Ordinanza cautelare 19 marzo 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00278/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00598/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 598 del 2025, proposto da
NE En AO, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del decreto 27.08.2024 del Dirigente dello SUI c/o la Prefettura di Siena di revoca del nulla-osta per lavoro subordinato P-SI/L/Q/2023/100612 rilasciato dallo S.U.I. presso la Prefettura di Siena in data 02.01.2024, notificato il 03.12.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LL ER;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. En AO NE, cittadino marocchino, è in Italia in forza di nulla-osta per lavoro subordinato stagionale rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Siena in data 02.01.2024 (prot. P-SI/L/Q/2023/100612), a seguito della richiesta presentata dalla società agricola Carnovale S.r.l. nell’ambito dei flussi di lavoratori stagionali previsti dal DPCM 21.12.2021.
Trasferito il nulla-osta al Consolato italiano di Casablanca, il visto d’ingresso per lavoro subordinato è stato rilasciato il 15.08.2024, consentendo al ricorrente di entrare in Italia il 30.08.2024 per svolgere attività lavorativa stagionale presso la citata impresa.
In attesa della stipula del contratto di soggiorno, il ricorrente ha trovato sistemazione a Montelupo Fiorentino e, non ricevendo comunicazioni dal datore di lavoro, ha notificato una diffida il 28.11.2024 allo SUI di Siena per fissare l’appuntamento per la sottoscrizione del contratto e il rilascio del kit per il permesso di soggiorno.
Successivamente, in data 03.12.2024, il ricorrente ha ricevuto il decreto del 27.08.2024 con cui il S.U.I. revocava il nulla-osta rilasciato, motivando la decisione con la mancata produzione di documenti da parte del datore di lavoro (visura camerale, DURC, dichiarazione del datore di lavoro, certificato di idoneità alloggiativa, passaporto rinnovato, asseverazione professionale).
2. Avverso il provvedimento è insorto l’interessato con ricorso notificato il 30.01.2025, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con il quale lamenta in due motivi violazione di legge ed eccesso di potere.
Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’Interno (il 3.03.2025) che ha depositato relazione amministrativa (il 4.03.2025). Il ricorrente ha depositato memorie (il 14.03.2025 e il 11.12.2025).
Questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 170/2025, successivamente riformata in punto di periculum dalla ordinanza n. 2404/2025 del Consiglio di Stato.
Alla udienza pubblica del 14 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è infondato.
4. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 97 e 24 Cost., degli artt. 7 e 10-bis L. 241/1990, dell’art. art. 2 DPR 362/1994; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.
Il ricorrente sostiene che l’Amministrazione non avrebbe rispettato l’obbligo di comunicare il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990, impedendo la partecipazione al procedimento e la possibilità di integrare la documentazione mancante.
La nota dell’08.08.2024, richiamata nel decreto, non sarebbe stata notificata con modalità idonee a garantire la certezza della ricezione, con conseguente violazione delle garanzie partecipative.
La doglianza non può essere condivisa.
In linea generale occorre evidenziare che l’ordinamento inserisce il procedimento di revoca del nulla osta all’interno di una serie procedimentale articolata. Come è stato già affermato da questo Tribunale “ siamo di fronte ad una attività di spendita di poteri di autotutela che, sebbene iniziata d’ufficio, consegue obbligatoriamente agli accertamenti condotti dall’amministrazione sul possesso dei requisiti delle parti che hanno presentato istanza di rilascio di nulla osta per lavoro subordinato. Siamo pertanto nel caso di un procedimento annoverabile tra quelli che debbano essere iniziati d’ufficio, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/1990 . Si tratta pertanto di una ipotesi legalmente prevista di autotutela doverosa, categoria che la giurisprudenza ha teorizzato in plurime pronunce anche in presenza di istanze di parte (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 19/06/2024, n. 5499)” (TAR Toscana, sez. II, 17/07/2025, n. 1399).
In questo contesto la dovuta comunicazione di avvio del procedimento (anche nella forma spesso utilizzata nei casi come quello in esame della comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. n. 241/1990) ha la funzione di assicurare un'effettiva partecipazione dell'istante all'esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva.
In tal modo, da un lato, si garantisce un apporto collaborativo del privato mediante l'introduzione di elementi istruttori o deduttivi suscettibile di apprezzamento da parte dell'organo procedente e, dall'altro, si consente l'anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall'amministrazione. L'applicazione della norma de qua consente, dunque, all'organo procedente di esaminare anticipatamente le deduzioni svolte dall'istante, al fine di pervenire ad una motivata decisione idonea a statuire su tutti i profili controversi influenti sulla regolazione del rapporto amministrativo.
Nel provvedimento impugnato è dato leggere che l’amministrazione in data 8.08.2024, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990, informava gli interessati sulla non accoglibilità dell'istanza di nulla osta in quanto non è stata prodotta la documentazione seguente: visura camerale attestante l’iscrizione alla Camera di commercio; DURC valido; dichiarazione del datore di lavoro che dimostra la volontà di assumere, con indicazioni relative al contratto, livello, mansione, durata orario e retribuzione del rapporto di lavoro; certificato di idoneità alloggiativa riguardante l’alloggio del lavoratore rilasciato dal Comune o almeno la ricevuta della richiesta di tale certificato; passaporto rinnovato (perché quello inserito è scaduto); asseverazione, compilata e firmata da un professionista abilitato (ex articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12), allegandovi la carta d’identità e la tessera d’iscrizione all’albo professionale.
Le parti si soffermano nelle loro memorie sulla circostanza che il datore di lavoro ha disconosciuto l’istanza di nulla osta di cui si controverte ed ha presentato, in data 2.12.2024 una querela nella quale sostiene di non aver mai presentato né dato mandato di presentare tale istanza.
Nel testo del verbale di querela il datore di lavoro sostiene di aver avuto conoscenza della comunicazione di avvio del procedimento di revoca e che a valle di tale segnalazione ha saputo della istanza oggetto del presente ricorso e di altre delle quali ha disconosciuto la paternità. A valle di tale segnalazione, inviata prima in via amministrativa alla Prefettura, quest’ultima ha provveduto a cancellare la pratica dal portale.
Tale circostanza non appare dirimente ai fini del presente ricorso, se non per il fatto di confermare la bontà della notifica della comunicazione di avvio del procedimento che è stata conosciuta dal datore di lavoro il quale non ha provveduto a dare seguito alla richiesta.
L’Amministrazione resistente, nelle proprie memorie, ha comprovato che la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, di cui produce copia, è stata inviata sia al datore di lavoro che al lavoratore attraverso l’applicativo SIP 2.0 e, quindi, verso l’indirizzo PEC indicato in sede di formulazione dell’istanza (che nel caso di specie era associata ad un intermediario) anche per raggiungere il lavoratore, oltre che l’intermediario stesso ed il datore di lavoro (cfr. doc. n. 2 di parte resistente).
Tale indirizzo PEC assume valore di elezione di domicilio presso cui ricevere tutte le comunicazioni da parte dell’amministrazione, come emerge dalla schermata del portale SPI2.0 allegata dall’amministrazione in cui, a nome del lavoratore, è stato indicato quale recapito proprio l’indirizzo PEC usato dall’amministrazione.
Parte ricorrente cita copiosa giurisprudenza che si limita a confermare la rilevanza e la necessità della comunicazione di avvio del procedimento di revoca o del preavviso di rigetto, anche nel caso di revoca dei nulla osta.
Orbene nel caso di specie la comunicazione vi è stata e parte ricorrente non ne contesta il contenuto o il merito quanto piuttosto la circostanza che l’amministrazione non avrebbe cercato, non è ben chiaro per quali ragioni avrebbe dovuto farlo, vie alternative alla notifica a mezzo PEC che lo stesso istante aveva indicato.
Emerge invece in giudizio che l’amministrazione ha notificato la comunicazione di avvio del procedimento di revoca all’unico indirizzo PEC a disposizione (che peraltro corrisponde all’indirizzo di un mediatore), non essendo tenuta ad attivare altre forme di notifica.
In via generale nel nostro ordinamento l’elezione del domicilio digitale avviene, tra gli altri casi, ogni qual volta un privato indichi la possibilità per la pubblica amministrazione di utilizzare un indirizzo PEC.
L’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, infatti, dispone che “ le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: […] se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario ”.
L’art. 3 bis del medesimo decreto, infatti, prevede, al comma 4-quinquies che “ è possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate ”.
Questo Tribunale ha già avuto modo di statuire che con la presentazione della istanza su piattaforma digitale il datore di lavoro richiedente elegge il proprio domicilio digitale fornendo altresì il proprio indirizzo PEC (cfr. doc. n. 7 di parte resistente). L’art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 82/2005, dispone che “ a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato”. Il successivo comma 4 quinquies prevede che “è possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate”.
L’elezione del domicilio digitale da parte del datore, la produzione del documento della comunicazione di avvio del procedimento agli atti (cfr. doc. n. 4 di parte resistente), il suo richiamo nel provvedimento finale, la presenza della segnatura sul registro storico della piattaforma SPI 2.0 e infine la mancata contestazione di parte ricorrente sul fatto che tale modalità di caricamento costituisca ordinaria modalità di comunicazione nell’ambito dei procedimenti di cui si controverte, consente di considerare formata la prova dell’esistenza della avvenuta trasmissione al datore di lavoro richiedente” (TAR Toscana, sez. II, 8/10/2025, n. 1619).
Occorre evidenziare, inoltre, che il procedimento di richiesta e rilascio del nulla osta non coinvolge direttamente il lavoratore ma il datore di lavoro. In particolare, gi oneri di allegazione informativa e documentale sono posti dall’art. 22 del TUI in capo a quest’ultimo. Tra questi oneri si può ben inserire l’indicazione dei recapiti del lavoratore.
A conferma di ciò è appena il caso di evidenziare che l’art. 22, comma 2, lett. d-ter) (come introdotto dal D.L. 3 ottobre 2025, n. 146, anche se non applicabile al caso di specie) rafforza la necessità, in modo esplicito, che il datore inserisca nella istanza un indirizzo PEC registrato nelle banche dati I- (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese) e NA (per le persone giuridiche non tenute alla già menzionata iscrizione e per le persone fisiche).
Non a caso la giurisprudenza riconosce la necessità di notifica diretta al lavoratore dei documenti di cui si controverte, oltre che al datore di lavoro, solo nelle ipotesi in cui l’apporto del lavoratore possa risultare sostanziale e dirimente e non quando le ragioni della revoca del nulla osta dipendano esclusivamente, come nel caso di specie, da ragioni afferenti all’organizzazione dell’impresa, ai suoi adempimenti contributivi o ad adempimenti (quali la regolare presentazione della asseverazione) imputati esclusivamente alla parte datoriale.
Ciò renderebbe altresì irrilevante il suo mancato coinvolgimento endoprocedimentale mediante rituale invio della comunicazione di avvio del procedimento, essendo principio consolidato quello per cui a fronte di attività vincolata, quale è pacificamente quella che ha trovato compiuta sintesi ed epilogo nel provvedimento gravato, non assumono autonomo rilievo, ai sensi dell'art. 21-octies della L. n. 241 del 1990, le violazioni degli artt. 7 e 10-bis della stessa L. n. 241 del 1990.
A tali conclusioni è giunta anche la giurisprudenza nel valutare la posizione del datore di lavoro o del lavoratore avanti l’onere di coinvolgimento procedimentale in tema di titoli di ingresso e soggiorno di stranieri. “ L'obbligo ex art. 10-bis, L. n. 241/90, concerne il solo datore nel caso in cui le ragioni ostative riguardino quest'ultimo, mentre concerne anche lo straniero da regolarizzare solo qualora le suddette ragioni ineriscano in tutto o in parte a quest'ultimo […] Attesa la funzione e la finalità sottesa alla norma di cui all'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, appare evidente che la necessità della doppia comunicazione, al datore di lavoro e al lavoratore, si giustifica e si impone laddove le ragioni ostative interessino sia il primo che il secondo, così da consentire ad entrambi, nell'ambito del contraddittorio procedimentale, di far emergere tutti gli elementi utili a superare le ragioni ostative anticipate dall'amministrazione procedente ” (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. III, 31/10/2022, n. 1654).
Anche a prescindere da tali ultime considerazioni, utili a ribadire la rilevanza delle indicazioni di domicilio fornite dal datore di lavoro con l’istanza di nulla osta, possiamo concludere che la registrazione della PEC nelle succitate banche dati o la comunicazione della PEC ai sensi del citato art. 3-bis del CAD sopra richiamato, risulta fondamentale non solo nella fase di precompilazione, ma anche per il successivo iter procedimentale, in quanto l’indirizzo PEC deve intendersi quale domicilio eletto dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del Codice civile, per tutte le comunicazioni che allo stesso perverranno da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI), tramite il sistema informatico in uso.
Ne consegue che la comunicazione di avvio del procedimento realizzata dall’amministrazione deve ritenersi validamente notificata.
Il primo motivo non è pertanto fondato.
5. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 42 del d.l. 73/2022 conv. in L. 122/2022, dell’art. 22, comma 11 d.lgs. 286/1998; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
Il ricorrente sostiene che essendo la revoca fondata non per carenza sostanziale dei presupposti previsti dagli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998, e non essendo stata accertata la fittizietà della richiesta di nulla-osta, la mancata presentazione di documenti è imputabile al datore di lavoro, non al ricorrente, che ha reperito un nuovo impiego.
Lo SUI avrebbe dovuto applicare l’art. 22, comma 11 d.lgs. 286/1998, consentendo il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La revoca, fondata su irregolarità formali non imputabili al ricorrente, determina una lesione irragionevole degli interessi pubblici e privati tutelati dalla normativa.
La doglianza non persuade.
Occorre richiamare le ragioni della revoca del nulla osta, consistenti nella mancata produzione di documenti da parte del datore di lavoro (visura camerale, DURC, dichiarazione del datore di lavoro, certificato di idoneità alloggiativa, passaporto rinnovato, asseverazione professionale), neanche a valle della comunicazione di avvio del procedimento di revoca.
Le carenze lamentate sono considerate, per costante orientamento giurisprudenziale, non meramente formali ma aventi rilevante peso sostanziale. “ L'asseverazione richiesta dall'art. 24-bis, co. 2, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, implica un'attività valutativo-sintetica riguardante parametri complessi come la capacità patrimoniale, l'equilibrio economico-finanziario, il fatturato e il numero di dipendenti. Pertanto, essa non è una mera rappresentazione di dati già disponibili alla Pubblica Amministrazione, ma deve essere resa da professionisti abilitati che abbiano effettuato le necessarie comunicazioni, in conformità alle disposizioni normative ” (Cons. Stato, Sez. III, Sentenza, 24/02/2025, n. 1570). “ L'asseverazione richiesta al professionista non si traduce in una mera rappresentazione riepilogativa di dati altrimenti verificabili dall'Amministrazione attraverso la consultazione di documenti a sue mani, ma implica un'attività di tipo sintetico-valutativo, che deve tenere conto di parametri di giudizio articolati e complessi, come ad esempio della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato e del numero dei dipendenti. Dunque, l'asseverazione è l'esito di una verifica non meramente documentale, ma necessariamente filtrata dal vaglio tecnico di una serie elementi valutativi complessi, il che ne giustifica e motiva la devoluzione ad un soggetto abilitato sulla base di specifici titoli di qualificazione professionale” (Cons. Stato, Sez. III, 29/07/2024, n. 6781).
Il ricorrente non contesta il provvedimento di revoca sul piano sostanziale e non lamenta vizi inerenti le carenze documentali accertate dall’amministrazione, limitandosi solo a dedurne l’illegittimità.
È pacifico quindi che il nulla osta per lavoro stagionale di cui si controverte non fosse legittimo e l’ingresso del lavoratore poggia su un titolo invalido, revocato dall’amministrazione nell’esercizio dei poteri cui sopra si è fatto cenno.
In tali circostanze l’ordinamento non riconosce alcun diritto o interesse al rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione ad un lavoratore stagionale.
In linea generale infatti dal combinato disposto delle norme contenute nell'art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) e nell'art. 24 (Lavoro stagionale) del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro tra l'immigrato e l'impresa, dopo l'ingresso dello straniero in Italia, il nulla-osta al lavoro dipendente subordinato, risulta privo di efficacia.
Ciò in quanto esso è rilasciato per l'assunzione dell'extracomunitario presso uno specifico datore di lavoro e il conseguente permesso di soggiorno risulta condizionato all'esecuzione di quello specifico contratto di lavoro subordinato ed all'effettivo espletamento dell'attività lavorativa presso il predetto datore di lavoro. Nel caso di specie, alcun rapporto di lavoro si è instaurato e che la possibilità di rilascio, nel caso in cui la procedura di emersione non possa concludersi favorevolmente, di un permesso per attesa occupazione presuppone che il mancato perfezionamento dell'iter non dipenda dall'originario difetto di presupposti previsti dalla legge ma da fatti successivi relativi al datore di lavoro e totalmente da lui dipendenti.
L’art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998 dispone che “ il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11. Si applica l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis ”.
L’art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/1998 reca la possibilità del rilascio del permesso per attesa occupazione (così disponendo: “ la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore […] ”).
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, citato non è applicabile ai lavoratori stagionali, come espressamente escluso dall'art. 24, comma 1, ultima parte del medesimo decreto legislativo. La mancata formalizzazione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale, dovuta all'inadempienza del datore di lavoro, non consente quindi il rilascio di tale permesso.
In linea generale la giurisprudenza ha chiarito che “ in linea con la giurisprudenza di questa Sezione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2025, n. 399; id., 18 agosto 2022, n. 7245; id., 11 luglio 2021,n. 4151; id., 11 luglio 2018, n. 4237) ” (Cons. Stato, sez. III, 24/03/2025, n. 2403).
Con specifico riferimento ai lavoratori stagionali è stato affermato che “ il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286 del 1998, è strettamente subordinato alla cessazione di un rapporto di lavoro correttamente instaurato; non può essere concesso nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di lavoro stagionale, potendo altrimenti derivarne solo la revoca del nulla osta ” (Cons. Stato, Sez. III, Sentenza, 04/06/2025, n. 4839).
“ L'ingresso dei lavoratori stranieri extracomunitari nel territorio nazionale per motivi di lavoro stagionale deve essere conforme a una sequenza procedurale specifica che include: il decreto flussi, la richiesta del nulla-osta da parte del datore di lavoro, il rilascio del visto d'ingresso e, infine, la sottoscrizione del contratto di soggiorno. La mancata perfezione di tale procedimento, per inadempienze del datore di lavoro, non consente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ” (T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, Sentenza, 16/01/2025, n. 47).
Per quanto precede, quindi, le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso non possono trovare accoglimento.
6. Il ricorso nel suo complesso è infondato e pertanto deve essere respinto.
7. In ragione della peculiarità del caso di specie sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND CI, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
LL ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL ER | ND CI |
IL SEGRETARIO