Sentenza 6 luglio 2004
Massime • 2
Il conflitto di competenza "improprio" o "per casi analoghi" manca della rigida conformazione tipica del conflitto di competenza proprio e costituisce un rimedio che consente l'intervento della S.C. al fine di regolare l'ordine delle competenze, la cui distorsione dà origine, in casi concreti non predeterminati, ad una situazione di stasi processuale rimuovibile soltanto stabilendo l'ambito di competenza di uno o di entrambi i giudici in contrasto (Principio enunciato con riferimento al caso in cui la S.C. aveva evidenziato la situazione di stallo determinata dalla circostanza che tanto il GUP che il giudice del dibattimento, pur riconoscendo che il reato urbanistico era estinto per prescrizione, avevano omesso di dare applicazione alla disposizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen., che sancisce l'obbligo del giudice della immediata declaratoria delle cause di non punibilità e di adottare i provvedimenti consequenziali in ordine alla confisca ex art. 19 L. 47/1985)
Il principio della "immediatezza" impone al giudice, quando il reato risulta estinto per prescrizione, di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., anche se il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare. Ne consegue che presenta una anomalia radicale e una contraddittorietà manifesta il decreto del GUP che dispone il rinvio a giudizio per un reato, dando contestualmente atto della estinzione dello stesso per prescrizione; il provvedimento è altresì abnorme perché pur costituendo in astratto manifestazione di legittimo potere del GUP, si è esplicato al di fuori dei casi consentiti, al di là di ogni ragionevole limite, tanto da risultare avulso dall'ordinamento processuale per la singolarità e la stranezza del contenuto. (Affermazione resa in sede di conflitto di competenza tra il GUP e il giudice del dibattimento, che la S.C. ha risolto dichiarando la competenza del primo ad adottare i provvedimenti di sua competenza in ordine alla declaratoria di prescrizione).
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
Leggi di più… - 2. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
OSSERVAZIONI A MARGINE SU LOTTIZZAZIONE ABUSIVA E PRESCRIZIONE CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE PENALI,SENTENZA 30 aprile 2020, n. 13539 Dalle Sezioni unite via libera alla “confisca nomofilattica”, ragionando su “riserva di codice”, relazione “marasca” e valutazione di proporzionalità secondo i principi enunciati dalla Grande Camera nella sentenza del 28 giugno 2018 (Case of g.i.e.m. s.r.l. and others v. Italy) Di LORENZO BRUNO MOLINARO ABSTRACT [En]: This legal paper critically addresses the decision-making process underlying the recent judgment of the united sections of Italian Supreme Court (April 30th, 2020 n. 40380), regarding illegal lotting and confiscation, with particular …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
Leggi di più… - 4. Lottizzazione abusiva: anche se il reato è estinto per prescrizione, resta la confiscaLorenzo Bruno Molinaro · https://www.filodiritto.com/ · 13 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2004, n. 33129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33129 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/07/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3219
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 009480/2004
ha pronunciato la seguente: 009525/2004
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE DI FOGGIA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIP TRIBUNALE DI FOGGIA;
ORDINANZA del 30/01/2004 TRIBUNALE di FOGGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO G., il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Foggia;
sentiti i difensori, avv. Coppi e avv. Vellani;
RITENUTO IN FATTO
In data 20.6.2003 il GUP del Tribunale di Foggia disponeva il rinvio a giudizio di AC ON, EV AL, ES VI,
LE IC e IN ST per rispondere del reato di cui agli artt. 41, 110 c.p., 18 e 20 lett. c) della 1. 28.2.1985, n. 47,
commesso in agro di Foggia entro il 3.12.1992, rilevando che, pur ricorrendone i presupposti, non poteva dichiararsi l'estinzione del reato per avvenuta prescrizione, in quanto, data la limitata cognizione del GUP, era necessario l'accertamento, ad opera del giudice del dibattimento, degli elementi costitutivi del reato di lottizzazione abusiva ai fini dell'eventuale confisca prevista dall'art. 19 della predetta legge n. 47 del 1985.
Con ordinanza del 30.12.2003, il Tribunale di Foggia in composizione monocratica riteneva non conforme alle linee del sistema processuale la decisione del GUP di non dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione e di non provvedere eventualmente alla confisca,
osservando che le argomentazioni che la sostenevano risultavano in contrasto con le connotazioni assunte dall'udienza preliminare a seguito delle innovazioni introdotte con la l. 16.12.1999, n. 479, e dei plurimi interventi in materia della Corte costituzionale. Il
tribunale ordinava, quindi, la trasmissione degli atti al GUP per le sue determinazioni.
Il difensore degli imputati IN e EV proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza perché abnorme,
essendo stata emessa in violazione dei principi della ragionevole durata del processo, della immediata declaratoria delle cause estintive del reato e della non regressione del procedimento ad una fase anteriore. Sosteneva altresì che sussisteva un conflitto di competenza tra GUP e tribunale dibattimentale a norma dell'art. 28
c.p.p. e che la decisione di quest'ultimo di imporre un giudizio di merito al primo, senza dichiarare la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio, deve considerarsi estranea alle previsioni del sistema processuale.
In data 7.1.2004 il GUP confermava la precedente decisione e rigettava la richiesta di confisca avanzata dal P.M., ordinando la restituzione degli atti al tribunale monocratico di Foggia per lo svolgimento del giudizio disposto con il decreto in data 20.6.2003.
Con ordinanza del 30.1.2004, il tribunale rilevava conflitto di competenza sulla base delle argomentazioni contenute nel provvedimento del 30.12.2003.
Con memoria del 28.6.2004, i difensori del EV deducevano che il
Comune di Foggia aveva deliberato il cambio di destinazione urbanistica dell'area, di talché il giudice designato come competente dovrà pronunciare il proscioglimento nel merito, stante l'insussistenza del reato di lottizzazione abusiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve rilevarsi preliminarmente che il conflitto è ammissibile in rito come "caso analogo". Infatti, l'art. 28 c.p.p. prevede, al primo comma, conflitti positivi o negativi di competenza in riferimento all'ipotesi in cui "due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona", mentre il secondo comma stabilisce che "le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1".
Sul tema dei casi analoghi di conflitto, nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che la situazione ipotizzata da quest'ultima disposizione può considerarsi sussistente soltanto in presenza di un contrasto tra giudici da cui derivi una condizione di stasi o di blocco dell'attività processuale direttamente ricollegabile al dissenso insorto tra due organi giurisdizionali in ordine alla competenza ad emettere provvedimenti necessari allo sviluppo del rapporto processuale (Cass., Sez. 1^, 15 novembre 1996,
Straticò; Cass., Sez. 1^, 31 gennaio 1996, Sabbatini, Cass., Sez.
1^, 25 maggio 1994, Dursun). In particolare, è stato precisato che nella categoria dei conflitti "impropri" sono inquadragli tutte quelle situazioni nelle quali - nei rapporti tra due organi giurisdizionali - insorga una stato conflittuale relativo alla competenza funzionale di uno di essi ad emettere un provvedimento indispensabile affinché si possa procedere al giudizio (Cass., Sez.
1^, 31 gennaio 1996, Sabbatini, cit.) e che le posizioni contrastanti dei giudici - dalle quali deriva un impedimento, non altrimenti superabile, allo svolgimento del processo- devono essere pur sempre riferibili ad una questione di competenza, che resta, dunque, un ineliminabile presupposto logico e giuridico del conflitto (Cass.,
Sez. 1^, 25 maggio 1994, Dursun, cit.; Cass., Sez. 1^, 8 ottobre
1992, Caracciolo). Dai precedenti rilievi può trarsi la conseguenza che mentre il conflitto di competenza "proprio" riguarda fattispecie precise e ben delimitate, connotate dalla duplicazione di processi aventi ad oggetto la medesima regiudicanda (conflitto positivo)
oppure dal rifiuto di entrambi i giudici di prendere cognizione dello stesso fatto-reato (conflitto negativo), nonché dallo scopo di realizzare la reductio ad unum dei processi (Cass., Sez. 6^, 5 maggio
1995, Prandini), il conflitto "analogo", invece, manca di tale rigida conformazione tipologica e costituisce un rimedio che consente l'intervento della Corte Suprema al fine di regolare l'ordine delle competenze, la cui distorsione da origine, in casi concreti non predeterminati, ad una situazione di stasi processuale rimuovibile soltanto stabilendo l'ambito della competenza di uno o di entrambi i giudici in contrasto (Cass., Sez. 1^, 17 aprile 1997, Zuccotti ed altri).
Ciò chiarito, questa Corte deve segnalare la peculiarità della situazione processuale determinativa del presente conflitto rilevando che la stasi processuale è derivata dalla circostanza che tanto il
GUP che il giudice del dibattimento, pur riconoscendo che il reato urbanistico è ormai estinto per prescrizione, hanno omesso di dare applicazione alla disposizione di cui all'art. 129 c.p.p., che sancisce l'obbligo del giudice della immediata declaratoria delle cause di non punibilità, e, nel caso in esame, di adottare i provvedimenti consequenziali in ordine alla confisca ex art. 19 della l. n. 47 del 1985, qualificata come sanzione amministrativa obbligatoria, che colpisce il bene abusivamente lottizzato e deve essere applicata dal giudice penale anche in caso di sentenza di proscioglimento, tranne l'ipotesi dell'assoluzione perché il fatto non sussiste (Cass., Sez. 3^, 8 novembre 2000, Petrachi;
Sez. 3^, 18
maggio 1999, Negro), o di sentenza di estinzione del reato per prescrizione (Cass., Sez. 3^, 18 novembre 1997, Farano), ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. (Cass., Sez. 3^, 24 febbraio 1999, Jacoangeli).
Alla luce di tali dati normativi, deve precisarsi che non è stato mai posto in dubbio che anche il GUP sia soggetto all'obbligo della immediata declaratoria delle cause di non punibilità (Cass., Sez.
5^, 18 febbraio 2002, Vitale;
Sez. 4^ 31 maggio 2000, Battista;
Sez.
6^, 28 luglio 1998, Amroun;
Sez. 6^, 26 febbrao 1999, Tota) e che il principio della "immediatezza", pur non potendo giustificare -
secondo l'indirizzo prevalente - una declaratoria "de plano" al di fuori dell'udienza preliminare e dell'instaurazione del contraddittorio fra le parti, impone senz'altro, senza ritardo, la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere e preclude l'espletamento di ulteriori attività, foss'anche finalizzate alla confisca, e, a maggior ragione, l'emissione del decreto che dispone il giudizio. Di talché il decreto che ha disposto il giudizio emesso dal GUP del Tribunale di Foggia in data 20.6.2003 presenta una anomalia radicale e una contraddittorietà manifesta, per la ragione che nello stesso provvedimento è dato atto dell'estinzione del reato per prescrizione e, dunque, dell'assenza delle condizioni per il rinvio a giudizio: con l'ulteriore conseguenza che il provvedimento del GUP, pur costituendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si è esplicato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Cass., Sez.
3^, 27 settembre 2002, Cerasoli), tanto da risultare avulso dall'ordinamento processuale per la singolarità e la stranezza del contenuto (Cass., Sez. Un., 24 novembre 1999, Magnani).
Dalle precedenti considerazioni deve inferirsi che - conformemente alla conclusione esposta, in via principale, nella memoria difensiva presentata nell'interesse di EV AL - la situazione di stallo deve essere superata ripristinando l'ordine delle competenze e,
dunque, dichiarando la competenza del GUP del Tribunale di Foggia,
che dovrà, nell'udienza preliminare, adottare i provvedimenti di sua competenza, anche in ordine alla possibilità della confisca prevista dall'art. 19 della l. n. 47 del 1985.
Il ricorso proposto dagli imputati IN e EV, il cui oggetto ineriva sostanzialmente al contrasto tra GUP e giudice del dibattimento, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato che, una volta individuato il giudice competente, dalla decisione del ricorso non potrebbe derivare per i ricorrenti alcun concreto e pratico vantaggio e la pronuncia di questa Corte si tradurrebbe nella declaratoria della esattezza,
teorica ed astratta, dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del GUP del Tribunale di Foggia,
cui dispone trasmettersi gli atti.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da IN e EV per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2004