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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/06/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 662/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ) e da (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, L.go F. Spadoni n.7, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Iva SCIRI che li rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in data 20 luglio 2002 in Rieti, trascritto Parte_1 Parte_2 presso l'ufficio del medesimo Comune (atto n. 69, parte II, serie A - anno 2002), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione coniugale sono nati (il 20.01.2003) e (il Persona_1 Persona_2
01.06.2007).
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis c.p.c. depositato in data 28.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il figlio già maggiorenne, continuerà a vivere con la madre nella attuale residenza in Via dei Salici, 53; Per_1
3. maggiorenne tra tre mesi, vivrà con la madre nella attuale residenza in Via dei Salici, 53 e sarà affidata Per_2 congiuntamente a entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
1 potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
4. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, anche per già maggiorenne, ma, ancora residente con la madre, Per_1 non economicamente indipendente, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
5. Il signor continuerà a percepire il canone di locazione della casa di Via del Vicinato e a pagarne interamente Pt_2 in mutuo fino a quando la stessa sarà locata. Qualora la stessa non riuscisse più ad essere locata i coniugi divideranno al
50% la rata mensile del mutuo di locazione;
6. Il sig. provvederà a spostare la propria residenza in altra abitazione ed entro il mese di LUGLIO 2025 e Pt_2 provvederà a ritirare le proprie cose personali;
7. Il sig. potrà vedere i figli tutte le volte che vorrà, previo accordo con gli stessi e comunque secondo gli impegni Pt_2 dei figli e quelli lavorativi del padre.
8. Le festività, i compleanni e le vacanze verranno concordate con i figli;
9. Il sig. verserà, come contributo al mantenimento dei due figli la somma di € 300,00 tramite bonifico bancario, Pt_2 direttamente ai figli sui loro IBAN. Tale somma sarà aggiornata secondo l'indice Istat. Inoltre, le spese straordinarie relative ai figli dovranno essere concordate preventivamente dai coniugi e documentate fiscalmente e dovranno essere rimborsate nella misura del 50% al genitore che ha anticipato la spesa, entro la data prevista per il versamento del mantenimento.
10. Entrambi i coniugi provvederanno al loro mantenimento autonomamente.
11. I coniugi, si impegnano, sin da ora, a consultarsi reciprocamente ed a prendere decisioni esclusivamente di comune accordo per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione, la salute o lo studio dei due figli.
12. Il cane di proprietà del sig. si trasferirà nella nuova residenza del sig. i figli si rendono disponibili Pt_2 Pt_2
a tenere l'animale quando il sig. è impegnato per lavoro;
Pt_2
13. L'autovettura CITROEN C3, targata FN262ME, intestata al sig. ma utilizzata dalla moglie e dal Pt_2 figlio continuerà ad essere in uso a questi ultimi, Per_1
14. L'autovettura mod. Crjsler, TG: DG 933 SK resterà in uso al marito;
15. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti o della carta di identità valida per
l'espatrio ove fosse richiesto dalle autorità competenti.
All'udienza dell'08 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, nel corso degli ultimi anni il rapporto coniugale è andato sempre più deteriorandosi, verosimilmente, per il progressivo differenziarsi del carattere dei coniugi, giungendo ad
2 un punto tale da non rendere ulteriormente tollerabile e proseguibile la convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese sono da ritenersi compensate attesa la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Rieti in data 20.07.2022, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune
(atto n. 69, parte II, serie A - anno 2002);
- recepisce le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara le spese compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 3 giugno 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ) e da (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, L.go F. Spadoni n.7, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Iva SCIRI che li rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in data 20 luglio 2002 in Rieti, trascritto Parte_1 Parte_2 presso l'ufficio del medesimo Comune (atto n. 69, parte II, serie A - anno 2002), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione coniugale sono nati (il 20.01.2003) e (il Persona_1 Persona_2
01.06.2007).
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis c.p.c. depositato in data 28.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il figlio già maggiorenne, continuerà a vivere con la madre nella attuale residenza in Via dei Salici, 53; Per_1
3. maggiorenne tra tre mesi, vivrà con la madre nella attuale residenza in Via dei Salici, 53 e sarà affidata Per_2 congiuntamente a entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
1 potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
4. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, anche per già maggiorenne, ma, ancora residente con la madre, Per_1 non economicamente indipendente, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
5. Il signor continuerà a percepire il canone di locazione della casa di Via del Vicinato e a pagarne interamente Pt_2 in mutuo fino a quando la stessa sarà locata. Qualora la stessa non riuscisse più ad essere locata i coniugi divideranno al
50% la rata mensile del mutuo di locazione;
6. Il sig. provvederà a spostare la propria residenza in altra abitazione ed entro il mese di LUGLIO 2025 e Pt_2 provvederà a ritirare le proprie cose personali;
7. Il sig. potrà vedere i figli tutte le volte che vorrà, previo accordo con gli stessi e comunque secondo gli impegni Pt_2 dei figli e quelli lavorativi del padre.
8. Le festività, i compleanni e le vacanze verranno concordate con i figli;
9. Il sig. verserà, come contributo al mantenimento dei due figli la somma di € 300,00 tramite bonifico bancario, Pt_2 direttamente ai figli sui loro IBAN. Tale somma sarà aggiornata secondo l'indice Istat. Inoltre, le spese straordinarie relative ai figli dovranno essere concordate preventivamente dai coniugi e documentate fiscalmente e dovranno essere rimborsate nella misura del 50% al genitore che ha anticipato la spesa, entro la data prevista per il versamento del mantenimento.
10. Entrambi i coniugi provvederanno al loro mantenimento autonomamente.
11. I coniugi, si impegnano, sin da ora, a consultarsi reciprocamente ed a prendere decisioni esclusivamente di comune accordo per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione, la salute o lo studio dei due figli.
12. Il cane di proprietà del sig. si trasferirà nella nuova residenza del sig. i figli si rendono disponibili Pt_2 Pt_2
a tenere l'animale quando il sig. è impegnato per lavoro;
Pt_2
13. L'autovettura CITROEN C3, targata FN262ME, intestata al sig. ma utilizzata dalla moglie e dal Pt_2 figlio continuerà ad essere in uso a questi ultimi, Per_1
14. L'autovettura mod. Crjsler, TG: DG 933 SK resterà in uso al marito;
15. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti o della carta di identità valida per
l'espatrio ove fosse richiesto dalle autorità competenti.
All'udienza dell'08 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, nel corso degli ultimi anni il rapporto coniugale è andato sempre più deteriorandosi, verosimilmente, per il progressivo differenziarsi del carattere dei coniugi, giungendo ad
2 un punto tale da non rendere ulteriormente tollerabile e proseguibile la convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese sono da ritenersi compensate attesa la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Rieti in data 20.07.2022, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune
(atto n. 69, parte II, serie A - anno 2002);
- recepisce le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara le spese compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 3 giugno 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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