Sentenza 12 luglio 2002
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Presidente Carbone - Relatore Forte Svolgimento del processo Il Tribunale di Rieti, con decreto del 17 aprile 2007, sui ricorsi riuniti del 15 settembre e del 13 ottobre 2006 di K. A. A. e G. C., coniugi consensualmente separati con omologa del 6 giugno 2006, affermata la propria giurisdizione in luogo di quella dei giudici finlandesi, s'è dichiarato incompetente sulle istanze di modifica delle disposizioni accessorie alla separazione, presentate dalla donna in rapporto al diritto di visita del padre ai due figliM. e M. C., nati ad omissis il omissis e il omissis, affidati nell'accordo omologato alla madre che, per ragioni di lavoro, si era trasferita in omissis con loro, domandando in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2002, n. 10128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10128 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
1 0 1 2 8/ 02 M FRENTE DA REGISTRAZIONE BLICA L AL E BOLLO AI SENSI DELL'ART. RE 4-6-1983"NNO DEL POPOLO TALIAN 32 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 31223/01 Dott. Rosario DE MUSIS 1161/02 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron.21101 Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Rep. Dott. Ugo VITRONE Ud. 03/06/02 Rel. Consigliere Dott. Renato RORDORF ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE UI, NT RI UN EN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIOSUE' BORSI 5, presso l'avvocato FRANCESCA CABRAS, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUISELLA FANNI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI;
DO RI IRENE;
- intimati e sul 2° ricorso n° 01/02/1161 proposto da:2002 1284 TO IE, NT LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. NICOTERA 29, presso l'avvocato MARETTA SCOCA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO DOSI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
DO RI IRENE, nella qualità di tutore provvisorio della minore TE LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALLONIO 18, presso l'avvocato MARCELLO FREDIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARINO COTTI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente al ricorso incidentale
contro
GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PROCURATORE CAGLIARI;
PROCURATORE GENERALE PRESSO CASSAZIONE;
- intimati -
avversO il decreto della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositato il 09/10/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/2002 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
uditi per il ricorrente, gli Avvocati SCOCA e DOSI, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
ےM ہ l'Avvocato FREDIANI, con udito per il resistente 2 delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Cagliari ha promosso, dinanzi a quel tribunale, un procedimento volto a far dichiarare la decadenza dalla potestà dei genitori sulla minore Giu- lia TE, l'allontanamento della minore dalla casa paterna, con conseguente suo inserimento in altra fami- glia o comunità, la declaratoria dello stato di abban- dono e della conseguente adattabilità della bambina, nonché la nomina di un tutore provvisorio e di un cura- tore speciale che esperisca l'azione di impugnazione del riconoscimento di paternità. A fondamento di tali richieste ha dedotto che, alla nascita, la minore era stata riconosciuta dalla madre sig.ra RI IM, cittadina rumena giunta in Italia alla vigilia del par- to, e dall'avv. Luigi TE, coniugato con la sig.ra MA NT Serena TI;
che la IM si era poi affrettata a rientrare in patria, disinteressandosi del tutto della bambina, la quale era stata invece di fatto 1 inserita nel nucleo familiare dei coniugi TE;
che, nel corso di un procedimento penale intrapreso nei con- 3 fronti della medesima IM e del TE, sospettati tra l'altro del reato di alterazione di stato, erano stati svolti accertamenti alla stregua dei quali si do- veva escludere che il TE fosse davvero il padre na- turale della bambina. Il tribunale per i minorenni, con decreto datato 14 giugno 2001, in accoglimento delle richieste del procu- ratore della Repubblica, ha sospeso l'avv. TE e la sig.ra Drimbla dall'esercizio della potestà genitoriale sulla minore IU TE, ha nominato a quest'ultima un tutore provvisorio (in persona dell'avv. Irene Dore Cotti) e ne ha disposto l'immediato allontanamento dai genitori affidandola al Comune per la ricerca di un'idonea struttura di ricovero e sostegno. Con succes- sivo provvedimento lo stesso tribunale, in un primo tempo, ha autorizzato i coniugi TE a far visita al- la bambina presso l'istituto ove era stata accolta. Durante l'ulteriore corso del procedimento i coniu- gi TE hanno chiesto che la bambina venisse loro ri- affidata о che, in subordine, fosse affidata alla sig.ra LL TI (sorella di MA NT Se- rena) ed al di lei marito prof. Oliviero DI;
i quali, a loro volta, sono intervenuti formulando istan- za di affidamento o di adozione. Ma, con decreto in data 8 agosto 2001, il tribunale 4 ha respinto entrambe le suindicate istanze di affida- mento ed ha disposto, con efficacia immediata, l'interruzione di ogni rapporto tra la bambina ed i co- niugi TE. Con successivo decreto, depositato il 9 ottobre 2001, la corte d'appello di Cagliari, investita del re- clamo proposto sia dai coniugi TE sia dai coniugi DI in contraddittorio con il tutore provvisorio e con il Procuratore generale della Repubblica, ha ri- gettato entrambi detti reclami confermando integralmen- te il provvedimento impugnato e compensando tra le par- ti le spese del procedimento. La corte ha infatti reputato prive di fondamento le eccezioni di carattere procedurale sollevate dai recla- manti: e ciò sia con riferimento alla mancata notifica dell'originario ricorso del pubblico ministero, trat- tandosi di procedimento azionabile anche d'ufficio; sia con riguardo alla pretesa violazione del principio del contraddittorio nello svolgimento di attività istrutto- ria, essendo questa esplicazione del potere del giudice di assumere autonomamente informazioni nel procedimento camerale ed essendo state poi tutte le risultanze istruttorie inserite nel fascicolo processuale a dispo- sizione delle parti;
sia per quel che attiene alla man- cata partecipazione al processo posizione processuale 5 della madre naturale della bambina, cui sarebbero sem- pre stati regolarmente notificati tutti i provvedimenti del tribunale. Quanto al merito, il giudice del reclamo ha ritenu- to che, pur essendo ancora pendente il giudizio di im- pugnazione del riconoscimento della paternità, frattan- to promosso dal curatore a tal fine nominato dal tribu- nale, ben si potessero valutare le risultanze già ac- quisite anche in sede penale;
risultanze in forza delle quali apparirebbe sin d'ora chiaro che l'avv. TE non può essere il padre naturale della piccola IU e che, di conseguenza, v'è il grave rischio che egli ri- porterà una condanna penale ostativa a qualsiasi futuro affidamento naturale о adottivo. Donde secondo la corte d'appello - l'opportunità dei provvedimenti cau- telari ed urgenti emanati dal tribunale, provvedimenti finalizzati alla tutela dell'interesse della minore nella prospettiva di un suo inserimento familiare sta- bile e duraturo. E se è indubbio ha osservato ancora la corte territoriale che l'allontanamento dal nucleo - familiare in cui era stata da principio accolta abbia costituito un trauma per la bambina in tenerissima età, affatto inopportuno sarebbe ora consentire che quei rapporti si riallaccino, ○ in ogni modo perdurino, giacché si tratterebbe comunque di legami destinati poi 6 ad essere nuovamente recisi con effetti ancor più trau- matici. A parere del giudice di secondo grado, bene ha de- ciso il tribunale anche non accogliendo le istanze dei coniugi DI. Anche loro, infatti, non avrebbero alcuna realistica possibilità di adottare in futuro la piccola IU, vuoi perché non ricorre nella specie alcuno dei casi in presenza dei quali l'art. 44 della legge n°184 del 1983 consente un'adozione "mirata", vuoi perché sarebbe comunque inopportuno un affidamen- to destinato a creare una situazione ambivalente tanto nei rapporti della bambina con persone da lei finora identificate con la figura di madre e di zia, le quali verrebbero in certo senso a scambiarsi di ruolo, quanto nei rapporti reciproci tra le stesse sorelle TI. Avverso tale decisione ricorrono separatamente per cassazione sia i coniugi TE sia i coniugi Diliber- to, per i motivi di cui sinteticamente poi si riferirà. Al ricorso dei coniugi DI resiste il tutore provvisorio della minore che ha depositato controricor- SO. Motivi della decisione 1. Occorre anzitutto procedere alla riunione dei ricorsi proposti avverso il medesimo decreto, come pre- scrive l'art. 335 c.p.c. 7 2. I coniugi TE denunciano, in primo luogo, la violazione degli artt. 24, 30 e 111 Cost., 102, 202, 203, 204, 206, 360, nn. 3 e 4, c.p.c., 9, 18 e 22 della Convenzione di New York del 1989, 330 e 336 c.p.c.. Premettono che le decisioni adottate dal tribunale per i minorenni e poi confermate dalla corte d'appello in- cidono in modo irreversibile su diritti fondamentali: il diritto dovere dei genitori ad educare i figli e quello dei figli a non essere separati dai propri geni- tori. Ne deducono che la tutela di tali diritti deve essere completa e presuppone la possibilità di sotto- porre al vaglio del giudice di legittimità i provvedi- suscettibili di lederli, i quali possono esserementi assunti solo all'esito di un giusto processo e, dunque, nel rispetto del contraddittorio di tutti gli interes- sati. Lamentano che, nella specie, il ricorso del pub- blico ministero da cui ha preso avvio l'intero procedi- mento non è mai stato loro notificato, e che - contra- riamente a quanto si afferma nel decreto impugnato neppure esso è stato notificato alla madre naturale della bambina. Con il secondo motivo, i medesimi ricorrenti SO- stengono essere stati violati gli artt. 24, 27, 30 e 111 Cost., 1, 8, 9, 10, 12, 71 e 74 della legge n°184 del 1983, 330, 336, 263, 264 e 268 C.C., 2, 3, ٢٠٠ 191, 8 201, 202, 204, 206, 234, 360 e 738194, 195, 197, c.p.c., e 38 disp. att. c.c.. Si riferiscono, in parti- colare, all'attività istruttoria che il giudice di pri- me cure avrebbe svolto senza il rispetto del contrad- dittorio ed in violazione del loro diritto di difesa;
nonché al fatto che siano stati ritenuti probanti, ai fini del presente procedimento, elementi acquisiti nel corso di una diversa indagine penale, le cui risultanze sarebbero però ancora da verificare. Sottolineano che la decisione di merito è stata assunta sulla base di mere valutazioni prognostiche riguardanti l'esito di altri giudizi - in specie quello per impugnazione di paternità che fuoriescono dalla competenza del giudi- ce minorile: finché vi è un legale genitore, per non esser ancora intervenuta una sentenza che accerti la non veridicità del riconoscimento, e finché quel geni- tore si prende adeguatamente cura del figlio da lui ri- conosciuto, non sarebbe consentito al giudice minorile né ipotizzare uno stato di abbandono del minore né sot- trarre quest'ultimo alle cure genitoriali. I coniugi DI, per parte loro, hanno artico- lato cinque motivi di ricorso. Con i primi due, lamen- tando la violazione dell'art. 111, comma 1°, Cost, cen- surano l'impugnato decreto per essersi fondato non sul materiale probatorio acquisito, bensì su personali opi- 9 nioni dei giudicanti, prive di scientificità e sostan- zialmente arbitrarie. Con il terzo e quarto motivo as- sumono essere stato violato l'art. 44, lett. a) e d), della citata legge n° 184/83, avendo la corte territo- riale trascurato di considerare la ratio di tali dispo- sizioni, in base alla quale pienamente sussisterebbero nel caso di specie le condizioni per un'eventuale futu- ra adozione della piccola IU da parte di essi ri- correnti. Con l'ultimo motivo, infine, si dolgono in termini generali dell'errata e falsa applicazione della normativa sull'adozione di minori che non escluderebbe - come ritenuto invece dalla corte d'appello - affatto 'la possibilità di adozioni per così dire mirate”. " 3. La resistente, nella sua qualità di tutore prov- visorio della minore, ha preliminarmente eccepito 1'improponibilità del ricorso da ultimo menzionato in quanto rivolto avversO un provvedimento privo del ca- rattere sia formale sia sostanziale di sentenza, e per- ciò non impugnabile in cassazione. Tale eccezione investe una questione preliminare, rilevabile anche d'ufficio. Dev'essere perciò esaminata con riferimento ad entrambi ricorsi qui riuniti, giacché questi si rivolgono avverso il medesimo provve- dimento.
4. Il provvedimento impugnato, come si evince dalla 10 precedente narrativa, è intervenuto nell'ambito di un procedimento volto all'accertamento dello stato di ab- bandono ed alla declaratoria di adottabilità della mi- nore IU TE. Detto provvedimento, però, ha esclusivamente ad oggetto la situazione di fatto della minore nelle more della definizione di quel procedimen- to: se cioè la bambina debba о meno essere frattanto riaffidata ai coniugi TE, nella cui abitazione era stata accolta dopo la nascita ma dalla quale il tribu- nale ha disposto fosse allontanata, oppure ai coniugi DI che si sono detti disposti a accoglierla an- che in prospettiva di una possibile futura adozione. Questa essendo la materia sulla quale si è pronun- ciata la corte d'appello con l'impugnato decreto, appa- re chiaro che tale provvedimento non solo è privo della veste formale di sentenza (onde non potrebbe essere og- getto di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c.), ma della sentenza non ha neppure la sostanza, giacché di- fetta degli indispensabili di caratteri di decisorietà e definitività, solo in presenza dei quali se ne po- trebbe ipotizzare l'impugnabilità in cassazione diret- tamente in forza dell'art. 111, penultimo comma, della Costituzione. Si tratta di uno di quei provvedimenti che, pur po- tendo talvolta di fatto incidere anche su interessi in- 11 dividuali qualificabili in termini di diritto soggetti- vo, non sono tuttavia, per loro natura, finalizzati a risolvere conflitti fra contrapposte posizioni di di- ritto soggettivo e non possono dar luogo a statuizioni idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata. Essi svolgono, invece, una funzione meramente cautelare e provvisoria, esaurendosi in un intervento di natura am- ministrativa unicamente finalizzato alla tutela degli interessi del minore. Sono, quindi, sempre revocabili e modificabili e sono destinati a perdere efficacia con la conclusione del procedimento volto all'accertamento dello stato di adottabilità (cfr., in termini, tra le altre, Cass. n. 12360/99). °Ancor di recente, con la sentenza n 911 del 2002, le Sezioni unite di questa corte, superando alcune pre- cedenti pronunce che parevano suggerire indicazioni di- verse, ha ribadito l'indirizzo già a suo tempo enuncia- to dalle medesime Sezioni unite con la sentenza n' 6220 del 1986, ed ha confermato il principio per cui, in te- ma di tutela dei minori, i provvedimenti che limitano o escludono la potestà dei genitori naturali non sono connotati da decisorietà né da definitivà e non posso- no, pertanto, essere oggetto di ricorso straordinario per cassazione. Non par dubbio che tale insegnamento giurispruden- 12 ziale, cui questo collegio pienamente aderisce, debba trovare applicazione anche nel caso di specie, trattan- dosi anche qui come già rilevato di un provvedimen- to destinato esclusivamente ad assicurare la tutela in- terinale dell'interesse del minore nelle more del pro- cedimento volto a far dichiarare lo stato di adottabi- lità. Talché anche le considerazioni espresse nel de- creto impugnato in ordine al probabile futuro esito del giudizio concernente l'impugnazione del riconoscimento di paternità dell'avv. TE, o del procedimento pena- le in cui egli è indiziato, non hanno certo il valore di decisioni vertenti su tali questioni, ma unicamente la funzione di motivare, in termini di opportunità, la scelta operata dal giudice di merito nell'interesse della minore, interesse che è l'unica finalità di un tale provvedimento e che resta sempre suscettibile di ulteriore riconsiderazione da parte del medesimo giudi- ce di merito.
5. Né diversamente a dirsi per quella parte dell'impugnato decreto che più specificamente riguarda le istanze formulate dai coniugi DI, giacché an- che in questo caso ciò su cui i giudici di merito si sono pronunciati è unicamente l'opportunità (negata) del provvisorio e temporaneo affidamento della bambina ai predetti coniugi. Le considerazioni negative in or- 13 dine alla futura possibilità di adozione della medesima bambina da parte dei coniugi TO non hanno lo sco- po di decidere su una richiesta di adozione, bensì solo di spiegare i motivi che rendono inopportuno, nell'interesse della minore, il provvisorio affidamento ai predetti coniugi. Del resto, se anche si fosse trattato davvero di decidere su un'istanza di adozione, proposta a norma dell'art. art. 44 della legge n°184 del 1983, le con- clusioni non varierebbero. Infatti come ancor di re- cente questa Suprema corte ha avuto modo di ribadire anche il decreto con il quale la corte di appello abbia confermato il provvedimento del tribunale per i mino- renni di rigetto di un'istanza di adozione speciale non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassa- zione ex art. 111 cost., atteso che la posizione dei predetti adottanti non ha alcuna consistenza di diritto soggettivo perfetto (rilevando, per converso, l'esclusivo interesse del minore, in funzione del quale soltanto il giudice deve compiere le proprie valutazio- ni), ed essendo il provvedimento giurisdizionale conse- guentemente adottato del tutto privo del carattere di decisorietà (cfr. Cass. n 3130 del 2001).
6. Ad una diversa conclusione, quanto all'ammissibilità del ricorso per cassazione, non può 14 condurre nemmeno il rilievo che le censure mosse dai ricorrenti investono in prevalenza questioni procedura- li. E' vero che in talune decisioni di questa Suprema corte è stato enunciato l'assunto secondo cui la viola- zione di diritti soggettivi processuali aprirebbe la via del ricorso per cassazione anche se detta viola- zione si sia consumata nell'ambito di un procedimento di giurisdizione volontaria destinato a concludersi nel merito con una decisione non idonea a produrre effetti di giudicato (si vedano, ad esempio, le sentenze ° 3127 del 1993 e n° 4839 del 1991); ma questo assunto è stato persuasivamente respinto da altre sentenze di questa medesima corte sotto il profilo che, con la pro- nuncia sull'osservanza delle norme che regolano il pro- cesso, si disciplinano i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, sicché detta pronuncia necessariamente parte- cipa della stessa natura. dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato. Se per sua natura quell'atto giurisdizionale non è suscettibile di ricorso per cas- sazione, nemmeno le pronunce in tema processuale, ad (cfr., in tal esso strumentali, possono dunque esserlo Cass. n°6241 del 1999, n°15173 del 2000 e n°2776 senso, del 2002). 15 Assorbente è comunque il rilievo che, nella specie, neppur si tratta di ricorso per cassazione proposto av- verso una decisione del giudice di merito avente speci- ficamente ad oggetto un cosiddetto diritto processuale (com'era nelle fattispecie esaminate dalle sentenze ° n 3127 del 1993 e n° 4839 del 1991, dianzi citate) in or- dine al quale si possa perciò discutere di un'eventuale autonoma portata decisoria e definitiva assunta dal de-provvedimento impugnato. Si tratta, invece, della nuncia di pretesi errores in procedendo da cui sarebbe viziata una decisione di merito che, in quanto tale, verte unicamente su questioni di diritto sostanziale. Qualsiasi ipotetico effetto di giudicato di tale deci- sione non potrebbe dunque che riferirsi all'anzidetta questione di diritto sostanziale, rispetto alla quale la risoluzione delle questioni procedurali insorte nel corso del processo non riveste autonoma valenza. E se, dunque, quegli effetti di giudicato non possono deter- minasi (per le ragioni già sopra illustrate), è eviden- te che contro l'indicata decisione non può essere pro- posto ricorso per cassazione, né per errores in proce- dendo né per errores in judicando.
7. Le considerazioni sopra svolte, che come s'è già rilevato sono riferibili ad entrambi i ricorso riuniti, 5 depongono per l'inammissibilità degli stessi. 16 Ragioni intuitive di equità, insite nella natura stessa della vicenda in esame, suggeriscono di compen- sare per intero tra le parti costituite anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissi- bili e compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il 3 giugno 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Renato, Rordorf Rosario De Musis n "Rouyanis سانا CORTESIPPEMADCORTE SUPPEMA CASATIONS Acarga penche DE 2002 jl IL CANCELLIERE 17