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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 3360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3360 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11986/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Lidia Greco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11986/2018 promossa da:
, (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv.
BAGNATO SALVATORE MARCELLO giusta procura in atti.
OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati NEGRETTI DAVIDE ALFREDO LUIGI e
CUOMO DAVIDE SALVATORE
OPPOSTO CONTUMACE
e nei confronti di
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore domiciliato Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati NEGRETTI DAVIDE ALFREDO
LUIGI e CUOMO DAVIDE SALVATORE
TERZO CHIAMATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., l' attrice ha dedotto di avere appreso dal Parte_1
in data 2/07/2018 che non avrebbe ricevuto i contributi scolastici Controparte_3 annuali atteso che, dai controlli effettuati sensi dell'art. 48 bis del dpr 602/1973, la scuola risultava debitrice nei confronti di per un importo superiore a 5.000,00 euro e di avere Controparte_1 quindi effettuato accesso ai carichi iscritti a ruolo a proprio carico, individuati nelle seguenti cartelle di pagamento: euro 815,45 per la cartella n. 29320020082710220, euro 968,75 per la cartella n.
29320040003525837, euro 1.457,82 per la cartella n. 29320050005162721, euro 2.329,31 per la cartella n. 29320080061477091, euro 322,74 per la cartella n. 29320100016693820, euro 874,86 per la cartella n. 29320100036986925, euro 881,99 per la cartella n. 29320110020346170.
Nel merito, l' opponente ha premesso in ogni caso di non avere ricevuto la notifica delle Parte_1 anzidette cartelle di pagamento ed ha eccepito la prescrizione del credito, anche successivamente alla eventuale notifica della cartella di pagamento, per il decorso del termine di prescrizione quinquennale, chiedendo di dichiarare non dovute le somme portate dai ruoli indicati.
evocata in giudizio, ha omesso di costituirsi. Controparte_1
Il , quale soggetto ritenuto titolare del credito sotteso alle cartelle impugnate, è stato Controparte_4 chiamato in causa e costituendosi ha dedotto di avere trasmesso i ruoli tempestivamente all'agente della riscossione, chiedendo di dichiarare infondata la domanda della parte attrice. In subordine, in caso di accertata prescrizione del credito, ha chiesto di essere tenuta indenne dalle conseguenze negative del giudizio con condanna di al pagamento delle somme indicate in cartella. Controparte_1
Il giudice istruttore ha sospeso in via cautelare l'efficacia esecutiva dei ruoli opposti.
Nelle more del procedimento, è mutato il giudice istruttore e la causa è stata posta in decisione con assegnazione di termini per scritti conclusivi.
Tanto premesso, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione innanzi al giudice ordinario, atteso che le cartelle opposte riportano crediti tributari e che non risulta effettuata la notifica delle predette cartelle (tanto che se ne sconosce la data), sicché l'eccezione di prescrizione proposta importa valutazioni che si pongono a monte di atti esecutivi.
Segnatamente, secondo l'orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non
è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. civ. Ordinanza n. 32539 del 14/12/2024; negli stessi temini anche Sez. Unite, Ordinanza n. 16986 del 25/05/2022).
2 La Suprema Corte ha inoltre avuto modo di precisare che la declaratoria di illegittimità costituzionale
(sentenza della Corte cost. n. 114 del 2018) dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 - nella parte in cui detta norma non prevedeva l'ammissibilità ex art. 615 c.p.c. nella riscossione tributaria successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso ex art. 50 del citato d.P.R. - implica, sul piano dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato e quale precipitato logico della complementarità - non già concorrenza - tra le giurisdizioni (ordinaria e tributaria), che sono tuttora improponibili le opposizioni all'esecuzione aventi funzione "recuperatoria" di doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario con le forme e nei termini dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (così Cass. civ., Ordinanza n. 23894 del 04/08/2023).
Alla luce dei principi di diritto enunciati, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Stante la definizione in rito, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 11986/2018, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così dispone: dichiara il proprio difetto di giurisdizione rispetto alla domanda proposta dall'opponente; compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente procedimento.
Così deciso in Catania, il 1 luglio 2025
IL GIUDICE
dott. Lidia Greco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Lidia Greco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11986/2018 promossa da:
, (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv.
BAGNATO SALVATORE MARCELLO giusta procura in atti.
OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati NEGRETTI DAVIDE ALFREDO LUIGI e
CUOMO DAVIDE SALVATORE
OPPOSTO CONTUMACE
e nei confronti di
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore domiciliato Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati NEGRETTI DAVIDE ALFREDO
LUIGI e CUOMO DAVIDE SALVATORE
TERZO CHIAMATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., l' attrice ha dedotto di avere appreso dal Parte_1
in data 2/07/2018 che non avrebbe ricevuto i contributi scolastici Controparte_3 annuali atteso che, dai controlli effettuati sensi dell'art. 48 bis del dpr 602/1973, la scuola risultava debitrice nei confronti di per un importo superiore a 5.000,00 euro e di avere Controparte_1 quindi effettuato accesso ai carichi iscritti a ruolo a proprio carico, individuati nelle seguenti cartelle di pagamento: euro 815,45 per la cartella n. 29320020082710220, euro 968,75 per la cartella n.
29320040003525837, euro 1.457,82 per la cartella n. 29320050005162721, euro 2.329,31 per la cartella n. 29320080061477091, euro 322,74 per la cartella n. 29320100016693820, euro 874,86 per la cartella n. 29320100036986925, euro 881,99 per la cartella n. 29320110020346170.
Nel merito, l' opponente ha premesso in ogni caso di non avere ricevuto la notifica delle Parte_1 anzidette cartelle di pagamento ed ha eccepito la prescrizione del credito, anche successivamente alla eventuale notifica della cartella di pagamento, per il decorso del termine di prescrizione quinquennale, chiedendo di dichiarare non dovute le somme portate dai ruoli indicati.
evocata in giudizio, ha omesso di costituirsi. Controparte_1
Il , quale soggetto ritenuto titolare del credito sotteso alle cartelle impugnate, è stato Controparte_4 chiamato in causa e costituendosi ha dedotto di avere trasmesso i ruoli tempestivamente all'agente della riscossione, chiedendo di dichiarare infondata la domanda della parte attrice. In subordine, in caso di accertata prescrizione del credito, ha chiesto di essere tenuta indenne dalle conseguenze negative del giudizio con condanna di al pagamento delle somme indicate in cartella. Controparte_1
Il giudice istruttore ha sospeso in via cautelare l'efficacia esecutiva dei ruoli opposti.
Nelle more del procedimento, è mutato il giudice istruttore e la causa è stata posta in decisione con assegnazione di termini per scritti conclusivi.
Tanto premesso, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione innanzi al giudice ordinario, atteso che le cartelle opposte riportano crediti tributari e che non risulta effettuata la notifica delle predette cartelle (tanto che se ne sconosce la data), sicché l'eccezione di prescrizione proposta importa valutazioni che si pongono a monte di atti esecutivi.
Segnatamente, secondo l'orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non
è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. civ. Ordinanza n. 32539 del 14/12/2024; negli stessi temini anche Sez. Unite, Ordinanza n. 16986 del 25/05/2022).
2 La Suprema Corte ha inoltre avuto modo di precisare che la declaratoria di illegittimità costituzionale
(sentenza della Corte cost. n. 114 del 2018) dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 - nella parte in cui detta norma non prevedeva l'ammissibilità ex art. 615 c.p.c. nella riscossione tributaria successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso ex art. 50 del citato d.P.R. - implica, sul piano dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato e quale precipitato logico della complementarità - non già concorrenza - tra le giurisdizioni (ordinaria e tributaria), che sono tuttora improponibili le opposizioni all'esecuzione aventi funzione "recuperatoria" di doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario con le forme e nei termini dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (così Cass. civ., Ordinanza n. 23894 del 04/08/2023).
Alla luce dei principi di diritto enunciati, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Stante la definizione in rito, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 11986/2018, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così dispone: dichiara il proprio difetto di giurisdizione rispetto alla domanda proposta dall'opponente; compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente procedimento.
Così deciso in Catania, il 1 luglio 2025
IL GIUDICE
dott. Lidia Greco
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