Art. 9. Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti concernenti la minoranza slovena
della regione Friuli-Venezia Giulia 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all' articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 , e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38 . ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236 , convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284 , ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo e' prorogato al 30 giugno 2003.
legislative vigenti concernenti la minoranza slovena
della regione Friuli-Venezia Giulia 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all' articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 , e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38 . ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236 , convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284 , ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo e' prorogato al 30 giugno 2003.