CASS
Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2024, n. 15090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15090 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. RR AN, nato ad [...] il [...] 2. RA BA, nato a [...] il [...] 3. RN IE, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/10/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AE PI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per IE RN e AN RR, con riguardo, rispettivamente, all'adeguatezza della misura e alle esigenze cautelari e la inammissibilità del ricorso di BA NC;
sentiti i difensori dei ricorrenti, avvocato AN Bianco per AN RR e avvocato Giuseppe CI per i ricorrenti IE RN e BA RA, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 15090 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 06/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indadini preliminari del Tribunale di Noia aveva applicato a IE RN la misura della custodia cautelare in carcere e a BA RA e AN RR, la misura degli arresti domiciliari per i reati di corruzione, concussione e altro, reati commessi in Camposano e CI sino al marzo 2021. 2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi ELart. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, i ricorrenti AN RR, BA RA e IE RN chiedono l'annullamento ELordinanza impugnata. In particolare: 2.1. AN RR, denuncia con un unico e composito motivo violazione di legge e vizio di motivazione anche per la mancata valutazione delle dichiarazioni, allegate in sede di udienza dallo stesso Pubblico Ministero, rese dalle architette OS LE e UN ON e alle dichiarazioni rese dall'architetto TE, ritenuto longa manus del RR stesso. Tali dichiarazioni consentono di escludere che sussistesse un particolare interesse del sindaco RR alla formazione della commissione paesaggistica ai fini ELapprovazione del progetto di interesse del US sponsorizzato dall'RN. La teste LE, a smentita della ricostruzione accusatoria, ha riferito che TE, disattendendo il suggerimento ELRN che premeva per la formazione del silenzio-assenso sul progetto, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Soprintendenza per sollecitarne un parere vincolante, che fu negato. Il ricorrente RR non è coinvolto in altre vicende ma unicamente in questa e le descritte risultanze documentali non sono state adeguatamente valorizzate conferendo così valore indiziante autosufficiente al contenuto delle conversazioni intercettate che sono smentite, dal dato testuale delle dichiarazioni delle testi escusse e dal complessivo esito della vicenda poiché l'iniziativa ELingegnere TE sortì effetti contrari al proposito ELAltieri. 2.2. BA RA denuncia: 2.2.1. nullità ELordinanza di applicazione della misura cautelare genetica in relazione ai capi d) ed e) della rubrica per violazione ELart. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.. E' erronea la valutazione del Tribunale secondo cui l'eccezione difensiva - che indicava le pagine ELordinanza corrispondenti a quelle della richiesta - fosse "generica", vieppiù nella parte in cui esamina la motivazione 2 ELordinanza cautelare con riferimento al reato di cui al capo c), che non aveva costituito oggetto di censura;
2.2.2. nullità ELordinanza di applicazione della misura cautelare genetica in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari in quanto priva di autonome valutazioni del giudice e riproduttive delle argomentazioni contenute nella richiesta cautelare. Il ricorrente ha reiterato, con motivi nuovi, le censure già proposte;
2.3. IE RN denuncia: 2.3.1. violazione di legge processuale per il mancato riconoscimento della preclusione processuale in relazione ai reati di cui ai capi a), b) e c) in riferimento al principio di ne bis in idem cautelare e mancanza di motivazione. Sostiene il ricorrente che sussisteva preclusione all'esame della posizione cautelare in relazione ae, l'intervenuto annullamento del decreto di sequestro preventivo fondato sul medesimo materiale investigativo ( conversazioni intervenute fra le parti;
sequestro di documentazione e dichiarazioni rese dal Di RO, CI e Tuccillo); 2.3.2. violazione di legge, in relazione all'art. 292 cod. proc. pen., in relazione ai capi d) ed e) per mancata autonoma valutazione degli elementi indiziari da parte del giudice per le indagini preliminari. Il Tribunale ha ritenuto generica la deduzione difensiva che, invece, aveva puntualmente indicato come l'ordinanza cautelare costituisse la riproduzione della richiesta del Pubblico Ministero;
2.3.3. nullità ELordinanza per carenza di motivazione in punto di esigenze cautelari, mancanza di motivazione per travisamento delle deduzioni difensive e violazione ELart. 292, comma 2 c-bis cod. proc. pen.. I più recenti episodi addebitati all'indagato, rispetto a quelli addirittura risalenti agli anni 2018., 2019 e 2020, sono "coevi" alla esecuzione delle perquisizione ELaprile 2021. Il Tribunale ha valorizzato il contratto intervenuto con il US nel settembre 2023 ma trascura la intervenuta revoca comprovata dalla produzione difensiva. Sono aspecifiche e astratte le considerazioni del Tribunale sulla previsione di "comunicazioni nefaste in vista di nuovi patti illeciti a mezzo chat e tramite validi collaboratori di studio". Anche tale deduzione, come quelle che precedono, sono oggetto dei motivi nuovi CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di AN RR e BA RA sono proposti per motivi generici e manifestamente infondati e vanno, pertanto dichiarati inammissibili, esito che, a meno che per l'adeguatezza della misura applicata, va dichiarato anche per il ricorso di IE RN. 3 (49) 2. Secondo l'ordinanza impugnata le vicende si inseriscono nell'ambito di una complessa attività di indagine che ha riguardato le condotte del responsabile ELufficio tecnico del Comune di Camposano, architetto IE RN, negli anni 2020-20211in particolare reiterate condotte di mercimonio delle pubbliche funzioni poste in essere nell'esercizio dei suoi doveri di ufficio, avvalendosi della collaborazione del geometra RA BA, tese a favorire l'imprenditore LA LU US e le società da questi amministrate nella ideazione e realizzazione di progetti per la costruzione e ristrutturazione edilizia di strutture alberghiere e ricettive sul territorio. In particolare, nel corso di captazioni telefoniche e ambientali, era emerso con chiarezza che nel periodo di monitoraggio, erano intervenuti evidenti accordi di natura economica tra il pubblico funzionario e l'imprenditore aspirante al rilascio di permessi e concessioni edilizie o, comunque, provvedimenti amministrativi favorevoli, finalizzati a favorire gli ambiziosi obiettivi di speculazione immobiliare della "US Residential Park s.r.1." nel Comune di Camposano. Le condotte emerse vedevano concentrarsi in capo alla persona di IE RN, nella doppia veste di pubblico funzionario e di tecnico di fiducia incaricato dall'imprenditore per curarne le pratiche di interesse, lo svolgimento di funzioni pubblicistiche e di quelle private che venivano, apparentemente, conferite al RA e ad altri uomini di fiducia ELRN con incarichi meramente formali, soluzione, questa, confermata dal US e dal RA nel corso dei loro interrogatori e avallata dalla documentazione rivenuta oltre che dal contenuto delle conversazioni intercettate. 3.11 ricorso di AN RR è proposto per motivi generici. L'indagato, detenuto in regime di arresti domiciliari già sindaco del Comune ,í'ii —C=IrltA di CI e dimessosi dalla carica che non propone motivi di impugnazione in merito alle esigenze cautelari, è coinvolto in un unico fatto, il reato di corruzione contestatogli al capo h) sulla base delle risultanze di intercettazioni (di cui è anche protagonista diretto) che sono state esaminate alle pagg. 21 e ss. ELordinanza impugnata e nella quale si rileva cle, effettivamente, l'interessamento del RR, promosso dall'RN, si è intrecciato con la nomina dei componenti della commissione paesaggistica e con le vicende descritte dalle testi OS LE e UN ON oltre che con l'iter seguito presso la Soprintendenza dalla pratica di interesse del 1\lusco. L'ordinanza impugnata illustra le conversazioni intrattenute dall'RN, da un lato con il US, in merito all'approvazione del progetto di interesse registrando le insistenze ELimprenditore per inserire quale progettista (e non solo collaudatore) LO NO;
dall'altro le confidenze ELRN alla moglie, nello stesso senso;
infine, i commenti ELRN, direttamente con NO e, 4 () infine, la conversazione (pag. 24) di questi direttamente con il RR ritenuta di "tenore inequivocabile" sull'interessamento del sindaco, in chiave corruttiva. Emerge, infatti, dalle conversazioni analizzate il patto collusivo laddove il sindaco conversa con US circa i compensi da corrispondere a NO come in precedenza pattuiti con lui oltre a sollecitare all'imprenditore l'assunzione di tale LO ES esternandogli l'interesse ad ottenere sostengo elettorale per le prossime elezioni. Le conversazioni intercettate registrano, altresì, il suggerimento ELRN a RR per la nomina, quali componenti della commissione paesaggistica di OS LE e UN ON. Come noto in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico ELindagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Nel caso in esame, il ricorso omette il confronto con la motivazione del Tribunale e con le risultanze processuali esaminate valorizzando aspetti successivi della vicenda (il ruolo ELTE nelle decisioni assunte dalla commissione paesaggistica;
le dichiarazioni rese dalle componenti, nominate su sollecitazione ELRN) che non possiedono, proprio perché riferibili all'intervento e alle decisioni di un soggetto diverso e successivi al patto corruttivo che sarebbe intervenuto a monte, valenza tale da inficiare il quadro indiziario, neppure in chiave di dubbio che, per essere rilevante, dovrebbe, perlomeno, essere tale da registrare, nelle iniziative della commissione e ELTE, un intervento diretto ELindagato che questi neppure allega pur sostenendo che l'TE veniva, genericamente, considerato una sua longa manus. 4.Anche il ricorso di BA RA è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati, nella parte in cui motivi evocano la violazione di norma processuali e, segnatamente, ELart. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. per la mancata autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei gravi indizi di colpevolezza. Non si sottraggono al rilievo di inammissibilità i motivi nuovi proposti dal ricorrente che risultano puramente reiterativi. 5 Il Tribunale del riesame ha disatteso l'eccezione difensiva illustrando specificamente gli elementi valorizzati nell'ordinanza impugnata soprattutto ai fini della qualificazione giuridica del fatto. Il motivo di ricorso è assertivo e non si confronta con le argomentazioni ELordinanza impugnata (pagg. 13 e 14), e, pur muovendo dall'analisi della motivazione ELordinanza cautelare con riguardo al capo c) - che non rii il ricorrente- estende ai restanti capi di imputazione l'analisi ELiter motivazionale ELordinanza impugnata enucleando, rispetto alla condivisione da parte del giudice della ricostruzione dei fatti sviluppata dall'inquirente, le considerazioni analitiche, originali e personali, del giudice. Il motivo di ricorso del RA è connotato da un ulteriore motivo di genericità nella parte in cui il ricorrente non ha indicato aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1,n. 46447 del 16/10/2019, Firozzopor, Rv. 277496). 4.1.11 motivo di ricorso che, in linea con le argomentazioni svolte sul punto dei gravi indizi, censura la mancanza di autonoma valutazione del giudice per le indagini preliminari sulla sussistenza delle esigenze cautelari si presta allo stesso esito non senza rilevare che, invece, l'ordinanza impugnata (pag. 26) aveva evidenziato il pericolo di reiterazione sottolineando - sulla scorta di puntuali riferimenti alle risultanze delle intercettazioni - che l'indagato si era posto a disposizione ELRN nella sperimentazione di un sistema di corruttela seriale, offrendosene come prestanome e ritenendo irrilevante che i profitti auspicati non fossero stati conseguiti, per fattori esogeni (le indagini in corso). 5.11 ricorso di IE RN, come anticipato, è inammissibile a meno che per l'adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere. 5.1. E' manifestamente infondato il primo motivo di ricorso non potendo ravvisarsi alcuna preclusione all'adozione della misura cautelare personale quale effetto ELannullamento, disposto con ordinanza del 13 dicembre 2021 dal Tribunale del riesame, del decreto di sequestro preventivo della somma di euro 22.000,00. Si tratta, infatti, di giudizi che si fondano si presupposti giuridici (fumus/gravi indizi, e tutto diversi. Né il motivo di ricorso estremamente sintetico e puramente evocativo della medesimezza del materiale consente di entrare nel merito delle valutazioni che il Tribunale ha compiuto per ritenere, viceversa, acquisiti i gravi indizi di colpevolezza del reato di corruzione (riconducibili alla vicenda RN-CI), in forza di elementi dichiarativi e risultanze delle intercettazioni diversi e ulteriori. 5.2. Anche il secondo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. 6 Il Tribunale ha disatteso l'eccezione difensiva illustrando specificamente gli elementi a carico del ricorrente evidenziando che il giudice per le indagini preliminari aveva esaminato il tema della qualificazione giuridica del fatto escludendone la configurabilità come reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.). Il motivo di ricorso è assertivo e non si confronta con le argomentazioni ELordinanza impugnata, sviluppate alle pagg. 13 e 14. Il ricorrente ha depositato motivi nuovi (in data 12 febbraio 2024) insistendo sul punto e richiamando le più recenti sentenze di questa Corte (ex multis sentenza n. 21925 del 2023) secondo le quali l'eccezione è fondata ove dal mero confronto letterale tra richiesta e ordinanza sia emerso contenuto identico e riproduzione testuale, evincibile dal mero confronto letterale tra la richiesta del Pubblico ministero e l'ordinanza essendosi il giudice limitato a riprodurre testualmente (finanche nella scelta dei lemmi introduttivi del discorso) l'esatto contenuto EListanza cautelare. Si tratta, tuttavia, di una conclusione che risulta fondata sull'analisi testuale di un'ordinanza nella quale si dava atto, contrariamente al caso in esame, della carenza di una ragionata e consapevole rielaborazione di conclusioni condivise che, invece, l'ordinanza impugnata, secondo il giudizio di Tribunale ancorato alla individuazione di specifiche problematiche, anche in diritto, dei temi affrontati dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del Pubblico Ministero, consente di escludere in radice poiché, secondo tale ricostruzione, il giudice per le indagini preliminari non si è limitato alla mera riproduzione della richiesta ma ne ha fatto oggetto, su un punto di primario rilievo quale quello della qualificazione giuridica, di autonoma valutazione. 5.3. Come anticipato è fondato il terzo motivo di ricorso sulla conferma, quale unica misura adeguata a realizzare le finalità di prevenzione del pericolo di reiterazione di fatti analoghi, della custodia cautelare in carcere. Ne consegue l'annullamento ELordinanza impugnata, in punto di adeguatezza della misura, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli competente ai sensi ELart. 309, comma 7, cod. proc. pen.. La motivazione ELordinanza impugnata (pag.27), dà atto di come IE RN, da un lato, abbia dismesso cariche pubblicistiche e, dall'altro come siano perduranti i rapporti con l'imprenditore US, dopo averne richiamato i legami (vischiosi) con membri degli apparati amministrativi, non ultimi i componenti della commissione paesaggistica istituita il 27 maggio 2021 presso il Comune di Camposano individuati in OS LE e UN ON, descritte come figure professionali legate all'RN e i cui nominativi aveva egli stesso suggerito al sindaco RR. 7 Il Tribunale, pur dando atto della cessazione degli incarichi pubblicistici ELRN ha ritenuto che tale cessazione non elida in alcun modo la pericolosità ELindagato: l'attualità e la gravità del pericolo discendono, infatti, dalla capacità che l'RN ha dimostrato in maniera prepotente di poter operare proprio grazie la rete di connivenze e di omertà instaurate e grazie a scambi di favori di cui e sono emblematiche la vicenda relativa al capo h). Se è vero che i fatti si fermano al 2021 e che l'RN non svolge attualmente incarichi pubblicistici è anche vero che continua a svolgere attività professionale sempre per società riconducibili a US e vanta una rete di conoscenze in quell'ambito territoriale facili da allertare all'occorrenza. Malgrado le perquisizioni e i sequestri subiti l'indagato ha continuato a delinquere mostrando così la mancanza totale di resipiscenza e consapevolezza e dimostrando spregiudicatezza. , pertanto, concluso che unica misura adeguata scongiurare il rischio di reiterazione è quella in atto poiché gli arresti domiciliari, da eseguirsi nel contesto territoriale, non appaiono idonei ad impedire che l'indagato riprenda le comunicazioni nefaste con esponenti della pubblica amministrazione e imprenditori concordando ulteriori fatti illeciti. Ritiene la Corte che le argomentazioni svolte dal Tribunale non si confrontano con il principio di adeguatezza e proporzionalità della misura che, al fine di evitare l'imposizione di restrizioni della libertà ELindagato più ampie rispetto a quelle funzionali a prevenire la reiterazione di delitti della stessa specie, implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi, con una valutazione necessariamente ancorata al momento di applicazione della misura poiché le esigenze cautelari devono essere concrete e attuali. Il Tribunale non ha esaminato comparativamente l'adeguatezza della misura applicata rispetto a misure meno afflittive e ha valorizzato aspetti (la reiterazione delle condotte illecite e il negativo giudizio sulla personalità), nei quali il giudizio di adeguatezza e proporzionalità è stato sovrapposto a quello, generico, di pericolosità sociale e, pertanto, del tutto ragionevolmente, ritenuto rilevante ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari ma non altrettanto ragionevolmente messo in comparazione con le concrete esigenze cautelar' da prevenire attraverso la misura. Apoditticamente, inoltre, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la cessazione dei rapporti tra l'indagato e il US oltre alla dismissione di cariche pubblicistiche e trascurando, altresì, che, per commettere ulteriori reati dello stesso genere, il ricorrente dovrebbe necessariamente avvalersi di altri soggetti, ancora in servizio nei settori di interesse, collaborazione genericamente postulata con riferimento alle modalità di commissione dei fatti che, tuttavia, erano fondate sull'inserimento 8 fattivo del ricorrente nella pubblica amministrazione, depotenziate dalla perdita delle funzioni pubblicistiche. Viceversa, la dismissione degli incarichi e dei rapporti con l'imprenditore, anche tenuto conto del decorso del tempo tra i reati commessi, l'applicazione della misura e la sua permanenza impone di verificare, in termini di attualità, l'adeguatezza della misura. 6.Alla inammissibilità dei ricorsi di AN RR e BA RA consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare come in dispositivo. 7. La cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. in relazione alla posizione di IE RN.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato nei confronti di RN IE, limitatamente all'adeguatezza della custodia in carcere, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ai sensi ELart. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di RN. Dichiara inammissibili i ricorsi di RR e di BA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dele ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 6 marzo 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AE PI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per IE RN e AN RR, con riguardo, rispettivamente, all'adeguatezza della misura e alle esigenze cautelari e la inammissibilità del ricorso di BA NC;
sentiti i difensori dei ricorrenti, avvocato AN Bianco per AN RR e avvocato Giuseppe CI per i ricorrenti IE RN e BA RA, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 15090 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 06/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indadini preliminari del Tribunale di Noia aveva applicato a IE RN la misura della custodia cautelare in carcere e a BA RA e AN RR, la misura degli arresti domiciliari per i reati di corruzione, concussione e altro, reati commessi in Camposano e CI sino al marzo 2021. 2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi ELart. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, i ricorrenti AN RR, BA RA e IE RN chiedono l'annullamento ELordinanza impugnata. In particolare: 2.1. AN RR, denuncia con un unico e composito motivo violazione di legge e vizio di motivazione anche per la mancata valutazione delle dichiarazioni, allegate in sede di udienza dallo stesso Pubblico Ministero, rese dalle architette OS LE e UN ON e alle dichiarazioni rese dall'architetto TE, ritenuto longa manus del RR stesso. Tali dichiarazioni consentono di escludere che sussistesse un particolare interesse del sindaco RR alla formazione della commissione paesaggistica ai fini ELapprovazione del progetto di interesse del US sponsorizzato dall'RN. La teste LE, a smentita della ricostruzione accusatoria, ha riferito che TE, disattendendo il suggerimento ELRN che premeva per la formazione del silenzio-assenso sul progetto, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Soprintendenza per sollecitarne un parere vincolante, che fu negato. Il ricorrente RR non è coinvolto in altre vicende ma unicamente in questa e le descritte risultanze documentali non sono state adeguatamente valorizzate conferendo così valore indiziante autosufficiente al contenuto delle conversazioni intercettate che sono smentite, dal dato testuale delle dichiarazioni delle testi escusse e dal complessivo esito della vicenda poiché l'iniziativa ELingegnere TE sortì effetti contrari al proposito ELAltieri. 2.2. BA RA denuncia: 2.2.1. nullità ELordinanza di applicazione della misura cautelare genetica in relazione ai capi d) ed e) della rubrica per violazione ELart. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.. E' erronea la valutazione del Tribunale secondo cui l'eccezione difensiva - che indicava le pagine ELordinanza corrispondenti a quelle della richiesta - fosse "generica", vieppiù nella parte in cui esamina la motivazione 2 ELordinanza cautelare con riferimento al reato di cui al capo c), che non aveva costituito oggetto di censura;
2.2.2. nullità ELordinanza di applicazione della misura cautelare genetica in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari in quanto priva di autonome valutazioni del giudice e riproduttive delle argomentazioni contenute nella richiesta cautelare. Il ricorrente ha reiterato, con motivi nuovi, le censure già proposte;
2.3. IE RN denuncia: 2.3.1. violazione di legge processuale per il mancato riconoscimento della preclusione processuale in relazione ai reati di cui ai capi a), b) e c) in riferimento al principio di ne bis in idem cautelare e mancanza di motivazione. Sostiene il ricorrente che sussisteva preclusione all'esame della posizione cautelare in relazione ae, l'intervenuto annullamento del decreto di sequestro preventivo fondato sul medesimo materiale investigativo ( conversazioni intervenute fra le parti;
sequestro di documentazione e dichiarazioni rese dal Di RO, CI e Tuccillo); 2.3.2. violazione di legge, in relazione all'art. 292 cod. proc. pen., in relazione ai capi d) ed e) per mancata autonoma valutazione degli elementi indiziari da parte del giudice per le indagini preliminari. Il Tribunale ha ritenuto generica la deduzione difensiva che, invece, aveva puntualmente indicato come l'ordinanza cautelare costituisse la riproduzione della richiesta del Pubblico Ministero;
2.3.3. nullità ELordinanza per carenza di motivazione in punto di esigenze cautelari, mancanza di motivazione per travisamento delle deduzioni difensive e violazione ELart. 292, comma 2 c-bis cod. proc. pen.. I più recenti episodi addebitati all'indagato, rispetto a quelli addirittura risalenti agli anni 2018., 2019 e 2020, sono "coevi" alla esecuzione delle perquisizione ELaprile 2021. Il Tribunale ha valorizzato il contratto intervenuto con il US nel settembre 2023 ma trascura la intervenuta revoca comprovata dalla produzione difensiva. Sono aspecifiche e astratte le considerazioni del Tribunale sulla previsione di "comunicazioni nefaste in vista di nuovi patti illeciti a mezzo chat e tramite validi collaboratori di studio". Anche tale deduzione, come quelle che precedono, sono oggetto dei motivi nuovi CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di AN RR e BA RA sono proposti per motivi generici e manifestamente infondati e vanno, pertanto dichiarati inammissibili, esito che, a meno che per l'adeguatezza della misura applicata, va dichiarato anche per il ricorso di IE RN. 3 (49) 2. Secondo l'ordinanza impugnata le vicende si inseriscono nell'ambito di una complessa attività di indagine che ha riguardato le condotte del responsabile ELufficio tecnico del Comune di Camposano, architetto IE RN, negli anni 2020-20211in particolare reiterate condotte di mercimonio delle pubbliche funzioni poste in essere nell'esercizio dei suoi doveri di ufficio, avvalendosi della collaborazione del geometra RA BA, tese a favorire l'imprenditore LA LU US e le società da questi amministrate nella ideazione e realizzazione di progetti per la costruzione e ristrutturazione edilizia di strutture alberghiere e ricettive sul territorio. In particolare, nel corso di captazioni telefoniche e ambientali, era emerso con chiarezza che nel periodo di monitoraggio, erano intervenuti evidenti accordi di natura economica tra il pubblico funzionario e l'imprenditore aspirante al rilascio di permessi e concessioni edilizie o, comunque, provvedimenti amministrativi favorevoli, finalizzati a favorire gli ambiziosi obiettivi di speculazione immobiliare della "US Residential Park s.r.1." nel Comune di Camposano. Le condotte emerse vedevano concentrarsi in capo alla persona di IE RN, nella doppia veste di pubblico funzionario e di tecnico di fiducia incaricato dall'imprenditore per curarne le pratiche di interesse, lo svolgimento di funzioni pubblicistiche e di quelle private che venivano, apparentemente, conferite al RA e ad altri uomini di fiducia ELRN con incarichi meramente formali, soluzione, questa, confermata dal US e dal RA nel corso dei loro interrogatori e avallata dalla documentazione rivenuta oltre che dal contenuto delle conversazioni intercettate. 3.11 ricorso di AN RR è proposto per motivi generici. L'indagato, detenuto in regime di arresti domiciliari già sindaco del Comune ,í'ii —C=IrltA di CI e dimessosi dalla carica che non propone motivi di impugnazione in merito alle esigenze cautelari, è coinvolto in un unico fatto, il reato di corruzione contestatogli al capo h) sulla base delle risultanze di intercettazioni (di cui è anche protagonista diretto) che sono state esaminate alle pagg. 21 e ss. ELordinanza impugnata e nella quale si rileva cle, effettivamente, l'interessamento del RR, promosso dall'RN, si è intrecciato con la nomina dei componenti della commissione paesaggistica e con le vicende descritte dalle testi OS LE e UN ON oltre che con l'iter seguito presso la Soprintendenza dalla pratica di interesse del 1\lusco. L'ordinanza impugnata illustra le conversazioni intrattenute dall'RN, da un lato con il US, in merito all'approvazione del progetto di interesse registrando le insistenze ELimprenditore per inserire quale progettista (e non solo collaudatore) LO NO;
dall'altro le confidenze ELRN alla moglie, nello stesso senso;
infine, i commenti ELRN, direttamente con NO e, 4 () infine, la conversazione (pag. 24) di questi direttamente con il RR ritenuta di "tenore inequivocabile" sull'interessamento del sindaco, in chiave corruttiva. Emerge, infatti, dalle conversazioni analizzate il patto collusivo laddove il sindaco conversa con US circa i compensi da corrispondere a NO come in precedenza pattuiti con lui oltre a sollecitare all'imprenditore l'assunzione di tale LO ES esternandogli l'interesse ad ottenere sostengo elettorale per le prossime elezioni. Le conversazioni intercettate registrano, altresì, il suggerimento ELRN a RR per la nomina, quali componenti della commissione paesaggistica di OS LE e UN ON. Come noto in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico ELindagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Nel caso in esame, il ricorso omette il confronto con la motivazione del Tribunale e con le risultanze processuali esaminate valorizzando aspetti successivi della vicenda (il ruolo ELTE nelle decisioni assunte dalla commissione paesaggistica;
le dichiarazioni rese dalle componenti, nominate su sollecitazione ELRN) che non possiedono, proprio perché riferibili all'intervento e alle decisioni di un soggetto diverso e successivi al patto corruttivo che sarebbe intervenuto a monte, valenza tale da inficiare il quadro indiziario, neppure in chiave di dubbio che, per essere rilevante, dovrebbe, perlomeno, essere tale da registrare, nelle iniziative della commissione e ELTE, un intervento diretto ELindagato che questi neppure allega pur sostenendo che l'TE veniva, genericamente, considerato una sua longa manus. 4.Anche il ricorso di BA RA è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati, nella parte in cui motivi evocano la violazione di norma processuali e, segnatamente, ELart. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. per la mancata autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei gravi indizi di colpevolezza. Non si sottraggono al rilievo di inammissibilità i motivi nuovi proposti dal ricorrente che risultano puramente reiterativi. 5 Il Tribunale del riesame ha disatteso l'eccezione difensiva illustrando specificamente gli elementi valorizzati nell'ordinanza impugnata soprattutto ai fini della qualificazione giuridica del fatto. Il motivo di ricorso è assertivo e non si confronta con le argomentazioni ELordinanza impugnata (pagg. 13 e 14), e, pur muovendo dall'analisi della motivazione ELordinanza cautelare con riguardo al capo c) - che non rii il ricorrente- estende ai restanti capi di imputazione l'analisi ELiter motivazionale ELordinanza impugnata enucleando, rispetto alla condivisione da parte del giudice della ricostruzione dei fatti sviluppata dall'inquirente, le considerazioni analitiche, originali e personali, del giudice. Il motivo di ricorso del RA è connotato da un ulteriore motivo di genericità nella parte in cui il ricorrente non ha indicato aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1,n. 46447 del 16/10/2019, Firozzopor, Rv. 277496). 4.1.11 motivo di ricorso che, in linea con le argomentazioni svolte sul punto dei gravi indizi, censura la mancanza di autonoma valutazione del giudice per le indagini preliminari sulla sussistenza delle esigenze cautelari si presta allo stesso esito non senza rilevare che, invece, l'ordinanza impugnata (pag. 26) aveva evidenziato il pericolo di reiterazione sottolineando - sulla scorta di puntuali riferimenti alle risultanze delle intercettazioni - che l'indagato si era posto a disposizione ELRN nella sperimentazione di un sistema di corruttela seriale, offrendosene come prestanome e ritenendo irrilevante che i profitti auspicati non fossero stati conseguiti, per fattori esogeni (le indagini in corso). 5.11 ricorso di IE RN, come anticipato, è inammissibile a meno che per l'adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere. 5.1. E' manifestamente infondato il primo motivo di ricorso non potendo ravvisarsi alcuna preclusione all'adozione della misura cautelare personale quale effetto ELannullamento, disposto con ordinanza del 13 dicembre 2021 dal Tribunale del riesame, del decreto di sequestro preventivo della somma di euro 22.000,00. Si tratta, infatti, di giudizi che si fondano si presupposti giuridici (fumus/gravi indizi, e tutto diversi. Né il motivo di ricorso estremamente sintetico e puramente evocativo della medesimezza del materiale consente di entrare nel merito delle valutazioni che il Tribunale ha compiuto per ritenere, viceversa, acquisiti i gravi indizi di colpevolezza del reato di corruzione (riconducibili alla vicenda RN-CI), in forza di elementi dichiarativi e risultanze delle intercettazioni diversi e ulteriori. 5.2. Anche il secondo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. 6 Il Tribunale ha disatteso l'eccezione difensiva illustrando specificamente gli elementi a carico del ricorrente evidenziando che il giudice per le indagini preliminari aveva esaminato il tema della qualificazione giuridica del fatto escludendone la configurabilità come reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.). Il motivo di ricorso è assertivo e non si confronta con le argomentazioni ELordinanza impugnata, sviluppate alle pagg. 13 e 14. Il ricorrente ha depositato motivi nuovi (in data 12 febbraio 2024) insistendo sul punto e richiamando le più recenti sentenze di questa Corte (ex multis sentenza n. 21925 del 2023) secondo le quali l'eccezione è fondata ove dal mero confronto letterale tra richiesta e ordinanza sia emerso contenuto identico e riproduzione testuale, evincibile dal mero confronto letterale tra la richiesta del Pubblico ministero e l'ordinanza essendosi il giudice limitato a riprodurre testualmente (finanche nella scelta dei lemmi introduttivi del discorso) l'esatto contenuto EListanza cautelare. Si tratta, tuttavia, di una conclusione che risulta fondata sull'analisi testuale di un'ordinanza nella quale si dava atto, contrariamente al caso in esame, della carenza di una ragionata e consapevole rielaborazione di conclusioni condivise che, invece, l'ordinanza impugnata, secondo il giudizio di Tribunale ancorato alla individuazione di specifiche problematiche, anche in diritto, dei temi affrontati dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del Pubblico Ministero, consente di escludere in radice poiché, secondo tale ricostruzione, il giudice per le indagini preliminari non si è limitato alla mera riproduzione della richiesta ma ne ha fatto oggetto, su un punto di primario rilievo quale quello della qualificazione giuridica, di autonoma valutazione. 5.3. Come anticipato è fondato il terzo motivo di ricorso sulla conferma, quale unica misura adeguata a realizzare le finalità di prevenzione del pericolo di reiterazione di fatti analoghi, della custodia cautelare in carcere. Ne consegue l'annullamento ELordinanza impugnata, in punto di adeguatezza della misura, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli competente ai sensi ELart. 309, comma 7, cod. proc. pen.. La motivazione ELordinanza impugnata (pag.27), dà atto di come IE RN, da un lato, abbia dismesso cariche pubblicistiche e, dall'altro come siano perduranti i rapporti con l'imprenditore US, dopo averne richiamato i legami (vischiosi) con membri degli apparati amministrativi, non ultimi i componenti della commissione paesaggistica istituita il 27 maggio 2021 presso il Comune di Camposano individuati in OS LE e UN ON, descritte come figure professionali legate all'RN e i cui nominativi aveva egli stesso suggerito al sindaco RR. 7 Il Tribunale, pur dando atto della cessazione degli incarichi pubblicistici ELRN ha ritenuto che tale cessazione non elida in alcun modo la pericolosità ELindagato: l'attualità e la gravità del pericolo discendono, infatti, dalla capacità che l'RN ha dimostrato in maniera prepotente di poter operare proprio grazie la rete di connivenze e di omertà instaurate e grazie a scambi di favori di cui e sono emblematiche la vicenda relativa al capo h). Se è vero che i fatti si fermano al 2021 e che l'RN non svolge attualmente incarichi pubblicistici è anche vero che continua a svolgere attività professionale sempre per società riconducibili a US e vanta una rete di conoscenze in quell'ambito territoriale facili da allertare all'occorrenza. Malgrado le perquisizioni e i sequestri subiti l'indagato ha continuato a delinquere mostrando così la mancanza totale di resipiscenza e consapevolezza e dimostrando spregiudicatezza. , pertanto, concluso che unica misura adeguata scongiurare il rischio di reiterazione è quella in atto poiché gli arresti domiciliari, da eseguirsi nel contesto territoriale, non appaiono idonei ad impedire che l'indagato riprenda le comunicazioni nefaste con esponenti della pubblica amministrazione e imprenditori concordando ulteriori fatti illeciti. Ritiene la Corte che le argomentazioni svolte dal Tribunale non si confrontano con il principio di adeguatezza e proporzionalità della misura che, al fine di evitare l'imposizione di restrizioni della libertà ELindagato più ampie rispetto a quelle funzionali a prevenire la reiterazione di delitti della stessa specie, implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi, con una valutazione necessariamente ancorata al momento di applicazione della misura poiché le esigenze cautelari devono essere concrete e attuali. Il Tribunale non ha esaminato comparativamente l'adeguatezza della misura applicata rispetto a misure meno afflittive e ha valorizzato aspetti (la reiterazione delle condotte illecite e il negativo giudizio sulla personalità), nei quali il giudizio di adeguatezza e proporzionalità è stato sovrapposto a quello, generico, di pericolosità sociale e, pertanto, del tutto ragionevolmente, ritenuto rilevante ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari ma non altrettanto ragionevolmente messo in comparazione con le concrete esigenze cautelar' da prevenire attraverso la misura. Apoditticamente, inoltre, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la cessazione dei rapporti tra l'indagato e il US oltre alla dismissione di cariche pubblicistiche e trascurando, altresì, che, per commettere ulteriori reati dello stesso genere, il ricorrente dovrebbe necessariamente avvalersi di altri soggetti, ancora in servizio nei settori di interesse, collaborazione genericamente postulata con riferimento alle modalità di commissione dei fatti che, tuttavia, erano fondate sull'inserimento 8 fattivo del ricorrente nella pubblica amministrazione, depotenziate dalla perdita delle funzioni pubblicistiche. Viceversa, la dismissione degli incarichi e dei rapporti con l'imprenditore, anche tenuto conto del decorso del tempo tra i reati commessi, l'applicazione della misura e la sua permanenza impone di verificare, in termini di attualità, l'adeguatezza della misura. 6.Alla inammissibilità dei ricorsi di AN RR e BA RA consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare come in dispositivo. 7. La cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. in relazione alla posizione di IE RN.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato nei confronti di RN IE, limitatamente all'adeguatezza della custodia in carcere, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ai sensi ELart. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di RN. Dichiara inammissibili i ricorsi di RR e di BA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dele ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 6 marzo 2024