Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2004, n. 33129
CASS
Sentenza 6 luglio 2004

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Il conflitto di competenza "improprio" o "per casi analoghi" manca della rigida conformazione tipica del conflitto di competenza proprio e costituisce un rimedio che consente l'intervento della S.C. al fine di regolare l'ordine delle competenze, la cui distorsione dà origine, in casi concreti non predeterminati, ad una situazione di stasi processuale rimuovibile soltanto stabilendo l'ambito di competenza di uno o di entrambi i giudici in contrasto (Principio enunciato con riferimento al caso in cui la S.C. aveva evidenziato la situazione di stallo determinata dalla circostanza che tanto il GUP che il giudice del dibattimento, pur riconoscendo che il reato urbanistico era estinto per prescrizione, avevano omesso di dare applicazione alla disposizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen., che sancisce l'obbligo del giudice della immediata declaratoria delle cause di non punibilità e di adottare i provvedimenti consequenziali in ordine alla confisca ex art. 19 L. 47/1985)

Il principio della "immediatezza" impone al giudice, quando il reato risulta estinto per prescrizione, di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., anche se il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare. Ne consegue che presenta una anomalia radicale e una contraddittorietà manifesta il decreto del GUP che dispone il rinvio a giudizio per un reato, dando contestualmente atto della estinzione dello stesso per prescrizione; il provvedimento è altresì abnorme perché pur costituendo in astratto manifestazione di legittimo potere del GUP, si è esplicato al di fuori dei casi consentiti, al di là di ogni ragionevole limite, tanto da risultare avulso dall'ordinamento processuale per la singolarità e la stranezza del contenuto. (Affermazione resa in sede di conflitto di competenza tra il GUP e il giudice del dibattimento, che la S.C. ha risolto dichiarando la competenza del primo ad adottare i provvedimenti di sua competenza in ordine alla declaratoria di prescrizione).

Commentari4

  • 1Corte di cassazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …

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  • 2Diritto Amministrativo
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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …

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  • 4Lottizzazione abusiva: anche se il reato è estinto per prescrizione, resta la confisca
    Lorenzo Bruno Molinaro · https://www.filodiritto.com/ · 13 giugno 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2004, n. 33129
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33129
Data del deposito : 6 luglio 2004

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