Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/1999, n. 1880
CASS
Sentenza 18 maggio 1999

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Il giudice dell'esecuzione non può applicare d'ufficio la confisca di cui all'art. 19 l. 28 febbraio 1985 n. 47, e ciò in quanto tale misura - che ha natura di sanzione amministrativa obbligatoria, automatica ed accessoria all'accertamento, anche pattizio, di una lottizzazione abusiva - non è assimilabile all'omonima misura di sicurezza patrimoniale cui si riferisce l'art. 676 cod. proc. pen., il quale indica in modo tassativo le competenze del giudice dell'esecuzione per le quali è consentito il procedimento "de plano", nella cui stessa natura è implicita la procedibilità d'ufficio; ne consegue che ai fini dell'applicazione "in executivis" della predetta sanzione è necessaria l'istanza di parte, da trattare con la procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/1999, n. 1880
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1880
    Data del deposito : 18 maggio 1999

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