Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/1998, n. 3175
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Sentenza 22 ottobre 1998

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Poiché alla misura di sicurezza patrimoniale della confisca consegue, nel momento del passaggio in giudicato della sentenza che la dispone, un istantaneo trasferimento nel patrimonio dello Stato dei beni sottoposti a tale misura, la successiva invalidazione della norma incriminatrice per intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, operando su una situazione giuridica esaurita, non può comportare il venire meno di tale effetto, in applicazione dell'art. 673 c.p.p. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il processo abbia avuto a oggetto una imputazione ex art. 708 c.p., a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale norma a opera della sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 1996, n. 370 può essere revocata, ex art. 673 c.p.p., la sentenza passata in giudicato anteriormente a tale decisione, limitatamente alla condanna, al patteggiamento o al proscioglimento per estinzione o per mancanza di imputabilità, ma non anche per la statuizione relativa alla confisca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/1998, n. 3175
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3175
    Data del deposito : 22 ottobre 1998

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