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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2523 /2024 R.G.
All'udienza del 26/02/2025 alle ore 10.37_, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. Caterina Bonomo in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente la CP_1 quale conclude e discute la causa insistendo per il rigetto del ricorso e richiamando quanto da ultimo statuito dalla Corte di Appello di Palermo in un caso analogo.
Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.26, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2523 /2024 R.G. OGGETTO: indebito-assegno sociale vertente tra nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, C.F._1
dall'Avv. LEGGIO ANTONINO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma nella via Ciro il Controparte_2
Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente procedimento, elegge Persona_1
domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento di recupero delle somme effettuato dal resistente sulla pensione della ricorrente, nel periodo indicato in premessa per CP_2
l'importo di € 3458,99 e che, pertanto, nulla è dovuto;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso perché infondato con vittoria di spese di lite anche ex art. 96 co.1 cpc – 152 disp. att. cpc.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna la nota con la quale l' in data 19/10/2024, le ha comunicato che sulla CP_1
pensione cat. AS n. 04024513 nel periodo dal 01/04/2014 al 30/04/2024 è stato eseguito un pagamento non dovuto del complessivo importo di € 3.458,99, per l'indebita percezione della maggiorazione sociale, non spettante a causa di redditi superiori ai limiti.
Ritenendo siffatto provvedimento illegittimo ancorchè nullo per carenza di motivazione, invoca comunque la sanatoria ex art. 13 legge 412/91, avendo provveduto sempre a comunicare la propria posizione reddituale e versando comunque in buona fede, ed asserendo infine la sussistenza del requisito reddituale.
L' costituendosi ha contestato gli assunti avversari rilevandone l'infondatezza sia con riferimento CP_1
alla dedotta nullità del provvedimento che con riguardo alla sussistenza del requisito reddituale ed all'invocata sanatoria.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il giudizio, di natura documentale, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate da parte resistente in sede di discussione.
*****
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Va, anzitutto, precisato che l'assegno sociale (che dall'1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale)
è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
L'art. 3 comma 6 della L. n. 335 del 1995 dispone, infatti, che: «Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L.
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione».
Pertanto, dalla normativa richiamata emerge che:
- il diritto all'assegno sociale è accertato in base al reddito del richiedente: personale se soggettivo, familiare se il soggetto è coniugato;
- hanno diritto all'assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno;
- alla formazione del reddito concorrono, pertanto, anche gli assegni alimentari;
- il trattamento conferito ha carattere provvisorio e viene determinato sulla base di quanto viene dichiarato al momento della domanda.
Orbene, esaminata la controversia oggetto del presente giudizio, sulla scorta delle allegazioni, difese e prove documentali ritualmente versate in atti dalle parti, va osservato quanto segue.
In tema di onere probatorio sull'irripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, la Corte di Cassazione
(cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent. dell'11/02/2016, n. 2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20-01-2011, n.
1228; Cass. civ. Sez. Unite Sent. del 04/08/2010, n. 18046) ha statuito che «In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' dell'obbligo ex art. 13, comma CP_1
2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato».
Detta prova, nel caso di specie, non è stata ritualmente offerta.
Di contro, l' ha documentato che il coniuge della ricorrente, difformemente a quanto da questi CP_1
dichiarato in sede di ricostituzione dell'assegno sociale, è titolare di pensione estera che, incidendo sui redditi del nucleo familiare, ha comportato la rideterminazione della maggiorazione sociale e, conseguentemente, l'indebito quivi contestato.
Non può dunque applicarsi l'invocata tutela ex art. 13 legge 412/91 proprio per la condotta omissiva posta in essere dalla ricorrente.
Va inoltre precisato che, come già statuito dalla Corte d'Appello di Palermo con la sentenza n. 393/2022,
l'assegno sociale viene erogato (sostanzialmente “anticipato”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente (e necessariamente, visto che riguarda anche redditi prodotti nel corso dell'erogazione) rinviata ad un momento successivo.
Quindi è lo stesso meccanismo legale di erogazione delle prestazioni assistenziali che produce il rischio di un indebito fisiologico, cioè non riconducibile né al dolo del beneficiario, né ad un errore da parte dell' la cui ripetibilità non può evidentemente essere esclusa de plano. CP_1
Fatta questa premessa, la ricorrente non può invocare alcun legittimo affidamento, innanzitutto poiché
la prestazione non è irrevocabile proprio alla luce della disciplina prevista dall'art. 3, comma 6, L.
335/1995 e, comunque, poiché l'indebito è scaturito dall'omessa comunicazione di dati reddituale non nella disponibilità dell'Ente.
Ciò porta al rigetto del ricorso.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. agli atti, si dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2523 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite;
Così deciso in Marsala in data 26/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
2523 /2024 R.G.
All'udienza del 26/02/2025 alle ore 10.37_, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. Caterina Bonomo in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente la CP_1 quale conclude e discute la causa insistendo per il rigetto del ricorso e richiamando quanto da ultimo statuito dalla Corte di Appello di Palermo in un caso analogo.
Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.26, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2523 /2024 R.G. OGGETTO: indebito-assegno sociale vertente tra nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, C.F._1
dall'Avv. LEGGIO ANTONINO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma nella via Ciro il Controparte_2
Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente procedimento, elegge Persona_1
domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento di recupero delle somme effettuato dal resistente sulla pensione della ricorrente, nel periodo indicato in premessa per CP_2
l'importo di € 3458,99 e che, pertanto, nulla è dovuto;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso perché infondato con vittoria di spese di lite anche ex art. 96 co.1 cpc – 152 disp. att. cpc.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna la nota con la quale l' in data 19/10/2024, le ha comunicato che sulla CP_1
pensione cat. AS n. 04024513 nel periodo dal 01/04/2014 al 30/04/2024 è stato eseguito un pagamento non dovuto del complessivo importo di € 3.458,99, per l'indebita percezione della maggiorazione sociale, non spettante a causa di redditi superiori ai limiti.
Ritenendo siffatto provvedimento illegittimo ancorchè nullo per carenza di motivazione, invoca comunque la sanatoria ex art. 13 legge 412/91, avendo provveduto sempre a comunicare la propria posizione reddituale e versando comunque in buona fede, ed asserendo infine la sussistenza del requisito reddituale.
L' costituendosi ha contestato gli assunti avversari rilevandone l'infondatezza sia con riferimento CP_1
alla dedotta nullità del provvedimento che con riguardo alla sussistenza del requisito reddituale ed all'invocata sanatoria.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il giudizio, di natura documentale, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate da parte resistente in sede di discussione.
*****
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Va, anzitutto, precisato che l'assegno sociale (che dall'1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale)
è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
L'art. 3 comma 6 della L. n. 335 del 1995 dispone, infatti, che: «Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L.
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione».
Pertanto, dalla normativa richiamata emerge che:
- il diritto all'assegno sociale è accertato in base al reddito del richiedente: personale se soggettivo, familiare se il soggetto è coniugato;
- hanno diritto all'assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno;
- alla formazione del reddito concorrono, pertanto, anche gli assegni alimentari;
- il trattamento conferito ha carattere provvisorio e viene determinato sulla base di quanto viene dichiarato al momento della domanda.
Orbene, esaminata la controversia oggetto del presente giudizio, sulla scorta delle allegazioni, difese e prove documentali ritualmente versate in atti dalle parti, va osservato quanto segue.
In tema di onere probatorio sull'irripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, la Corte di Cassazione
(cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent. dell'11/02/2016, n. 2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20-01-2011, n.
1228; Cass. civ. Sez. Unite Sent. del 04/08/2010, n. 18046) ha statuito che «In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' dell'obbligo ex art. 13, comma CP_1
2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato».
Detta prova, nel caso di specie, non è stata ritualmente offerta.
Di contro, l' ha documentato che il coniuge della ricorrente, difformemente a quanto da questi CP_1
dichiarato in sede di ricostituzione dell'assegno sociale, è titolare di pensione estera che, incidendo sui redditi del nucleo familiare, ha comportato la rideterminazione della maggiorazione sociale e, conseguentemente, l'indebito quivi contestato.
Non può dunque applicarsi l'invocata tutela ex art. 13 legge 412/91 proprio per la condotta omissiva posta in essere dalla ricorrente.
Va inoltre precisato che, come già statuito dalla Corte d'Appello di Palermo con la sentenza n. 393/2022,
l'assegno sociale viene erogato (sostanzialmente “anticipato”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente (e necessariamente, visto che riguarda anche redditi prodotti nel corso dell'erogazione) rinviata ad un momento successivo.
Quindi è lo stesso meccanismo legale di erogazione delle prestazioni assistenziali che produce il rischio di un indebito fisiologico, cioè non riconducibile né al dolo del beneficiario, né ad un errore da parte dell' la cui ripetibilità non può evidentemente essere esclusa de plano. CP_1
Fatta questa premessa, la ricorrente non può invocare alcun legittimo affidamento, innanzitutto poiché
la prestazione non è irrevocabile proprio alla luce della disciplina prevista dall'art. 3, comma 6, L.
335/1995 e, comunque, poiché l'indebito è scaturito dall'omessa comunicazione di dati reddituale non nella disponibilità dell'Ente.
Ciò porta al rigetto del ricorso.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. agli atti, si dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2523 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite;
Così deciso in Marsala in data 26/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.