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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA- I^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, all'udienza del 25/2/2025 nella causa iscritta sotto il numero 16208 R.G. dell'anno 2024, e vertente tra
(Avv.M. Gabriele ) Parte_1 opponente e
(Avv. C. Giordano ) CP_1
Opposto
Oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO Parte_1 impugnavaCon ricorso depositato il 26.04.2024 e ritualmente notificato,
l'ordinanza ingiunzione CP_1 n. OI-000595964 notificata il 25.03.2024, contenente intimazione di pagamento per € 13.490,00 a titolo di sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2 co. 1 bis d.l. 463/1983 di cui all'avviso di accertamento n. CP_1.7001.18/01/2022.0118025 del 18.01.2022, relativo all'anno 2018, oltre ad € 9,05 a titolo di spese di notifica. Argomentava in ordine all'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto;
all'intervenuta prescrizione del diritto di credito CP_1%; alla carenza di motivazione;
all'incapacità e relativa non imputabilità di esso ricorrente per malattia manifestatasi sin dal 2014 ; eccessività della sanzione amministrativa in violazione dell'art. 2 co. 1 bis DL n. 463/1983. Concludeva
chiedendo che il Tribunale adito sospensione dell'efficacia esecutiva
, previa dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, volesse accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione e, per l'effetto, annullarla e/o revocarla;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell' CP_1; in via subordinata chiedeva accertarsi e dichiararsi eccessivo l'importo di € 13.490,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e, per l'effetto, modificare l'ingiunzione limitatamente all'entità della sanzione dovuta.
Si costituiva CP_1 argomentando in ordine alla regolare notifica dell'atto di accertamento presupposto, all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e non imputabilità dell'opponente, nonché alla corretta quantificazione della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione opposta.
Autorizzato il deposito di note all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza In forza del principio della ragione più liquida deve in primis analizzarsi la censura relativa alla omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto. Le violazioni che hanno dato origine all'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione sono le seguenti: “mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali” ex art. 2, comma 1-bis, D.L. n.
463/1983 ss. m. e i., accertate con atto n. CP_1.7001.18/01/2022.0118025 del 18/1/2022
(doc. 3 alla memoria privo di numero identificativo AG ). Tale atto di accertamento, secondo le deduzioni dell' CP_2 previdenziale, sarebbe stato notificato all'odierno
CP ricorrente in data 28.01.2022.La circostanza risulta sfornita di prova in quanto l' deposita con il proprio atto introduttivo il predetto avviso di accertamento privo del numero identificativo "AG" (doc. 3 ricorso); una ricevuta di ricevimento riferita all'atto "AG"
78604384289-9 (doc. 3 bis ricorso) che in alcun modo è riferibile all'avviso di accertamento del 18/1/2022.
I documenti allegati sub 5 e 5 bis attengono ad atto di accertamento diverso da quello per cui è causa e segnatamente avviso di accertamento n. 7001.18/11/2019.0535814, diverso da quello oggetto del giudizio, recante "AG" 78603660209-6 (doc. 5 bis ricorso) e una ricevuta di ricevimento riferita all'atto "AG" 78603660209-6, (doc. 5 ricorso). Per incidens deve rilevarsi che proprio da detti atti si evince la correlazione tra avviso di ricevimento ed identificativo AG dell'accertamento, correlazione che invece, come verrà esposto, difetta nella fattispecie.
Neppure nel corso della prima udienza l' CP_2 opponente si è premurato di produrre la documentazione finalizzata a comprovare la corretta notifica dell'atto presupposto, autorizzazione a produrre l'originale dell'atto già limitandosi a chiedere depositato.Sennonché, tale richiesta risulta perfettamente inutile, oltre che evidentemente tardiva, in quanto tra gli atti allegati dall' CP_1 nella memoria difensiva, come visto, non è in alcun modo possibile individuare ed identificare alcuna correlazione tra la notifica e l'atto di accertamento così come versato in atti L'infondatezza della tesi dell'istituto previdenziale è corroborata dal fatto che nelle successive note autorizzate del 21.01.2025, lo stesso sostiene un'ulteriore versione: ossia che, per mero errore, era stata allegata alla memoria difensiva la lettera relativa all'avviso di accertamento in questione senza lo stampiglio del protocollo dell'atto (78604384289-9), rilevando come questo corrisponda al numero di protocollo CP_1 dell'atto di accertamento n. 7001.18/01/2022.0118025, presupposto all'impugnata ordinanza ingiunzione (pag. 3 note autorizzate). Tale richiesta deve essere considerata assolutamente tardiva per svariate ragioni. Innanzitutto, il documento di cui si discorre, è un documento che deve presumersi essere nella disponibilità dell' CP_2 già al momento della costituzione in giudizio, quindi non vi era nessuna esigenza di produzione successiva. In secondo luogo, neppure nel corso della prima udienza l'istituto previdenziale si è adoperato per il deposito del documento corretto.Dunque, la richiesta di deposito di un nuovo documento evidentemente diverso da quello prodotto in memoria, formulata nelle note autorizzate del 21.01.2025 deve essere ritenuta tardiva con conseguente inammissibilità della relativa produzione documentale offerta dall' CP_1 in ragione della decadenza ex art. 416 c.p.c Sul punto si richiama Cass. 6969/2009 "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'obbligo, sancito a pena di decadenza dall'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., di indicare specificamente nella comparsa di costituzione i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e, in particolare, i documenti che deve contestualmente depositare, dovendosi ritenere possibile una successiva produzione, anche in appello, solo se sia giustificata dal tempo della formazione dell'atto ovvero dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione.
(Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, la produzione del contratto collettivo del 1995, restando irrilevante, attesa la natura formale della decadenza, che nella comparsa di costituzione fosse stato precisato che la fonte collettiva del 1 giugno 2001 fosse solo l'ultima redazione del contratto medesimo)."Discende da quanto appena detto che non essendo provata la notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento presupposto richiamato nell'ordinanza ingiunzione impugnata e non risultando atti interruttivi del termine di prescrizione medio tempore, alla data di notifica dell' ordinanza-ingiunzione (25.3.2024) il termine quinquennale ex art. 28 L.
n. 689/1981 era ormai spirato, avuto riguardo alla circostanza che le sanzioni irrogate con l'atto opposto afferisce ad illeciti amministrativi relativi all'anno 2018. Assorbite le altre doglianze. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando così provvede : CP accerta e dichiara che nulla è dovuto da all" in forza dell'ordinanza Parte_1
ingiunzione n° l'ordinanza ingiunzione CP_1 n. OI-000595964 notificata il 25.03.2024; condanna l' al pagamento in favore di CP Parte_1 di € 3100,00 oltre accessori per compensi professionali .
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giuditta
Calderaro.
Roma,25/2/2025 Il G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, all'udienza del 25/2/2025 nella causa iscritta sotto il numero 16208 R.G. dell'anno 2024, e vertente tra
(Avv.M. Gabriele ) Parte_1 opponente e
(Avv. C. Giordano ) CP_1
Opposto
Oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO Parte_1 impugnavaCon ricorso depositato il 26.04.2024 e ritualmente notificato,
l'ordinanza ingiunzione CP_1 n. OI-000595964 notificata il 25.03.2024, contenente intimazione di pagamento per € 13.490,00 a titolo di sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2 co. 1 bis d.l. 463/1983 di cui all'avviso di accertamento n. CP_1.7001.18/01/2022.0118025 del 18.01.2022, relativo all'anno 2018, oltre ad € 9,05 a titolo di spese di notifica. Argomentava in ordine all'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto;
all'intervenuta prescrizione del diritto di credito CP_1%; alla carenza di motivazione;
all'incapacità e relativa non imputabilità di esso ricorrente per malattia manifestatasi sin dal 2014 ; eccessività della sanzione amministrativa in violazione dell'art. 2 co. 1 bis DL n. 463/1983. Concludeva
chiedendo che il Tribunale adito sospensione dell'efficacia esecutiva
, previa dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, volesse accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione e, per l'effetto, annullarla e/o revocarla;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell' CP_1; in via subordinata chiedeva accertarsi e dichiararsi eccessivo l'importo di € 13.490,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e, per l'effetto, modificare l'ingiunzione limitatamente all'entità della sanzione dovuta.
Si costituiva CP_1 argomentando in ordine alla regolare notifica dell'atto di accertamento presupposto, all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e non imputabilità dell'opponente, nonché alla corretta quantificazione della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione opposta.
Autorizzato il deposito di note all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza In forza del principio della ragione più liquida deve in primis analizzarsi la censura relativa alla omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto. Le violazioni che hanno dato origine all'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione sono le seguenti: “mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali” ex art. 2, comma 1-bis, D.L. n.
463/1983 ss. m. e i., accertate con atto n. CP_1.7001.18/01/2022.0118025 del 18/1/2022
(doc. 3 alla memoria privo di numero identificativo AG ). Tale atto di accertamento, secondo le deduzioni dell' CP_2 previdenziale, sarebbe stato notificato all'odierno
CP ricorrente in data 28.01.2022.La circostanza risulta sfornita di prova in quanto l' deposita con il proprio atto introduttivo il predetto avviso di accertamento privo del numero identificativo "AG" (doc. 3 ricorso); una ricevuta di ricevimento riferita all'atto "AG"
78604384289-9 (doc. 3 bis ricorso) che in alcun modo è riferibile all'avviso di accertamento del 18/1/2022.
I documenti allegati sub 5 e 5 bis attengono ad atto di accertamento diverso da quello per cui è causa e segnatamente avviso di accertamento n. 7001.18/11/2019.0535814, diverso da quello oggetto del giudizio, recante "AG" 78603660209-6 (doc. 5 bis ricorso) e una ricevuta di ricevimento riferita all'atto "AG" 78603660209-6, (doc. 5 ricorso). Per incidens deve rilevarsi che proprio da detti atti si evince la correlazione tra avviso di ricevimento ed identificativo AG dell'accertamento, correlazione che invece, come verrà esposto, difetta nella fattispecie.
Neppure nel corso della prima udienza l' CP_2 opponente si è premurato di produrre la documentazione finalizzata a comprovare la corretta notifica dell'atto presupposto, autorizzazione a produrre l'originale dell'atto già limitandosi a chiedere depositato.Sennonché, tale richiesta risulta perfettamente inutile, oltre che evidentemente tardiva, in quanto tra gli atti allegati dall' CP_1 nella memoria difensiva, come visto, non è in alcun modo possibile individuare ed identificare alcuna correlazione tra la notifica e l'atto di accertamento così come versato in atti L'infondatezza della tesi dell'istituto previdenziale è corroborata dal fatto che nelle successive note autorizzate del 21.01.2025, lo stesso sostiene un'ulteriore versione: ossia che, per mero errore, era stata allegata alla memoria difensiva la lettera relativa all'avviso di accertamento in questione senza lo stampiglio del protocollo dell'atto (78604384289-9), rilevando come questo corrisponda al numero di protocollo CP_1 dell'atto di accertamento n. 7001.18/01/2022.0118025, presupposto all'impugnata ordinanza ingiunzione (pag. 3 note autorizzate). Tale richiesta deve essere considerata assolutamente tardiva per svariate ragioni. Innanzitutto, il documento di cui si discorre, è un documento che deve presumersi essere nella disponibilità dell' CP_2 già al momento della costituzione in giudizio, quindi non vi era nessuna esigenza di produzione successiva. In secondo luogo, neppure nel corso della prima udienza l'istituto previdenziale si è adoperato per il deposito del documento corretto.Dunque, la richiesta di deposito di un nuovo documento evidentemente diverso da quello prodotto in memoria, formulata nelle note autorizzate del 21.01.2025 deve essere ritenuta tardiva con conseguente inammissibilità della relativa produzione documentale offerta dall' CP_1 in ragione della decadenza ex art. 416 c.p.c Sul punto si richiama Cass. 6969/2009 "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'obbligo, sancito a pena di decadenza dall'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., di indicare specificamente nella comparsa di costituzione i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e, in particolare, i documenti che deve contestualmente depositare, dovendosi ritenere possibile una successiva produzione, anche in appello, solo se sia giustificata dal tempo della formazione dell'atto ovvero dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione.
(Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, la produzione del contratto collettivo del 1995, restando irrilevante, attesa la natura formale della decadenza, che nella comparsa di costituzione fosse stato precisato che la fonte collettiva del 1 giugno 2001 fosse solo l'ultima redazione del contratto medesimo)."Discende da quanto appena detto che non essendo provata la notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento presupposto richiamato nell'ordinanza ingiunzione impugnata e non risultando atti interruttivi del termine di prescrizione medio tempore, alla data di notifica dell' ordinanza-ingiunzione (25.3.2024) il termine quinquennale ex art. 28 L.
n. 689/1981 era ormai spirato, avuto riguardo alla circostanza che le sanzioni irrogate con l'atto opposto afferisce ad illeciti amministrativi relativi all'anno 2018. Assorbite le altre doglianze. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando così provvede : CP accerta e dichiara che nulla è dovuto da all" in forza dell'ordinanza Parte_1
ingiunzione n° l'ordinanza ingiunzione CP_1 n. OI-000595964 notificata il 25.03.2024; condanna l' al pagamento in favore di CP Parte_1 di € 3100,00 oltre accessori per compensi professionali .
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giuditta
Calderaro.
Roma,25/2/2025 Il G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli