Sentenza 22 ottobre 1998
Massime • 1
Poiché alla misura di sicurezza patrimoniale della confisca consegue, nel momento del passaggio in giudicato della sentenza che la dispone, un istantaneo trasferimento nel patrimonio dello Stato dei beni sottoposti a tale misura, la successiva invalidazione della norma incriminatrice per intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, operando su una situazione giuridica esaurita, non può comportare il venire meno di tale effetto, in applicazione dell'art. 673 c.p.p. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il processo abbia avuto a oggetto una imputazione ex art. 708 c.p., a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale norma a opera della sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 1996, n. 370 può essere revocata, ex art. 673 c.p.p., la sentenza passata in giudicato anteriormente a tale decisione, limitatamente alla condanna, al patteggiamento o al proscioglimento per estinzione o per mancanza di imputabilità, ma non anche per la statuizione relativa alla confisca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/1998, n. 3175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3175 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. GIOVANNI TRANFO Presidente del 22.10.1998
1. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere SENTENZA
2. " FRANCESCO TRIFONE " N. 3175
3. " NI ASSENNATO " REGISTRO GENERALE
4. " NI IL " N. 11158/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da 1) CU AL AR EM, n. a Santiago del Cile il 22.4.1964;
2) IV RO AR IA, n. a Santiago del Cile l'8.6.1947;
avverso ordinanza in data 14.1.1998 della Corte di appello di Roma;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luciano Deriu Letta la requisitoria scritta del Sost. Proc. Gen. dott. Bruno Ranieri che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
OSSERVA
Con ordinanza in data 14.1.1998, la Corte d'appello di Roma rigettava l'istanza di "restituzione dei danari e dei monili sequestrati in data 12.1.91" proposta da CU NZ SA MI e RI CE MA NA, dopo che la Corte di Cassazione - decidendo sul ricorso proposto da NZ AT OB RA - aveva annullato senza rinvio l'ordinanza del 10.2.97 della stessa Corte d'appello di Roma "nella parte relativa al diniego di revoca della confisca, disponendo la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, perché provveda alla restituzione dei beni all'avente diritto".
In motivazione la Corte territoriale poneva in particolare evidenza:
come analoghe precedenti istanze della RI CE e dell'CU NZ fossero già state respinte;
come vi fosse controversia in atto sulla proprietà delle cose in sequestro (reclamata con analoga istanza anche dal coimputato NZ AT;
non provata rigorosamente, neppure con la nuova istanza, dalla RI e dall'CU); come, dunque, la questione dovesse essere risolta dal giudice civile, "al quale sono devolute, ai sensi dell'art. 263 c.3 CPP, le controversie sulla proprietà delle cose sequestrate".
Proponeva ricorso per cassazione il difensore di CU NZ e RI CE, deducendo:
1) "Violazione dell'art. 606 c) CPP in relazione all'art. 627 n. 3 CPP": la corte territoriale non si sarebbe uniformata a quanto disposto dalla Cassazione con sentenza 29.9.97;
2) "Violazione dell'art. 606/c-e CPP in relazione agli artt. 263 - 264 CPP": la Corte territoriale avrebbe male interpretato l'istanza 13.11.96 della difesa AT (non avendo costui mai rivendicato alcun diritto sui beni in questione); l'ordinanza 14.1.98 sarebbe altresì contraddittoria, per aver richiamato una sentenza delle Sezioni Unite (27.9.95) pronunciata prima della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 708 CP da parte della Corte Costituzionale (decisione n. 370 del 2.11.96). Con requisitoria scritta del 3.7.98, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, si legge testualmente: "La richiesta di restituzione di quanto confiscato era stata già proposta due volte, in precedenza, dai condannati CU NZ e RI CE: la prima era stata rigettata dalla Corte di appello di Roma, in veste di giudice della esenzione, con ordinanza 18.12.95, contro la quale i due interessati avevano proposto ricorso per cassazione, rigettato dalla Suprema Corte (sez. II) con sentenza 19 marzo 1996. La seconda richiesta era stata dichiarata in ammissibile con ordinanza 10.2.97, essendo del tutto irrilevante la abolitio criminis dell'art. 708 CP, per il quale i due interessati non erano stati condannati: il ricorso contro la nuova ordinanza è stato rigettato dalla Suprema Corte (sez. II) con sentenza 29 settembre 1997. Con altra ordinanza della stessa data (10.2.97) la Corte di appello aveva revocato ex art. 673 CPP la propria sentenza limitatamente alla condanna del NZ AT per il reato di cui all'art. 708 CP, e aveva invece rigettato la richiesta di restituzione di quanto confiscato proposta dal medesimo NZ AT: ciò sia per la ragione che gli oggetti sequestrati e confiscati potevano collegarsi al delitto di ricettazione, per il quale erano stati condannati soltanto i coimputati CU NZ e RI CE, sia perché come ritenuto dalla Corte di Cassazione (con sentenza sez. III, 25.6.93, De CR, mass. 194.67 8) nell'ipotesi di revoca della sentenza di condanna in sede esecutiva, non viene meno la misura di sicurezza patrimoniale della confisca. Il ricorso del NZ AT contro questa ordinanza fu accolto dalla Suprema Corte (Sez. II) con altra sentenza della stessa data (29 settembre 1997), essendo stato condiviso, anziché l'orientamento di cui alla citata sentenza De CR, il contrario orientamento di cui alla sentenza sez. III, 10.2.95, TI, mass. 202.061, secondo cui, ai sensi dell'art. 673 CPP, l'abrogazione della norma incriminatrice doveva far eliminare ogni statuizione pregiudiziale all'interessato, compresa la disposta misura di sicurezza della confisca. Pur essendo stata annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata dal NZ AT, nella parte relativa al diniego di revoca della confisca, la Corte di Cassazione non aveva disposto tale revoca e aveva trasmesso gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Era infatti necessario accertare se le cose confiscate si riferivano al delitto di ricettazione o all'abolitio criminis di cui all'art.708 CP: in quest'ultima ipotesi l'eventuale restituzione non era necessaria o totale a favore del NZ AT, dovendosi accertare, con prova rigorosa, l'appartenenza delle cose (sequestrate nell'abitazione dei coimputati CU NZ e RI CE) è il diritto alla restituzione (Sez. Un., 27 settembre 1995, Serafino, mass. 202.268)".
"Proprio a seguito dell'accoglimento del ricorso del NZ AT, gli altri due interessati, nonostante il rigetto e l'inammissibilità delle precedenti richieste, hanno potuto presentare per la terza volta la richiesta di restituzione delle cose sequestrate, sostenendo che tali cose erano di esclusiva appartenenza del signor CU NZ e della signora RI CE".
"Con ordinanza 14.1.98 il giudice a quo ha rigettato la nuova richiesta, pur rimettendo al giudice civile, ai sensi dell'art. 263 c. 3 CPP, la possibilità eventuale di risolvere le controversie sulla proprietà delle cose sequestrate".
"Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 627 c.3 CPP;
con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt.263 e 264 CPP. Ma il ricorso non ha alcuna possibilità di accoglimento. La soluzione adottata dal giudice a quo è certamente corretta, e allo stato degli atti la richiesta di revoca della confisca non poteva in alcun modo essere accolta. È addirittura quasi certo che una nuova richiesta dovrà essere rigettata anche dopo la soluzione adottata dal giudice civile ai sensi dell'art. 263 c. 2 CPP. Infatti le argomentazioni dei ricorrenti, con cui si sostiene la proprietà delle cose confiscate, non escludono con certezza che i dollari e i monili d'oro fossero oggetto di ricettazione;
e comunque, se fossero oggetto dell'abrogato reato di cui all'art. 708 CP, la confisca non potrebbe più essere revocata, poiché non revocata dalla Suprema Corte con la citata sentenza Sez. II (29 settembre 1997), ed il contrasto giurisprudenziale tra le citate sentenze De CR e TI è stato risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza 28 gennaio 1998, Maiolo (mass. 210.11 3), con la quale è stato condiviso l'orientamento di cui alla sentenza De CR.
Proprio rispetto all'abolitio criminis dell'art. 708 CP (a seguito della sentenza 17 ottobre - 2 novembre 1996 n. 370 della Corte Costituzionale) le Sezioni Unite, con la citata sentenza Maiolo, hanno stabilito che poiché, nel momento del passaggio in giudicato della sentenza che la dispone, alla misura di sicurezza patrimoniale della confisca consegue un istantaneo trasferimento, a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato, del bene che ne costituisce l'oggetto, la successiva invalidazione della norma incriminatrice per intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, operando su una situazione giuridica che deve considerarsi ormai esaurita, non può comportare il venir meno di tale effetto in applicazione dell'art. 673 CPP. Quindi, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite, nel caso relativo all'art.708 CP può essere revocata ex art. 673 c.
1-2 CPP la sentenza limitatamente alla condanna, al patteggiamento o al proscioglimenti per estinzione o per mancanza di imputabilità rispetto all'art. 708 CP, e non anche rispetto alla confisca".
"Del resto, il giudice a quo, con valutazione di fatto priva di vizi logici e giuridici, ha dimostrato che l'CU NZ e la RI CE non hanno fornito alcuna prova circa la legittima proprietà delle cose sequestrate, trattandosi di rilevanti somme di denaro e di oggetti in oro, detenuti in maniera incongrua da cittadini stranieri privi di occupazione stabile. Dunque non è in alcun modo ravvisabile l'asserita violazione degli artt. 263 e 264 CPP, ed è addirittura irrilevante e manifestamente infondata l'asserita violazione dell'art. 627 c. 3 CPP, poiché i ricorsi degli stessi interessati non sono mai stati accolti. Quanto al ricorso del NZ AT l'ordinanza era stata annullata senza rinvio anziché con rinvio, e comunque la nuova pronuncia del giudice dell'esecuzione non poteva pervenire a una soluzione diversa da quella adottata dalle Sezioni Unite con la citata sentenza Maiolo".
Le argomentazioni svolte dal Procuratore generale meritano di essere integralmente condivise, giacché congrue, pertinenti e immuni da vizi logico - giuridici.
I ricorsi proposti nell'interesse di CU NZ SA MI e di RI CE MA NA devono essere pertanto rigettati, ed essi ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 1998