Sentenza 11 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2004, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD SC ALIMENTARI PIEMONTE UNO S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MARIO RAVA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DA.CO.VA. SCARL;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 01/01/0667 proposto da:
NORDICONAD SCARL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA Bolzano 28, presso lo studio dell'avvocato MARCO MASCI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI BONINO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AD SC ALIMENTARI PIEMONTE UNO S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MARIO RAVA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1026/00 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione 4^ Civile, emessa l'11/05/00 e depositata il 03/07/00 (R.G. 853/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/03 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito l'Avvocato Massimo Filippo MARZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La AD IS ME ON UN propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso su richiesta della DA.CO.VA. per il prezzo della merce che quest'ultima assumeva ed allegava di aver fornito alla prima, descritta nelle fatture elencate nel ricorso e prodotte con le relative bolle di accompagnamento;
l'opponente propose anche domanda riconvenzionale. Il Tribunale di Biella respinse l'opposizione e dichiarò la nullità della domanda riconvenzionale. L'ingiunta propose impugnazione, rigettata, poi, dalla Corte d'appello di Torino, sulle considerazioni che: il credito è provato sia dalle fatture prodotte, sia dalle testimonianze assunte, dalle quali ultime è emerso che la merce in questione fu consegnata all'opponente, che, in relazione alle forniture, non sollevò mai contestazione;
le fatture delle quali è stato chiesto il pagamento riguardavano solo forniture di merci;
le contestazioni attenevano a prestazioni di servizi, non costituenti oggetto della domanda di pagamento.
La AD IS ME ON UN propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino, svolgendo tre motivi. Risponde con controricorso la CO (incorporante la Conad ON Val d'Aosta, già DA.CO.VA), la quale propone anche ricorso incidentale svolto in un unico motivo. La CO, inoltre, in data 19 novembre 2003 ha depositato (e comunicato alla controparte) la procura speciale (comprensiva del potere di stare in giudizio e di nominare e revocare avvocati e procuratori) conferita dal Presidente del Consiglio di amministrazione al sig. Alessandro Beretta (sottoscrittore della procura speciale alla proposizione del controricorso e ricorso incidentale).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la stessa sentenza.
1. - Il quarto comma dell'art. 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Istituzione delle sezioni stralcio e assegnazione delle cause pendenti), stabilisce che "Il presidente della sezione stralcio, entro dieci giorni dalla presa di possesso dell'ufficio, assegna i procedimenti a ciascun giudice onorario aggregato e fissa la data dell'udienza. Il relativo provvedimento è comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, ai sensi dell'articolo 136 del Codice di procedura civile almeno venti giorni prima dell'udienza fissata". La ricorrente principale lamenta preliminarmente che non sia stata fissata tale nuova udienza, ma che la causa sia stata spedita in decisione alla già fissata udienza del 18 novembre 1998. Da ciò deduce la nullità del procedimento e degli atti. La tesi (come ha già rilevato il giudice d'appello, nel rispondere allo stesso motivo d'impugnazione) è infondata, in quanto, non essendo espressamente comminata la nullità per l'inosservanza di tale adempimento processuale, essa potrebbe derivare solo nel caso in cui ne fosse derivata la violazione del contraddittorio con contrazione del diritto di difesa della parte. Nella specie, risulta invece accertato (ed è incontestato dalla ricorrente) che il procuratore della parte regolarmente partecipò alla già fissata udienza del 18 novembre 1998 (in cui la causa fu assegnata a sentenza), senza nulla rilevare a riguardo e procedendo a rassegnare le sue conclusioni.
Il secondo motivo del ricorso principale riguarda la prova del credito preteso dalla controparte e lamentano i vizi della motivazione. A tal riguardo va ricordato che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. L'art. 360 n. 5 non conferisce, infatti, alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (tra le tante, cfr. Cass. 14 febbraio 2003, n. 2222). Nella specie, il giudice ha logicamente e congruamente motivato circa l'esistenza e la prova del credito preteso, mentre la ricorrente si limita ad opporre, peraltro in maniera assolutamente generica, questioni di fatto ed una personale ed a sè favorevole interpretazione delle emergenze processuali, per nulla inficiami l'iter argomentativo correttamente seguito dalla sentenza impugnata. Con il terzo motivo del ricorso principale viene lamentata (sempre con riguardo al vizio della motivazione) l'ingiustizia della dichiarazione di nullità della domanda riconvenzionale. Anche in questo caso la doglianza è espressa in maniera assolutamente generica, a fronte della affermazione contenuta in sentenza, secondo cui la parte non ha neppure indicato il titolo ed i criteri per accertare la somma pretesa in riconvenzionale.
2. - L'unico motivo del ricorso incidentale riguarda quella parte della sentenza dove le spese del giudizio d'appello (addossate alla AD IS) sono state liquidate in esplicita disapplicazione della tariffa forense ed in considerazione della "limitata complessità della causa nel presente grado". La ricorrente sostiene che in tal modo risulta violata la legge (quanto ai diritti di procuratore spettatigli) e viziata la motivazione (quanto agli onorari).
Il motivo è infondato e va respinto. Il giudice, infatti, ha liquidato le spese del giudizio d'appello in complessive L. 7.780.000, di cui L. 280.000 per esposti. Quanto ai diritti di procuratore la ricorrente non ha interesse all'impugnazione, in quanto in tale complessiva somma sono ampiamente comprese L.
3.672.500 che essa assume spettarle, appunto, per i diritti di procuratore. Quanto agli onorari (pretesi nella somma di L. 22 milioni), a norma dell'art. 60 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il giudice ha la "facoltà, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata". Nella specie, il giudice ha argomentato la propria decisione di disapplicare (nel minimo) la tariffa forense in relazione alla limitata complessità della causa in grado d'appello. Motivazione, questa, che, seppur concisa, è tuttavia sufficiente a spiegare la ragione per la quale il giudice ha assunto la sua decisione ed, in quanto tale, è in suscettibile di censura in sede di legittimità. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno respinti. Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2004