Sentenza 21 giugno 1999
Massime • 1
Il decreto della Corte d'appello che neghi l'ammissibilità del reclamo avverso provvedimenti resi dal tribunale sulla denuncia di irregolarità nella gestione di società, secondo le previsioni dell'art. 2409 cod. civ. (nella specie, il provvedimento che dispone l'ispezione giudiziale della società), è priva di decisorietà, in quanto la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la stessa natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato. E, poiché i provvedimenti resi dal tribunale nella materia in esame sono atti di volontaria giurisdizione, e si esauriscono in misure cautelari e provvisorie, che, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte con attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale, alla pronuncia della Corte d'appello che risolva la questione relativa all'ammissibilità del reclamo avverso tali provvedimenti non può riconoscersi autonoma valenza decisoria. Ne consegue la inammissibilità del ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti di tale pronuncia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/1999, n. 6241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6241 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN BR in proprio e nella qualità di Amministratore Unico della CASA DI CURA VILLA CHIARUGI Srl, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso l'avvocato CE CIGLIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO DI SABATO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DI EL, GE NA, NT CO, GE ID, LO AT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BUCCARI 3, presso ACONE M.T., rappresentati e difesi dall'avvocato MODESTINO ACONE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
UO CE, NO US, AL US, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso il provvedimento della Corte d'Appello di Salerno, emesso il 24/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cigliano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Acone, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Salerno, con decreto del 24 febbraio 1998, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da GI EL, amministratore unico e legale rappresentante della s.r.l. Villa Chiarugi, avverso il provvedimento in data 19 novembre 1997, con il quale il Tribunale di Nocera Inferiore, ai sensi dell'art. 2409 c.c., aveva disposto l'ispezione giudiziale della predetta società.
Motivatamente discostandosi dall'orientamento espresso da questo giudice di legittimità con la sentenza n. 3127 del 1993, la Corte territoriale ha osservato che l'ordine di ispezione ha natura meramente istruttoria e strumentale, onde non è autonomamente impugnabile dinanzi al giudice sovraordinato.
Per la cassazione di tale provvedimento lo EL, in proprio e nella qualità di amministratore unico della società, ha proposto ricorso con tre motivi, illustrati anche con memoria. Resistono, con controricorso, AD LA, IC TR, VA GE, DA GE ed IO UL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattandosi di ricorso proposto ai sensi dell'art. 111, comma 2, Cost. assume carattere pregiudiziale la questione di ammissibilità,
peraltro prospettata dallo stesso ricorrente mediante il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 3127 del 1993, con particolare riferimento all'ipotesi in cui la corte d'appello abbia dichiarato inammissibile il reclamo avanzato nei confronti del decreto del tribunale, reso ex art. 2409 c.c. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, i provvedimenti adottati sulla denuncia di irregolarità nella gestione di società, di cui all'art.2409 c.c., sono atti di volontaria giurisdizione e non assumono carattere contenzioso ancorché comportino la nomina di un ispettore e neppure quando contengono, nei casi più gravi, la revoca degli amministratori e/o dei sindaci: tali provvedimenti, disposti principalmente nell'interesse della società ad una corretta amministrazione, si esauriscono in misure cautelari e provvisorie e, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte e con attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale, con la conseguenza che, quand'anche non altrimenti impugnabili perché emessi in sede di reclamo, non sono suscettibili di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., tranne per la parte in cui rechino condanna alle spese, costitutiva di un rapporto obbligatorio e, quindi, munita dei connotati della pronuncia giurisdizionale idonea ad assumere valore di giudicato ("ex plurimis", da ultimo, Cass. 6315/98, 9636/97, 420/97, 8868/96).
A ciò si aggiunga che l'art. 2409 c.c. qualifica come cautelari i provvedimenti che il tribunale può adottare, sebbene l'espressione debba intendersi in senso lato, perché tali misure possono avere, oltre a quello indicato nella stessa norma, il contenuto più vario:
da questa sostanziale atipicità, tuttavia, non può farsi discendere l'impugnabilità ex art. 111 Cost., dovendosi anche - e comunque - rilevare che la legge n. 353 del 1990, pur ridisegnando il procedimento diretto all'adozione di misure cautelari, non ha mutato il carattere provvisorio di dette misure, ne' conferito ad esse natura decisoria, e che il reclamo avverso i relativi provvedimenti, il cui procedimento si conclude con un'ordinanza non impugnabile ai sensi dell'art. 669 - terdecies c.p.c., mantiene i caratteri di provvisorietà e non decisorietà della misura cautelare, onde tale ordinanza non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione (SS.UU. 824/95 e 1832/96;
"adde", tra le altre, Cass. 8178/96 e 5430/96). Con riferimento all'ipotesi in cui la corte d'appello abbia dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto del Tribunale reso in materia, vanno condivisi gli argomenti che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha addotto a confutazione del principio enunciato dalla sentenza di questa Corte n. 3127/93, secondo cui v'è la ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost., essendo coinvolta la questione attinente alla sussistenza o meno del diritto soggettivo processuale di riesame.
D'altro canto, detta pronuncia è rimasta isolata, essendo stata superata dalla successiva elaborazione giurisprudenziale che ha posto in rilievo come la non ricorribilità per cassazione ex art.111 Cost. non trovi deroga neppure quando la corte d'appello risolva, positivamente o negativamente, le questioni inerenti all'ammissibilità del reclamo, atteso che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice ha, necessariamente, la medesima natura dell'atto giurisdizionale per cui il processo è preordinato, di modo che, se tale atto sia privo di decisorietà, detta pronuncia non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio, alla stregua della strumentalità della problematica processuale (così le citate Cass. 6315/98, 9636/97, 8178/96, nonché Cass. 498/96). In particolare, Cass. n. 8178/96 - resa in tema di provvedimenti cautelari, del tutto coincidente con quello in esame - ha osservato che, pur dovendosi condividere l'assunto secondo cui alle norme che regolano il processo corrispondono diritti soggettivi delle parti, tuttavia "la pronuncia sull'osservanza o meno dalle norme medesime, ove inserita in un provvedimento non decisorio sul rapporto sostanziale, non può avere separata consistenza di statuizione su quei diritti, perché le disposizioni processuali non sono suscettibili di un dibattito distinto ed astratto e, quindi, se attinenti ad un atto non decisorio ne' impugnabile su quel rapporto, non possono essere autonomamente oggetto d'impugnazione ed ulteriore discussione" (v., nello stesso senso e con specifico riferimento alla materia di cui all'art. 2409 c.c., anche Cass. 9636/97 cit.). L'inammissibilità del ricorso si estende, logicamente, anche al profilo riguardante la legittimazione dell'amministratore della società (su cui il ricorrente ha argomentato nella memoria presentata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.), trattandosi di questione comunque riconducibile alla stessa ammissibilità del reclamo avverso il provvedimento del tribunale e non essendo suscettibile di autonomo esame in sede di legittimità, in ragione della preclusione derivante dall'impossibilità di dare ingresso all'impugnazione ex art. 111 Cost. Analogo ragionamento va fatto in ordine alla questione della competenza per territorio del tribunale - oggetto di un motivo di reclamo dinanzi alla corte d'appello, nonché del presente ricorso - perché la non decisorietà della pronuncia adottata dal giudice di merito ricomprende necessariamente il punto della competenza, quale questione pregiudiziale rispetto all'insorgenza del potere- dovere di riesame (cfr., di recente, Cass. 11729/98, in sede di regolamento di competenza proposto avverso decreto dalla Corte d'appello, adottato su reclamo contro il provvedimento del tribunale, reso ex art. 2409 c.c.). In conclusione, va dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in lire 122.000, oltre lire 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositata in cancelleria il 21 giugno 1999.