Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2009, n. 36844
CASS
Sentenza 9 luglio 2009

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La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite non va disposta nei confronti di soggetti estranei alla commissione del reato e dei quali sia stata accertata la buona fede.

L'acquirente di un terreno abusivamente lottizzato o di un'opera abusivamente costruita non può essere considerato, per ciò solo, estraneo al reato di lottizzazione abusiva, salva la possibilità di dimostrare di non essersi reso conto, in buona fede, di partecipare ad un'operazione illecita nonostante la normale diligenza adoperata nell'adempimento dei doveri di informazione e conoscenza.

La confisca prevista in materia di lottizzazione abusiva dall'art. 44, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 costituisce una sanzione amministrativa e non una misura di sicurezza di natura patrimoniale, pur permanendone il carattere sanzionatorio ai sensi dell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. (Principio enunciato in relazione alla decisione Cedu 30 agosto 2007, nel caso Sud Fondi s.r.l. c/ Italia).

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2009, n. 36844
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36844
Data del deposito : 9 luglio 2009

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