Sentenza 3 marzo 2001
Massime • 1
Il decreto con il quale la Corte di appello abbia confermato il provvedimento del tribunale per i minorenni di rigetto di un'istanza di adozione speciale avanzata dagli adottanti di un minore già da essi adottato con la procedura semplificata di cui all'art. 44 lett. c della legge 184/1983 (istanza motivata in ragione di una prospettata sopravvenienza di una condizione di abbandono da parte del genitore naturale dell'adottato, ma motivatamente rigettata dai due collegi di merito atteso che l'abbandono avrebbe dovuto, in tesi, preesistere alla "constata impossibilità di affidamento preadottivo" che giustifica l'adozione cd. "non legittimante" di cui all'art. 44 citato) non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., atteso che la posizione dei predetti adottanti non ha alcuna consistenza di diritto soggettivo perfetto (rilevando, per converso, l'esclusivo interesse del minore, in funzione del quale soltanto il giudice deve compiere le proprie valutazioni), ed essendo il provvedimento giurisdizionale conseguentemente adottato del tutto privo del (necessario) carattere di decisorietà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/2001, n. 3130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3130 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ID RI, BI LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA C. BARTOLOMEO PIAZZA 24, presso l'avvocato VALERIA VECCHIOLI, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA;
DR KR;
- intimati -
avverso il decreto della Corte d'Appello di CALTANISSETTA Sezioni Minori, depositato il 07/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine per il rigetto del primo e del secondo motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso. FATTO
AU SI e LA AR, hanno impugnato per cassazione, ex art. 111 Costituzione, il provvedimento in data 5 luglio 2000 della Corte di appello di Caltanissetta confermativo del decreto del Tribunale dei minorenni della stessa città, con il quale era stata respinta la domanda dei predetti coniugi volta ad ottenere "previa dichiarazione dello stato di abbandono", per definitivo allontanamento della madre naturale, "l'affidamento preadottivo e l'adozione legittimante" del minore DR RA, da essi già, per altro, adottato con la procedura dell'adozione in casi particolari o cd. "non legittimante", ai sensi dell'art. 44 lett. c l. 1983 n. 184 ["I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 7 ... quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo"].
In questo giudizio non v'è stata costituzione di controparti. DIRITTO
Il ricorso è inammissibile alla stregua della sua stessa prospettazione.
A prescindere dalla avviabilità (motivatamente esclusa da entrambi i Collegi di merito) di una procedura di adozione speciale (legittimante) - nei confronti di un minore già adottato con la procedura semplificata di cui all'art. 44 lett. c. l. 184/83, in ragione della prospettata sopravvenienza di una condizione di abbandono da parte del genitore naturale ("abbandono" che avrebbe dovuto, invece, in tesi, preesistere alla "constatata impossibilità di affidamento preadottivo" che giustifica l'adozione non legittimante ex art. 44 cit.) - è assorbente comunque il rilievo che, nel quadro della procedura, della cui mancata attivazione si dolgono i ricorrenti, la posizione dei medesimi - quali aspiranti all'affidamento preadottivo (ex art. 22), anticipatamente per di più ad una emananda dichiarazione di adottabilità per constatata situazione di abbandono (ex art. 8 l. cit.) - non ha di certo, consistenza di diritto soggettivo perfetto;
vendendo in gioco, in quelle fasi, esclusivamente l'interesse del minore, in funzione del quale soltanto il giudice deve compiere le proprie valutazioni, sia in ordine alla effettiva sussistenza di una condizione di "abbandono" dello stesso, sia relativamente alla scelta degli affidatari, nella comparazione tra più aspiranti.
L'inesistenza di diritti azionabili comporta il carattere "non decisorio" del provvedimento impugnato. E da ciò, appunto, discende l'inammissibilità del ricorso per cassazione (come nella specie) proposto ai sensi dell'art. 111 Costituzione, costituente rimedio generale (di chiusura del sistema impugnatorio) predisposto per i soli provvedimenti che presentino, invece, quel carattere di decisorietà oltre al concorrente requisito della definitività. Nulla deve disporsi in tema di spese di questo giudizio in assenza di controparti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2001