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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, letti gli atti e i documenti relativi al ricorso in opposizione al decreto di liquidazione dei compensi di lite n. R.G. 2543/2022 depositato in data 26/05/2022 da
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI nella Parte_1 persona del Procuratore Aggiunto della Repubblica – Dott. Achille BIANCHI
ricorrente CONTRO
Controparte_1
resistente contumace
Avv. GIANLUCA BUCCI, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavio Bucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trani alla Via Umberto n. 183 resistente
a seguito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta in data odierna ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 ed ex art. 15 del D. lgs. n. 150/2011, il
Procuratore Aggiunto presso la Procura di Trani ha chiesto l'annullamento e la revoca del provvedimento di liquidazione delle spese legali riconosciute all'avv. Gianluca Bucci per il procedimento penale svoltosi dinanzi al tribunale di Trani n. 5588/2011 RGNR.
Lamenta il Procuratore Aggiunto l'erroneità del calcolo delle spese riconosciute dal
G.O.T., dott. Camporeale, all'avv. Bucci per l'attività svolta in difesa dell'imputato ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato. In particolare, rileva che non CP_2 sono dovute le spese per la fase introduttiva del procedimento e che per i procedimenti non complessi, come stabilito dal Protocollo sottoscritto dal Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di Trani di concerto con il Presidente della sez. Penale, gli onorari sono dovuti nella misura minima. Costituitosi il difensore della parte ammessa al Gratuito Patrocinio ha contestato l'avverso assunto rivendicando l'attività svolta per la fase introduttiva del procedimento. Ha insistito quindi per il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese del giudizio.
****
Preliminarmente si osserva che il “Protocollo sulla liquidazione degli onorari ai difensori di imputati e parti civili ammessi al patrocinio a spese dello Stato” sottoscritto dal
Presidente della sez. penale del Tribunale di Trani dal Presidente dell'Ordine e degli
Avvocati di Trani e dal Presidente della Camera Penale ha, ovviamente, lo scopo di uniformare il riconoscimento delle spese di lite ai difensori degli imputati ammessi al
Patrocinio a Spese dello Stato del Tribunale di Trani tenendo conto di quanto previsto dalla legge e dai parametri forensi.
Si precisa tuttavia che, in tema di compensi la determinazione degli onorari spettanti al difensore, costituisce un potere discrezionale del giudice, se pur nei limiti imposti dalla legge. Pertanto, se detta liquidazione è contenuta o tra il minimo ed il massimo della tariffa vigente, o determinato secondo quanto previsto nel protocollo d'intesta in materia, in uso nel Tribunale di riferimento, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità, se non quando l'interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio logico di motivazione.
Nella fattispecie in esame il dott. Camporeale nel determinare i compensi di lite e quindi nell'emissione del decreto opposto, ha applicato i parametri forensi nei valori prossimi a quelli medi con la riduzione di 1/3 come previsto dal D.lgs 115/2002 per di più richiamando il Protocollo d'Intesa e quindi valutando dovute anche le spese della fase introduttiva del procedimento penale.
Peraltro, non avendo le parti allegato alcun atto o verbale di udienza, relativi al procedimento di cui si discute, questo giudicante non è stato posto in grado di verificare se vi sia stata violazione nella liquidazione della fase introduttiva del giudizio, né valutare la complessità del procedimento penale e dell'attività svolta dall'avv. Bucci. Anche la nota spese dell'avv. Bucci, allegata dall'opponente alla documentazione in atti, pur non coincidendo esattamente con i valori “minimi” dei parametri forensi (come affermato dal medesimo difensore), è compresa tra i valori minimi e medi degli stessi.
La domanda, quindi, va respinta.
In considerazione dell'esigua attività delle parti e della materia trattata si ritiene congruo compensare le spese di lite
PQM
Il Tribunale Ordinario di Trani, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. definitivamente pronunciando sulla causa n. R.G. 2543/2022, così provvede:
1) Rigetta la domanda
2) Conferma il decreto di liquidazione opposto
3) Spese compensate
Trani 15/07/2025
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, letti gli atti e i documenti relativi al ricorso in opposizione al decreto di liquidazione dei compensi di lite n. R.G. 2543/2022 depositato in data 26/05/2022 da
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI nella Parte_1 persona del Procuratore Aggiunto della Repubblica – Dott. Achille BIANCHI
ricorrente CONTRO
Controparte_1
resistente contumace
Avv. GIANLUCA BUCCI, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavio Bucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trani alla Via Umberto n. 183 resistente
a seguito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta in data odierna ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 ed ex art. 15 del D. lgs. n. 150/2011, il
Procuratore Aggiunto presso la Procura di Trani ha chiesto l'annullamento e la revoca del provvedimento di liquidazione delle spese legali riconosciute all'avv. Gianluca Bucci per il procedimento penale svoltosi dinanzi al tribunale di Trani n. 5588/2011 RGNR.
Lamenta il Procuratore Aggiunto l'erroneità del calcolo delle spese riconosciute dal
G.O.T., dott. Camporeale, all'avv. Bucci per l'attività svolta in difesa dell'imputato ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato. In particolare, rileva che non CP_2 sono dovute le spese per la fase introduttiva del procedimento e che per i procedimenti non complessi, come stabilito dal Protocollo sottoscritto dal Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di Trani di concerto con il Presidente della sez. Penale, gli onorari sono dovuti nella misura minima. Costituitosi il difensore della parte ammessa al Gratuito Patrocinio ha contestato l'avverso assunto rivendicando l'attività svolta per la fase introduttiva del procedimento. Ha insistito quindi per il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese del giudizio.
****
Preliminarmente si osserva che il “Protocollo sulla liquidazione degli onorari ai difensori di imputati e parti civili ammessi al patrocinio a spese dello Stato” sottoscritto dal
Presidente della sez. penale del Tribunale di Trani dal Presidente dell'Ordine e degli
Avvocati di Trani e dal Presidente della Camera Penale ha, ovviamente, lo scopo di uniformare il riconoscimento delle spese di lite ai difensori degli imputati ammessi al
Patrocinio a Spese dello Stato del Tribunale di Trani tenendo conto di quanto previsto dalla legge e dai parametri forensi.
Si precisa tuttavia che, in tema di compensi la determinazione degli onorari spettanti al difensore, costituisce un potere discrezionale del giudice, se pur nei limiti imposti dalla legge. Pertanto, se detta liquidazione è contenuta o tra il minimo ed il massimo della tariffa vigente, o determinato secondo quanto previsto nel protocollo d'intesta in materia, in uso nel Tribunale di riferimento, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità, se non quando l'interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio logico di motivazione.
Nella fattispecie in esame il dott. Camporeale nel determinare i compensi di lite e quindi nell'emissione del decreto opposto, ha applicato i parametri forensi nei valori prossimi a quelli medi con la riduzione di 1/3 come previsto dal D.lgs 115/2002 per di più richiamando il Protocollo d'Intesa e quindi valutando dovute anche le spese della fase introduttiva del procedimento penale.
Peraltro, non avendo le parti allegato alcun atto o verbale di udienza, relativi al procedimento di cui si discute, questo giudicante non è stato posto in grado di verificare se vi sia stata violazione nella liquidazione della fase introduttiva del giudizio, né valutare la complessità del procedimento penale e dell'attività svolta dall'avv. Bucci. Anche la nota spese dell'avv. Bucci, allegata dall'opponente alla documentazione in atti, pur non coincidendo esattamente con i valori “minimi” dei parametri forensi (come affermato dal medesimo difensore), è compresa tra i valori minimi e medi degli stessi.
La domanda, quindi, va respinta.
In considerazione dell'esigua attività delle parti e della materia trattata si ritiene congruo compensare le spese di lite
PQM
Il Tribunale Ordinario di Trani, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. definitivamente pronunciando sulla causa n. R.G. 2543/2022, così provvede:
1) Rigetta la domanda
2) Conferma il decreto di liquidazione opposto
3) Spese compensate
Trani 15/07/2025
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo