TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 278
TAR
Ordinanza cautelare 19 marzo 2025
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TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del giusto procedimento per mancata comunicazione di avvio del procedimento

    L'amministrazione ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento all'indirizzo PEC indicato dall'istante, che costituisce elezione di domicilio digitale. La comunicazione è stata ricevuta dal datore di lavoro, che ha disconosciuto l'istanza. Le carenze documentali sono imputabili al datore di lavoro e non al lavoratore.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e carenza di motivazione per mancata applicazione del permesso per attesa occupazione

    Le carenze documentali sono sostanziali e non meramente formali. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non è applicabile ai lavoratori stagionali, come espressamente escluso dall'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 286/1998. La mancata instaurazione del rapporto di lavoro, dovuta all'inadempienza del datore di lavoro, non consente il rilascio di tale permesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 278
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 278
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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