Besana rv. 203276). A tal riguardo una pronuncia di questa Corte (Cass. sez. III 28 settembre 1995 n.1089 c.c. 4 aprile 1995, Marraro ed altro) sembra distaccarsi dall'uniforme giurisprudenza, utilizzando argomentazioni proprie della confisca intesa quale misura patrimoniale per affermare l'impossibilità di restituire il terreno abusivamente lottizzato al terzo estraneo al processo.
Peraltro tale tesi sull'estensibilità della confisca a terzi estranei può ben essere sostenuta, pur aderendo all'indirizzo prevalente circa la natura di sanzione amministrativa, giacché devono escludersi solo i c.d. terzi incolpevoli cioè coloro che dimostrano di non avere alcuna responsabilità e neppure colpa a riguardo, secondo i dettami espressi dalla sentenza n. 345 del 1991 della Corte Costituzionale relativa all'eseguibilità della sanzione dell'acquisizione gratuita ed automatica del terreno e della c.d. pertinenzialità urbanistica ex art.7 l. n. 47 del 1985 nei confronti del proprietario per edificazione da altri effettuata. Si deve anche notare. che, sia pure incidenter tantum e senza alcuna motivazione sul punto altre due decisioni (Cass. sez. III 16 gennaio 1996 n. 4262, Cascarino rv.203367 e Cass. sez.III 5 marzo 1998 n. 292, Cusimano rv.210282) qualificano come confisca obbligatoria detta misura,ma altra pronuncia (Cass. sez.III 12 dicembre 1997 n. 11436, Sapuppo dello stesso estensore della decisione n. 1089 del 1995 cit.) ritiene la confisca ex art. 19 l. n. 47 del 1985 quale sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale (cfr. anche Cass. sez.III 30 settembre 1995 n. 10061 fv.203473, Cass. sez. III 21 dicembre 1997 n. 3900, Farano ed altri e Cass. sez. III 15 maggio 1997 n. 331, Sucato ed altro rv.207692, relativa quest'ultima all'applicabilità di detta confisca nel rito del c.d. patteggiamento e nei confronti di terzi estranei.)
Tuttavia le ultime due decisioni di segno contrario alla tesi dominante (n.4262 del 1996 e n.292 del 1998) vogliono suffragare la legittimità di un sequestro preventivo con motivazione sovrabbondante relativa alla natura di confisca obbligatoria di detta misura, mentre le sentenze n.1089 del 1995 e n.4262 del 1996 giustificano con detta qualificazione la possibilità di perseguire il bene in terze mani, nonostante la configurazione come sanzione amministrativa renda più piana e giuridicamente corretta la natura reipersecutoria della misura in parola, secondo quanto già illustrato, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale su citata.
Pertanto la confisca si applica, indipendentemente da una sentenza di condanna, a differenza dell'art.7 ultimo comma l. cit., sulla base dell'accertata esistenza della lottizzazione, prescindendo da ogni altra considerazione, tranne la sussistenza di un provvedimento amministrativo in senso contrario (ex.gr. autorizzazione in sanatoria a lottizzare),e con esclusione della sola ipotesi dell'assoluzione per insussistenza del reato.
Infatti, poiché il terreno non costituisce un bene il cui uso, detenzione o alienazione costituiscono reato, se non debitamente autorizzati, giacché è una specifica destinazione che viene considerata antigiuridica se non autorizzata, la predetta confisca non sembra inquadrabile nella misura di sicurezza di cui al secondo comma dell'art.240 c.p..
Inoltre, non è neppure vietata la vendita dei terreni di estensione inferiore a 10.000 mq ma sono solo richieste alcune cautele ed una serie di controlli per accertare che il terreno non sia adibito a scopo edificatorio e che l'edificazione non avvenga senza un preventivo piano urbanistico di attuazione dell'intero comparto considerato.
Il bene in sè, quindi, non ha caratteristiche intrinseche di pericolosità, ma diviene tale quando attenta all'interesse sostanziale alla tutela dell'assetto del territorio e dell'ambiente ed alla potestà di disciplina dell'uso del territorio riservata all'autorità amministrativa.
Occorrerebbe, allora, inquadrare la confisca ex art.19 l. cit. nel primo comma dell'art.240 c.p., ma in questo caso non si comprenderebbe l'obbligatorietà della sanzione, la possibilità di irrogazione indipendentemente da una sentenza di condanna, la destinazione dei terreni al patrimonio comunale invece che a quello statale e l'impossibilità di estendere la confisca ai non proprietari, che non sono parti nel processo.
Le su esposte difficoltà vengono variamente superate da alcune voci dottrinali o perché si ritiene trattarsi di misura di sicurezza "atipica" o legislativamente disciplinata in modo diverso o in considerazione della nullità civilistica degli atti per contrasto con norme imperative.
Tuttavia le giustificazioni addotte manifestano l'impaccio di inserire questa confisca in un istituto con proprie collaudate caratteristiche e forzano nello schema classico una sanzione, che deve essere, invece, inquadrata tra quelle amministrative irrogate dal giudice penale, conosciute dal legislatore e previste in varie normative relative all'edilizia, al territorio ed al paesaggio ex.gr. l.n.64 del 1974 e l.n.47 del 1985 per l'ordine di demolizione;
l.n.431 del 1985,e l.n.394 del 1991 per quello di rimessione in pristino).
Da detta qualificazione della confisca ex art.19 l. n. 47.del 1985, secondo giurisprudenza ormai costante, discende l'inapplicabilità dell'art.445 c.p.p., che si riferisce alla misura di sicurezza patrimoniale di cui all'art. 240 c.p., mentre l'attribuzione dei beni al patrimonio comunale esclude ogni preteso ipotetico conflitto con l'autonomo potere sindacale.
Rilevata la piena compatibilità tra l'irrogazione della confisca ex art. 19 l. n. 47 del 1985 ed il rito del c.d. patteggiamento, al fine di escludere l'intima contraddizione esistente, a parere della difesa, tra la necessità di accertare l'esistenza di una lottizzazione abusiva e le caratteristiche del predetto giudizio alternativo è sufficiente richiamare le argomentazioni svolte in una recente pronuncia di queste sezioni unite (Cass. sez.un. 21 luglio 1998 n. 848S,Bosio rv.210981,che riprende approdi cui è pervenuta Cass. sez un. 4 giugno 1996 n. 11, De Leo, relativa anche all'irrogabilità dell'ordine di demolizione ex art.7 l. n. 47 del 19S5 non massimata sul punto), secondo la quale con la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 c.p.p. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, attesa la sua riconducibilità alla componente punitiva della sentenza emessa in seguito a c.d. patteggiamento ed equiparata al riguardo ad una sentenza di condanna, sicché la sua applicazione è compatibile con questo rito (cfr. Corte Cost. ord. n. 184 del 1997). Infatti la sanzione amministrativa non cessa di mantenere la propria natura qualora venga irrogata dal giudice penale, sicché allo stesso compete, nell'ambito dei poteri conferitigli in tema di patteggi amento circa la legalità del l'accordo, verificare la corrispondenza tra il fatto e la fattispecie legale e quindi applicare la sanzione amministrativa obbligatoria.
Per quanto attiene, invece, al potere del giudice dell'esecuzione di provvedervi di ufficio, la censura deve essere considerata sotto vari profili da quello della necessaria istanza di parte fuori dei casi in cui è espressamente contemplata la possibilità di procedere di ufficio (ex.gr. art. 671 terzo comma c.p.p.),in quanto, attesa la competenza ampia del giudice dell'esecuzione, bisogna articolare la domanda nelle sue essenziali componenti di "petitum", e "causa petendi" (cfr. Cass. sez. VI 22 aprile 1994 n. 3713,P.M. in proc. De Vita rv.198012, relativa ad inammissibilità per indeterminatezza dell'oggetto) con il conseguente obbligo di indicare negli avvisi detto oggetto, al necessario impulso di parte per iniziare la procedura (Cass. sez. I 16 gennaio 1991 n. 3934, Contreras de Castelblanco rv.1861361).
Tuttavia tale ultimo requisito non comporta ex se l'impossibilità di applicare d'ufficio una sanzione obbligatoria discendente dalla sentenza, ma solo l'inizio dell'incidente di esecuzione ad istanza di parte, mentre, attese le caratteristiche meno formali di questa procedura, non sembra sussistente un onere di allegazione di specifici elementi di prova e ragioni, essendo sufficiente la semplice enunciazione del "petitum".
Pertanto potrebbe affermarsi che, in relazione alla richiesta revoca del sequestro, può ben ricomprendersi l'applicazione di ufficio della confisca obbligatoria delle cose in sequestro da parte del giudice dell'esecuzione anche se omessa da quello di cognizione, quale ulteriore risposta, non solo motivazionale, all'impossibilità di restituire il compendio sequestrato.
Peraltro, a parere del collegio, il richiamo operato nell'impugnata ordinanza e dal Procuratore Generale di questa Corte all'art. 676 c.p.p. non considera che il termine "confisca" sembra riferirsi alla misura di sicurezza patrimoniale contemplata dall'art. 240 c.p. e richiamata da leggi speciali e non può concernere una sanzione amministrativa accessoria, pur se automatica ed obbligatoria, e nonostante la predetta presenti alcuni connotati propri degli altri provvedimenti irrogabili dal giudice dell'esecuzione ex art. 676 c.p.p. quali la confisca obbligatoria in virtù del secondo comma dell'art.240 c.p. e la pena accessoria, non rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.
Infatti la differente formulazione della disposizione in esame, in cui è stata espunta la locuzione "in ogni caso analogo" induce a ritenere che l'elencazione sia tassativa e non suscettibile di interpretazione analogica, tanto più che nell'ultima parte del primo comma dell'art. 676 c.p.p. per individuare un procedimento semplificato de plano contemplato dal quarto comma dell'art. 667 c.p.p. si utilizza l'espressione "in questi casi" dopo aver indicato partitamente le diverse ipotesi.
Ed invero l'eliminazione dell'inciso "provvede, in ogni caso analogo", contenuto nell'originario primo comma dell'art.676 c.p.p. deve essere inteso nel senso che per ogni questione in materia esecutiva diversa da quelle ivi espressamente enumerate il giudice stesso procederà secondo lo schema procedimentale a contraddittorio immediato e necessario previsto dall'art.666 c.p.p.. orbene il procedimento "de plano" appare quello in cui la procedibilità officiosa cioè senza impulso di parte svolge la sua precipua funzione, sicché la sua limitazione ad ipotesi tassative e l'espressa previsione nella stessa disposizione di un'ipotesi di procedibilità d'ufficio (art. 676 terzo comma c.p.p.) inducono a ritenere necessaria l'istanza di parte da trattare con la procedura stabilita dall'art. 666 c.p.p. in via generale. Perciò, non potendosi reputare inclusa per implicito nell'istanza di restituzione dei terreni sequestrati, anche quella della loro confisca insieme con le opere abusivamente edificate, difetta il requisito dell'impulso di parte, giacché il P.M., parte interessata ad una simile pronuncia, non si è attivato.
Nè appare possibile richiamare quella giurisprudenza di questa sezione, ormai prevalente, formatasi con riferimento all'ordine di demolizione della costruzione abusiva irrogato dal giudice penale in virtù dell'art. 7 ultimo comma l. n..47 del 1985, secondo cui sussistendo una semplice omissione di un atto dovuto e non discrezionale, è possibile utilizzare il procedimento della correzione dell'errore materiale (cfr. Cass. sez.III 8 novembre 1995, Di Renzo cui adde Cass. sez.III 6 maggio 1966, De Benedictis e da ultimo Cass. sez.III 2 febbraio 1999, Della Grazia ed altro) per ammettere la possibilità di disporre la confisca prevista dall'art.19 l. n. 47 del 1985, omessa in sede cognitiva, da parte del giudice dell'esecuzione.
Infatti, non è invocabile nella fattispecie, nonostante questo orientamento non sembri scalfito da una recente pronuncia di questa Corte (Cass. sez.I 23 ottobre 1998 n. 4455,.Mancusi rv. 211601),che si è espressa in senso negativo senza, però, dar conto dell'indirizzo contrario, riferendosi solo ad una pronuncia Cass. sez.III 25 maggio 1992, Pergola), e non ad un'altra (Cass. sez.III.9 luglio 1994, P.M. in proc.Romano ed altri,) della quale, però, condivide gli approdi e le cadenze motivazionali, conformi in epoca pregressa alla pronuncia del 1998 ma entrambe oggetto di analisi critica da parte del citato orientamento, e senza valutare i fondamentali approdi di due decisioni delle sezioni unite (Cass. sez. un.21 dicembre 1993, P.M. Trani in proc.Borgia ed altri e Cass. sez.un. 24 luglio 1996 n. 15, P.M. in proc. Monterisi rv.205336) non considerati da tutte e tre queste pronunce e posti a base dell'indirizzo indicato come ormai prevalente.
Infatti il Pretore non ha agito in qualità di "giudice che ha emesso il provvedimento" ne' di giudice dell'impugnazione ex art. 130 c.p.p., ma in sede di incidente di esecuzione in base agli artt. 666
e 676 c.p.p.. Pertanto, pur ribadendosi i principi relativi alla qualificazione giuridica della confisca ex art. 19 l. n. 47 del 1985 quale sanzione amministrativa obbligatoria, automatica ed accessoria in seguito all'accertamento di una lottizzazione abusiva, la piena compatibilità tra detto provvedimento ed il rito di applicazione della pena su richiesta delle parti e la possibilità di riparare all'omissione del giudice della cognizione con il procedimento della correzione degli errori materiali, deve affermarsi che il giudice dell'esecuzione non può applicare di ufficio detta confisca, non inquadrabile nella misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria prevista al secondo comma dell'art.240 c.p., cui si riferisce l'art.676 c.p.p., poiché le altre competenze di quel giudice stabilite dalla disposizione su richiamata in seguito alla novella del 1991 hanno carattere tassativo e non sono suscettibili di applicazione analogica, neppure per identità terminologica, in presenza di una differente natura della "confisca", sicché appare necessaria l'istanza di parte, in quanto non è attivabile il procedimento "de plano" in cui la procedibilità officiosa è implicita nella sua stessa natura. ed il terzo comma della stessa disposizione in esame (art. 676 c.p.p.) prevede un'ipotesi specifica di procedibilità di ufficio.
Il giudice dell'esecuzione non può agire, nello stesso procedimento esecutivo, con la procedura della correzione degli errori materiali per integrare un'omissione verificatasi nel corso del giudizio di cognizione se noni nei casi espressamente previsti dalla legge, in quanto la competenza ad azionare detto istituto è attribuita a differenti giudici.
L'impugnata ordinanza deve essere, quindi, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, ferma restando la reiezione dell'istanza di revoca del sequestro, neppure oggetto di impugnativa ed adeguatamente motivata anche con riferimento alla possibile irrogazione della sanzione amministrativa indicata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza limitatamente alla confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 18 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 1999