Sentenza 17 dicembre 2019
Massime • 1
Al fine di stabilire la tempestività di una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero rispetto ai termini di indagine e la sua utilizzabilità ex art. 407 cod. proc. pen., trattandosi di un atto a formazione progressiva, non rileva la data di conferimento dell'incarico bensì quella di deposito dell'elaborato, a meno che la relazione non sia meramente riepilogativa di attività posta in essere prima della scadenza del termine di cui all'art. 405 cod. proc. pen., nel qual caso sarà utilizzabile nei limiti dell'attività tempestivamente svolta e documentata.
Commentario • 1
- 1. Art. 191 c.p.p. - Prove illegittimamente acquisitehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2019, n. 50970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50970 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2019 |
Testo completo
50970-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo IAno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - GERARDO SABEONE Sent. n. sez. 1448/2019 -CC 12/11/2019 Relatore - ANTONIO SETTEMBRE R.G.N. 28471/2019 MARIA TERESA BELMONTE ALESSANDRINA TUDINO PAOLA BORRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RL GI nato a [...] il [...] ER IC nato a [...] il [...] COSTA SISTEMI FERROVIARI SPA IN PERSONA DEL CURATORE FALL.RE MILANI LEONARDO avverso l'ordinanza del 30/04/2019 del TRIB. LIBERTA' di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio per tutti i ricorrenti. udito il difensore L'avvocato MAURO IODICE unitamente all'avvocato MARIO BARLETA, quale sostituto processuale dell'avvocato ALBERTO RL, si riportano ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso. Per l'imputato TT GI chiedono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO Santa Maria Capua 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vetere disponeva il sequestro preventivo, sia diretto che per equivalente, di valori monetari (per € 14.075.935) riconducibili a numerose società facenti capo a TT GI e TI IC tra cui la TA Sistemi Ferroviari spa - nonché, in caso di insufficienza delle disponibilità liquide delle società stesse, dei beni di proprietà di TT GI (per tutte le società) e di TI IC (solo per la IL IA SR) per la differenza. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca era disposto, in particolare, ai sensi degli artt. 322-ter cod. pen. e 12/bis del d.lvo n. 74/2000 per ipotesi di reato riconducibili all'art. 11 del d.lvo suddetto;
ai sensi degli artt. 321, comma 2, e 240 cod. pen. per le ipotesi di reato di cui all'art. 236, comma 2, n. 1, in relazione agli artt. 223 e 216 I. fall.; ai sensi degli artt. 19, 25/osties, comma 1, e 53 del d.lvo n. 231 del 2001 per ipotesi di reato riconducibili all'art. 648ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio).
2. Il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha sostanzialmente confermato il provvedimento impositivo della cautela, salvo annullare il titolo es cautelare emesso nei confronti della IL IA SR (e quello emesso nei confronti di TT e TI, per l'ipotesi di incapienza di detta società) e salvo rideterminare la misura del sequestro disposto sui beni del Consorzio Interporto Appalti e della Società Europea di Partecipazione 1992 (nonché quello emesso a carico di TT, per l'eventualità che fossero incapienti i beni della società). Il Tribunale ha disatteso l'eccezione preliminare, sollevata dagli indagati, concernente lo svolgimento di attività di indagine oltre il termine perentorio di cui all'art. 405 cod. proc. pen. sul presupposto che la prima iscrizione, effettuata il 28 giugno 2016 per il reato di cui all'art. 216 I. fall., era stata seguita da altre iscrizioni in data in data 28/12/2016 per i reati di cui agli artt. 25-ter d.lvo. 231/2001, 646 cod. pen. e 11 d. lgs. n. 74/2000 (quanto a TT) e per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. (quanto a TI). Ciò rendeva utilizzabili le consulenze su cui era stata costruita l'ipotesi accusatoria, depositate il 5 aprile 2017 e il 22 giugno 2017. 3. Contro il provvedimento del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione, in primis, il difensore di TT GI e TI IC dolendosi, con unico motivo, della violazione degli artt. 335 e 405 cod. proc. pen., per la ragione che gli elementi probatori, su cui si fonda la cautela (in pratica, le due consulenze sopra specificate), sarebbero inutilizzabili, perché depositate oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari (28/1/2017). Ad avviso dei ricorrenti, infatti, le iscrizioni del 28/12/2016 non erano affatto nuove, perché erano derivate "dalle indagini della prima iscrizione", sicché si configuravano quale naturale prosecuzione dell'indagine originaria (quella che aveva dato luogo alla prima iscrizione). Inoltre, aggiungono i ricorrenti, si tratta di iscrizioni inidonee a determinare lo spostamento del termine delle indagini, in quanto: a) l'iscrizione per il reato di cui all'art. 11 d.lvo 74/2000 riguarda reati per i quali, "ad oggi", sono decorsi i termini prescrizionali per la maggior parte di essi); b) l'iscrizione del reato di cui all'art. 646 cod. pen. è intervenuta quando il reato era già stato reso procedibile a querela (mancante, deducono, nella specie); c) l'art. 25-ter d.lvo. 231/2001 richiama una ipotesi di illecito amministrativo da reato contestabile agli enti, sicché l'iscrizione avrebbe dovuto "fare riferimento" alla persona giuridica nei cui confronti erano svolte le indagini e, "solo come elemento aggiuntivo", al legale rappresentante dell'ente. Certamente, concludono, non può attribuirsi valore all'iscrizione di un amministratore senza fare riferimento all'ente amministrato. Con memoria depositata in data 7/11/2019 il ricorrente ha insistito nel motivo di ricorso e allegato copia della pronuncia di questa Corte del 24 settembre 2019, che ha risolto a favore degli indagati la questione qui proposta, as affrontata in sede di impugnazione della misura personale.
4. Contro il provvedimento di sequestro preventivo ha proposto altresì ricorso per cassazione, per mezzo di procuratore speciale, il curatore del fallimento TA Sistemi Ferroviari s.p.a. lamentando - con separati motivi che trattano la medesima questione - la carenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. (sequestro preventivo finalizzato alla confisca) e dell'art. 240, comma 1, cod. pen. (sequestro facoltativo delle cose costituenti il profitto del reato), nonché una mancanza di motivazione sulla questione suddetta, nonostante fosse stata oggetto, nel riesame, di specifica doglianza. Premesso che il sequestro ha colpito beni della TA Sistemi Ferroviari spa fino alla concorrenza di € 8.115.951, deduce, al riguardo, che una parte delle somme di cui è stato disposto il sequestro (per € 896.763,35) erano nella disponibilità del fallimento, essendo depositate su conti della procedura aperti successivamente all'instaurazione della procedura concorsuale (il 30 aprile 2013) e che si tratta di somme rivenienti dall'attività liquidatoria e recuperatoria della curatela, sicché, appartenendo a terzi ed essendo destinate al ristoro dei creditori, non possono essere in nessun caso oggetto di confisca e, quindi, nemmeno, medio tempore, di sequestro. Lamenta anche che tali argomenti, sebbene sottoposti all'attenzione del Tribunale, non abbiano ricevuto nessuna w considerazione.
4.1. Con dichiarazione resa in data 8/10/2019 e depositata nella cancelleria del Tribunale di Milano il giorno successivo, il curatore della TA Sistemi Ferroviari spa ha, attraverso il procuratore speciale avv. Marcello Elia, rinunciato al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di TT e TI va accolto.
1. Giova rammentare lo stato della giurisprudenza concernente la durata dei termini di indagine e l'utilizzabilità degli atti acquisiti nel corso della stessa.
1.1. I termini sono stabiliti, in via generale, dall'art. 405 cod. proc. pen. in sei mesi, decorrenti dal giorno in cui il nominativo della persona sottoposta ad indagine è iscritto nel Registro delle Notizie di Reato. Tale termine può essere prorogato dal Giudice per le indagini preliminarı, su richiesta del Pubblico Ministero avanzata prima della scadenza del termine, fino al massimo di diciotto mesi.
1.2. Il termine riguarda i reati per i quali è avvenuta l'iscrizione e non varia in caso di aggiornamento" dell'iscrizione, che si ha allorché muti solamente la qualificazione giuridica del fatto o emergano nuove circostanze aggravanti. Ove, invece, nel corso dell'indagine emergano altri reati a carico della medesima persona, deve essere effettuata una nuova iscrizione e i termini decorrono, in s relazione alla nuova imputazione, dal giorno dell'iscrizione (cass., n. 32776 del a 6/7/2006, rv 234822).
1.3. La giurisprudenza ha chiarito che sono utilizzabili a carico e a favore dell'indagato gli elementi emersi prima della nuova iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti, attesa l'assenza di preclusioni derivanti dall'art. 407 cod. proc. pen. (cass., n. 150 del 18/10/2012, rv 254676). Il che, in altre parole, significa che sono utilizzabili, in relazione al reato successivamente iscritto, anche gli elementi di indagine emersi dopo la prima iscrizione (oltre che, ovviamente, gli elementi emersi dopo la nuova iscrizione e prima della scadenza del termine a questa relativo).
1.4. Quanto al reato originariamente iscritto, per il quale siano decorsi i termini di indagine, sono comunque utilizzabili, secondo la giurisprudenza di questa Corte, gii elementi acquisiti "aliunde" nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini sono scaduti, nonché gli elementi provenienti da altri procedimenti, relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi. Nell'uno e nell'altro caso occorre, però, che i nuovi elementi non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi nel corso de! procedimento penale i cui termini sono scaduti (cass., n. 40500 del 24/9/19; sez. 5, n. 44147 del 13/6/2018; sez. 6, n. 9386 del 14/12/2017; sez. 3, n. 36327 del 30/6/2015). A illi tal uopo occorre considerare che i "procedimenti" si identificano in base al loro oggetto, indipendentemente dal numero loro assegnato nel Registro Generale delle Notizie di Reato, sicché sono "diversi" ai fini che qui rilevano anche i procedimenti aventi lo stesso numero, ma relativi a fatti di reato emersi in momenti successivi, allo stesso modo in cui, una volta emerso un nuovo reato a carico della medesima persona, sia stato effettuato stralcio e iscritto a Registro un nuovo procedimento.
2. Venendo al caso di specie, in cui si discute della utilizzabilità delle consulenze depositate in data 5 aprile 2017 e il 22 giugno 2017, assume rilevanza il momento in cui l'incarico di consulenza è stato conferito e gli accertamenti del consulente sono stati compiuti: circostanza su cui l'ordinanza non si pronuncia, mentre i ricorrenti assumono che, almeno in un caso, l'incarico è stato conferito nel mese di ottobre del 2016. Infatti, laddove si trattasse di incarichi conferiti dopo l'iscrizione dei nuovi illeciti (cioè, dopo il 28 dicembre 2016), nessun ostacolo vi sarebbe all'utilizzo dei risultati di indagine, sia in relazione al reato di cui all'art. 216 I. fall. (oggetto della prima iscrizione), sia in relazione ai reati di cui all'art. 11 d.lvo 74/2000 e 646 cod. pen. e all'illecito amministrativo di cui all'art. 25/ter d.lvo 231/2001 (oggetto della seconda iscrizione), in quanto si tratterebbe, per il secondo gruppo di reati, di elementi acquisiti nel termine semestrale di indagine (decorrente dal 28/12/2016); quanto al reato di cui alla prima iscrizione (art. 216 1. fall.), si tratterebbe di elementi acquisiti "aliunde", nell'ambito di un diverso procedimento, e, quindi, utilizzabili. Laddove si trattasse, invece, di incarichi conferiti prima del 28 dicembre 2016 (quindi, nell'ambito del procedimento relativo al reato di cui all'art. 216 I. fall.), i risultati della consulenza non sarebbero, in linea generale, utilizzabili, perché riferiti ad attività di indagine posta in essere nell'ambito del procedimento originariamente iscritto, i cui termini erano scaduti al momento del deposito della consulenza. Occorre considerare, invero, che la consulenza tecnica - prevista del titolo V del libro V, nel contesto dell'attività del Pubblico Ministero è atto a formazione progressiva, in relazione alla quale assumono rilevanza il conferimento dell'incarico da parte dell'organo inquirente, lo svolgimento degli accertamenti da parte del consulente e il deposito della relazione di consulenza. E' soio col deposito di detta relazione nella Segreteria del Pubblico Ministero che l'atto di indagine può dirsi compiuto, a meno che la relazione non sia meramente riepilogativa di attività posta in essere prima della scadenza del termine di cui all'art. 405 cod. proc. pen.; nel qual caso l'atto sarà utilizzabile nei limiti dell'attività tempestivamente svolta dal consulente (nella specie, prima del 28 gennaio 2017) e partitamente documentata. и 3. Per effetto di quanto sopra si impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, affinché riesamini le condizioni del sequestro alla luce delle indicazioni contenute nei paragrafi precedenti (in particolare, nel par. 2).
4. Il ricorso di TA Sistemi Ferroviari spa va invece dichiarato inammissibile per rinuncia. Non si fa luogo all'applicazione di sanzione a favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente ai ricorsi di TT GI e TI IC con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Dichiara inammissibile per rinuncia il ricorso di TA Sistemi Ferroviari spa, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/11/2019 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settembre) (Gerardo Sabeone) CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise un