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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 397/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati : dott. Maura STASSANO Presidente dott. Rocco PAVESE Consigliere avv. Mauro CASALE Giudice Ausiliario rel. ha pronunziato ex art. 127 Ter Cpc la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 480 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
, rappresentata e difesa, come in atti, dagli Avv.ti Iannone Valentina e Costa Teodoro Parte_1 presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Salerno, alla via R. De Marino n. 10
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno ed elettivamente domiciliato in Salerno al C.so Vittorio Emanuele n. 58
APPELLATO
E rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Susanna Serrelli con domicilio eletto in Salerno CP_2
c/o Avvocatura Inps Corso Garibaldi n. 38
APPELLATO
OGGETTO: ricostruzione giuridica ed economica della carriera e del servizio svolto -Appello avverso la sentenza n. 439/2021 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno. F A T T O
Con ricorso depositato in data 12.10.2018 la ricorrente in epigrafe –trasferita, con decorrenza dal
1.1.2000, dai ruoli del personale dell'ente comunale ai ruoli del con qualifica di ATA in virtù CP_3
della L. 124/1999- deduceva di aver proposto un ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1049/2009 che aveva negato il proprio diritto di vedere riconosciuta integralmente l'anzianità maturata presso l'ente legale di provenienza da parte del
[...]
che la controversia riguardava il trattamento Controparte_4 CP_3
giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito, come la ricorrente, in base all'art.8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, dagli Enti locali di originaria dipendenza al;
che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5555/13, aveva CP_1
accolto il ricorso, riconoscendone le ragioni in via di principio con analoghe motivazioni rinviando per ulteriore esame alla Corte di Appello di Napoli. Tanto premesso, in virtù dei principi espressi dalla Corte di Cassazione e dalla richiamata pronuncia della C.E.D.U.( con la decisione sulla causa
SU et al.C/ Italia del 25.3.2014), la ricorrente chiedeva di quantificare compiutamente nel presente giudizio l'importo spettante secondo i conteggi allegati ovvero mediante CTU contabile, rassegnando le seguenti conclusioni: “riconoscere il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente legale di provenienza. Di conseguenza:- condannare il al pagamento delle Controparte_4 CP_3
seguenti somme, secondo i conteggi allegati: - euro 18.970,18 a titolo di differenze paga dal 1.1.2000 al 31.12.2015 oltre adeguamento successivo intervenuto, in favore della ricorrente, anche per tramite
; - euro 1.490,98 quale omessa contribuzione per differenza T.F.R. da versarsi alla ricorrente o CP_2 per essa all'ente previdenziale di competenza a cui ordinare la corresponsione alla ricorrente;
- euro
5.767,89 quale omessa contribuzione all' per differenza paga da versarsi all'ente CP_2 previdenziale di competenza;
-ordinare all' , l'adeguamento pensionistico, in relazione alla CP_2
maggiore contribuzione riconosciuta e la corresponsione delle sopraindicate somme in favore della ricorrente;
- il tutto oltre maggiorazioni maturate e maturande come da espletanda C.T.U. che sin d'ora si richiede ed oltre interessi e rivalutazione come per legge e rimborso spese CTP per euro
350,00”. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio il , CP_3 che eccepiva la violazione del principio del “ne bis in idem” e il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito con articolate argomentazioni evidenziava la correttezza dell'operato dell'Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso. Non si costituiva l' . Istruita la causa con CP_2
produzione documentale, in data odierna la causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte con il rigetto della domanda e la compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello con ricorso depositato nella Cancelleria Parte_1 di questa Corte in data 30.08.2021, dolendosi dell'erroneità della gravata decisione in ordine all'asserita infondatezza della domanda e concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese di lite.
Riepilogate le vicende di causa, ha in particolare dedotto che il Giudice di primo grado aveva errato nella decisione in quanto la domanda era da ritenersi sufficientemente provata dalla documentazione prodotta.
Instauratosi il contraddittorio, il si è costituito con memoria depositata con le quale ha CP_1
CP_ chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese. Si è altresì costituito l' che ha concluso per il CP_ rigetto dell'appello dell' con condanna al pagamento delle spese di lite.
All'esito dell'odierna discussione svoltasi ai sensi dell'art.127 ter Cpc e lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità dell'invito formulato con precedente decreto, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e per l'effetto va rigettato.
Da respingere sono le censure dell'appellante circa la presunta errata valutazione delle prove sia a favore che contrarie.
La Corte non ritiene invero condivisibili i suddetti rilievi, avendo il Tribunale correttamente valutato il materiale probatorio raccolto, e dal quale può evincersi con sufficiente certezza la infondatezza della domanda.
Il predetto e condiviso convincimento sarebbe stato adeguatamente motivabile anche solo con riferimento complessivo alle prove esaminate, giacché il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati (cfr. Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 6765 del 10/05/2002; conf. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 3761 del 25/02/2004).
Nondimeno il primo giudice ha esaustivamente, specificamente e correttamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto insussistenti le pretese avanzate da parte ricorrente.
All'uopo va rilevato preliminarmente, che ai sensi degli artt. 291 e 307 c.p.c., va confermata la decisione assunta dal giudice di primo grado circa la improcedibilità del ricorso nei confronti dell' . Ed invero, a seguito della declaratoria di nullità della originaria notifica effettuata all'Ente, CP_2
la parte ricorrente non ha provveduto alla rinotifica del ricorso entro il termine perentorio stabilito con ordinanza del 27.11.2019 così incorrendo nella estinzione prevista dall'art. 307 comma 3 c.p.c.. Sempre in via preliminare va riaffermata la legittimazione passiva del solo convenuto CP_1
trattandosi del datore di lavoro della ricorrente e come tale unicamente responsabile nei confronti della stessa in ordine all'inquadramento stipendiale a seguito del trasferimento.
Nel merito l'appello è infondato per le seguenti ragioni.
La questione oggetto della controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale
ATA trasferito dagli enti locali al in base alla legge 3 maggio 1999, n. 124, Controparte_4
art.
8. Tale norma, dopo aver premesso, al primo comma, che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado passa a carico dello Stato, prevede, nel secondo comma, "che il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto". La disposizione è stata oggetto, come correttamente indicato dal giudice di primo grado nella impugnata decisione, di un vasto contenzioso su cui sono intervenute in materia la sentenza CGUE Scattolon e la sentenza CEDU Agrati. Nelle more di tale iter legislativo e giurisprudenziale la odierna ricorrente ha proposto ricorso al giudice del lavoro volto ad ottenere il riconoscimento da parte del dell'anzianità Controparte_4
maturata presso l'ente di provenienza fino al passaggio nel personale ATA. Con sentenza n.
5555/2013 (in atti) la Corte di Cassazione, ricostruiti i termini della vicenda relativa al trasferimento nei ruoli dello Stato del personale ATA degli enti locali, ha richiamato la pronuncia della Corte di
Giustizia del 6 settembre 2011 in causa C – 108/10 (procedimento Scattolon), che ha affermato il principio secondo cui: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all'anzianità lavorativa, l'art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo. È compito del giudice del rinvio esaminare se, all'atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo". La Suprema Corte ha dunque osservato che “Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale dell'anzianità maturata presso l'ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un 'peggioramento retributivo' e che, come osservato dalla Corte di Giustizia, “Una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d'azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell'art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l'ipotesi in cui l'applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza)… Gli stati dell'Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo 'scopo della direttiva', consistente "nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento". In applicazione di tali principi la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall'odierna ricorrente, ha cassato la sentenza n. 1049/2009 della Corte di
Appello di Salerno, rinviando alla Corte territoriale di Napoli per un nuovo esame finalizzato a
“verificare in concreto il rispetto della normativa come interpretata dalla Corte di giustizia europea”
e nello specifico la sussistenza o meno per la ricorrente di un peggioramento retributivo sostanziale all'atto del trasferimento. La sentenza rescindente, in armonia con i principi affermati dalla Corte di
Giustizia, ha indicato i criteri in base ai quali siffatto accertamento avrebbe dovuto essere effettuato dal giudice di rinvio ed ha precisato che: a) quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito e non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all'atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario;
b) quanto alle modalità, si deve trattare di “peggioramento retributivo sostanziale” e la comparazione deve essere “globale” e, quindi, non limitata allo specifico istituto;
c) quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto “all'atto del trasferimento”.
Tanto premesso occorre osservare che l'art. 393 c.p.c., come correttamente affermato dal giudice di primo grado, dispone che “se la riassunzione (della causa davanti al giudice del rinvio) non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente (tre mesi), o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue;
ma la sentenza della Corte di
Cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda”.Come affermato dalla Corte di Cassazione, “La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393, l'estinzione non solo di quel giudizio, ma dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato (in quanto non impugnate), restando inapplicabile al giudizio di rinvio l'art. 338, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione. Pertanto, la sentenza riformata in appello resta anch'essa definitivamente caducata, senza possibilità di reviviscenza a séguito della cassazione della sentenza d'appello (Cass. 17372/2002; Cass.
1680.2012). Nel caso di specie è pacifico che, a seguito della sentenza n. 5555/2013 della Corte di
Cassazione, le parti del processo non hanno provveduto alla riassunzione della causa davanti al
Giudice di rinvio avendo, viceversa, la odierna ricorrente –sul presupposto che la predetta sentenza della Corte di Cassazione abbia accolto l'originario ricorso- optato per la riproposizione della domanda dinanzi al Giudice del lavoro di primo grado “al fine di quantificare compiutamente il quantum spettante” alla luce delle pronunce emesse dalla Corte di Cassazione e dalla CEDU
(decisione sulla causa SU et al.C/ Italia del 25.3.2014). Pur non ravvisandosi la violazione del principio del “ne bis in idem” (così come eccepito dal )- in quanto la estinzione del processo CP_1 non estingue l'azione ai sensi dell'art. 310 c.p.c.- deve tuttavia evidenziarsi che la sentenza rescindente n. 5555/2013 emessa tra le parti non ha accertato in via definitiva il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio ma si è limitata ad affermare, richiamando le statuizioni della Corte di Giustizia, che la mancata valorizzazione della pregressa anzianità sarebbe stata illegittima qualora avesse comportato a danno della ricorrente un peggioramento retributivo sostanziale e globalmente considerato. Come in precedenza si è visto la Corte di Cassazione ha fornito a tal fine i criteri cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi ovvero il confronto con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento del lavoratore, la individuazione di un peggioramento retributivo sostanziale e globale (non limitato allo specifico istituto) e la determinazione della posizione retributiva al momento del trasferimento.
Tutto ci premesso, come correttamente argomentato dal giudice di primo grado e non contestato adeguatamente dall'appellante, dovendosi ritenere vincolanti, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., anche nel presente giudizio i predetti principi espressi dalla sentenza della Corte di Cassazione, si conferma nella specie la infondatezza della domanda per carenza di allegazione in ordine ai fatti costitutivi della stessa. Ed invero la ricorrente non ha dedotto, nemmeno in questo grado sufficientemente, come era suo onere, in quale fascia stipendiale del CCNL Scuola è stata inquadrata a seguito del trasferimento alle dipendenze del , quale fosse la misura della retribuzione anteriore al trasferimento né ha CP_3
dedotto che la entità della stessa fosse globalmente superiore (avuto riguardo alle voci stipendiali fisse e continuative) rispetto a quella riconosciuta con il nuovo inquadramento presso l'Ente
Ministeriale di destinazione. Ancora la ricorrente non ha specificamente dedotto un concreto (e globale) peggioramento del trattamento economico in essere al momento del trasferimento ma si è limitata ad indicare la ipotetica somma ritenuta spettante a titolo di differenze retributive (con conseguente ripercussione sulla contribuzione dovuta). È evidente che le scarne allegazioni fattuali anche in questo grado non consentono di verificare nè un eventuale inquadramento giuridico in una fascia stipendiale inferiore rispetto a quella astrattamente spettante in base al complessivo trattamento retributivo già in godimento nè un immediato peggioramento retributivo rispetto al trattamento già goduto in precedenza presso l'ente di provenienza. Correttamente è stato affermato che in mancanza di argomentazioni e deduzioni specifiche su tale circostanza non può soccorrere né il conteggio analitico delle spettanze prodotto in atti dalla ricorrente né una CTU, stante l'univoco principio secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, cosicché tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 2205/1996; 9060/2003;3191/2006).
Per le suesposte, ed assorbenti, considerazioni, l'appello è quindi infondato e va conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata e con declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002 come introdotto ex art. 1, co. 17 della L. n. 228/2012 (nei limiti precisati da Cass. n. 26907/2018), della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto.
In merito alle spese di lite la parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente CP_ grado in favore dell'appellato mentre nulla per l' in virtù dell'acclarato e non contestata CP_1 improcedibilità del ricorso in primo grado e del suo difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno. Sezione Lavoro:
a) rigetta l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata nel presente grado, liquidate in €. 1.984,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, 07.10.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Mauro Casale Dott. Maura Stassano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati : dott. Maura STASSANO Presidente dott. Rocco PAVESE Consigliere avv. Mauro CASALE Giudice Ausiliario rel. ha pronunziato ex art. 127 Ter Cpc la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 480 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
, rappresentata e difesa, come in atti, dagli Avv.ti Iannone Valentina e Costa Teodoro Parte_1 presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Salerno, alla via R. De Marino n. 10
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno ed elettivamente domiciliato in Salerno al C.so Vittorio Emanuele n. 58
APPELLATO
E rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Susanna Serrelli con domicilio eletto in Salerno CP_2
c/o Avvocatura Inps Corso Garibaldi n. 38
APPELLATO
OGGETTO: ricostruzione giuridica ed economica della carriera e del servizio svolto -Appello avverso la sentenza n. 439/2021 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno. F A T T O
Con ricorso depositato in data 12.10.2018 la ricorrente in epigrafe –trasferita, con decorrenza dal
1.1.2000, dai ruoli del personale dell'ente comunale ai ruoli del con qualifica di ATA in virtù CP_3
della L. 124/1999- deduceva di aver proposto un ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1049/2009 che aveva negato il proprio diritto di vedere riconosciuta integralmente l'anzianità maturata presso l'ente legale di provenienza da parte del
[...]
che la controversia riguardava il trattamento Controparte_4 CP_3
giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito, come la ricorrente, in base all'art.8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, dagli Enti locali di originaria dipendenza al;
che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5555/13, aveva CP_1
accolto il ricorso, riconoscendone le ragioni in via di principio con analoghe motivazioni rinviando per ulteriore esame alla Corte di Appello di Napoli. Tanto premesso, in virtù dei principi espressi dalla Corte di Cassazione e dalla richiamata pronuncia della C.E.D.U.( con la decisione sulla causa
SU et al.C/ Italia del 25.3.2014), la ricorrente chiedeva di quantificare compiutamente nel presente giudizio l'importo spettante secondo i conteggi allegati ovvero mediante CTU contabile, rassegnando le seguenti conclusioni: “riconoscere il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente legale di provenienza. Di conseguenza:- condannare il al pagamento delle Controparte_4 CP_3
seguenti somme, secondo i conteggi allegati: - euro 18.970,18 a titolo di differenze paga dal 1.1.2000 al 31.12.2015 oltre adeguamento successivo intervenuto, in favore della ricorrente, anche per tramite
; - euro 1.490,98 quale omessa contribuzione per differenza T.F.R. da versarsi alla ricorrente o CP_2 per essa all'ente previdenziale di competenza a cui ordinare la corresponsione alla ricorrente;
- euro
5.767,89 quale omessa contribuzione all' per differenza paga da versarsi all'ente CP_2 previdenziale di competenza;
-ordinare all' , l'adeguamento pensionistico, in relazione alla CP_2
maggiore contribuzione riconosciuta e la corresponsione delle sopraindicate somme in favore della ricorrente;
- il tutto oltre maggiorazioni maturate e maturande come da espletanda C.T.U. che sin d'ora si richiede ed oltre interessi e rivalutazione come per legge e rimborso spese CTP per euro
350,00”. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio il , CP_3 che eccepiva la violazione del principio del “ne bis in idem” e il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito con articolate argomentazioni evidenziava la correttezza dell'operato dell'Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso. Non si costituiva l' . Istruita la causa con CP_2
produzione documentale, in data odierna la causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte con il rigetto della domanda e la compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello con ricorso depositato nella Cancelleria Parte_1 di questa Corte in data 30.08.2021, dolendosi dell'erroneità della gravata decisione in ordine all'asserita infondatezza della domanda e concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese di lite.
Riepilogate le vicende di causa, ha in particolare dedotto che il Giudice di primo grado aveva errato nella decisione in quanto la domanda era da ritenersi sufficientemente provata dalla documentazione prodotta.
Instauratosi il contraddittorio, il si è costituito con memoria depositata con le quale ha CP_1
CP_ chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese. Si è altresì costituito l' che ha concluso per il CP_ rigetto dell'appello dell' con condanna al pagamento delle spese di lite.
All'esito dell'odierna discussione svoltasi ai sensi dell'art.127 ter Cpc e lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità dell'invito formulato con precedente decreto, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e per l'effetto va rigettato.
Da respingere sono le censure dell'appellante circa la presunta errata valutazione delle prove sia a favore che contrarie.
La Corte non ritiene invero condivisibili i suddetti rilievi, avendo il Tribunale correttamente valutato il materiale probatorio raccolto, e dal quale può evincersi con sufficiente certezza la infondatezza della domanda.
Il predetto e condiviso convincimento sarebbe stato adeguatamente motivabile anche solo con riferimento complessivo alle prove esaminate, giacché il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati (cfr. Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 6765 del 10/05/2002; conf. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 3761 del 25/02/2004).
Nondimeno il primo giudice ha esaustivamente, specificamente e correttamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto insussistenti le pretese avanzate da parte ricorrente.
All'uopo va rilevato preliminarmente, che ai sensi degli artt. 291 e 307 c.p.c., va confermata la decisione assunta dal giudice di primo grado circa la improcedibilità del ricorso nei confronti dell' . Ed invero, a seguito della declaratoria di nullità della originaria notifica effettuata all'Ente, CP_2
la parte ricorrente non ha provveduto alla rinotifica del ricorso entro il termine perentorio stabilito con ordinanza del 27.11.2019 così incorrendo nella estinzione prevista dall'art. 307 comma 3 c.p.c.. Sempre in via preliminare va riaffermata la legittimazione passiva del solo convenuto CP_1
trattandosi del datore di lavoro della ricorrente e come tale unicamente responsabile nei confronti della stessa in ordine all'inquadramento stipendiale a seguito del trasferimento.
Nel merito l'appello è infondato per le seguenti ragioni.
La questione oggetto della controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale
ATA trasferito dagli enti locali al in base alla legge 3 maggio 1999, n. 124, Controparte_4
art.
8. Tale norma, dopo aver premesso, al primo comma, che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado passa a carico dello Stato, prevede, nel secondo comma, "che il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto". La disposizione è stata oggetto, come correttamente indicato dal giudice di primo grado nella impugnata decisione, di un vasto contenzioso su cui sono intervenute in materia la sentenza CGUE Scattolon e la sentenza CEDU Agrati. Nelle more di tale iter legislativo e giurisprudenziale la odierna ricorrente ha proposto ricorso al giudice del lavoro volto ad ottenere il riconoscimento da parte del dell'anzianità Controparte_4
maturata presso l'ente di provenienza fino al passaggio nel personale ATA. Con sentenza n.
5555/2013 (in atti) la Corte di Cassazione, ricostruiti i termini della vicenda relativa al trasferimento nei ruoli dello Stato del personale ATA degli enti locali, ha richiamato la pronuncia della Corte di
Giustizia del 6 settembre 2011 in causa C – 108/10 (procedimento Scattolon), che ha affermato il principio secondo cui: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all'anzianità lavorativa, l'art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo. È compito del giudice del rinvio esaminare se, all'atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo". La Suprema Corte ha dunque osservato che “Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale dell'anzianità maturata presso l'ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un 'peggioramento retributivo' e che, come osservato dalla Corte di Giustizia, “Una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d'azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell'art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l'ipotesi in cui l'applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza)… Gli stati dell'Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo 'scopo della direttiva', consistente "nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento". In applicazione di tali principi la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall'odierna ricorrente, ha cassato la sentenza n. 1049/2009 della Corte di
Appello di Salerno, rinviando alla Corte territoriale di Napoli per un nuovo esame finalizzato a
“verificare in concreto il rispetto della normativa come interpretata dalla Corte di giustizia europea”
e nello specifico la sussistenza o meno per la ricorrente di un peggioramento retributivo sostanziale all'atto del trasferimento. La sentenza rescindente, in armonia con i principi affermati dalla Corte di
Giustizia, ha indicato i criteri in base ai quali siffatto accertamento avrebbe dovuto essere effettuato dal giudice di rinvio ed ha precisato che: a) quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito e non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all'atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario;
b) quanto alle modalità, si deve trattare di “peggioramento retributivo sostanziale” e la comparazione deve essere “globale” e, quindi, non limitata allo specifico istituto;
c) quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto “all'atto del trasferimento”.
Tanto premesso occorre osservare che l'art. 393 c.p.c., come correttamente affermato dal giudice di primo grado, dispone che “se la riassunzione (della causa davanti al giudice del rinvio) non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente (tre mesi), o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue;
ma la sentenza della Corte di
Cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda”.Come affermato dalla Corte di Cassazione, “La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393, l'estinzione non solo di quel giudizio, ma dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato (in quanto non impugnate), restando inapplicabile al giudizio di rinvio l'art. 338, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione. Pertanto, la sentenza riformata in appello resta anch'essa definitivamente caducata, senza possibilità di reviviscenza a séguito della cassazione della sentenza d'appello (Cass. 17372/2002; Cass.
1680.2012). Nel caso di specie è pacifico che, a seguito della sentenza n. 5555/2013 della Corte di
Cassazione, le parti del processo non hanno provveduto alla riassunzione della causa davanti al
Giudice di rinvio avendo, viceversa, la odierna ricorrente –sul presupposto che la predetta sentenza della Corte di Cassazione abbia accolto l'originario ricorso- optato per la riproposizione della domanda dinanzi al Giudice del lavoro di primo grado “al fine di quantificare compiutamente il quantum spettante” alla luce delle pronunce emesse dalla Corte di Cassazione e dalla CEDU
(decisione sulla causa SU et al.C/ Italia del 25.3.2014). Pur non ravvisandosi la violazione del principio del “ne bis in idem” (così come eccepito dal )- in quanto la estinzione del processo CP_1 non estingue l'azione ai sensi dell'art. 310 c.p.c.- deve tuttavia evidenziarsi che la sentenza rescindente n. 5555/2013 emessa tra le parti non ha accertato in via definitiva il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio ma si è limitata ad affermare, richiamando le statuizioni della Corte di Giustizia, che la mancata valorizzazione della pregressa anzianità sarebbe stata illegittima qualora avesse comportato a danno della ricorrente un peggioramento retributivo sostanziale e globalmente considerato. Come in precedenza si è visto la Corte di Cassazione ha fornito a tal fine i criteri cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi ovvero il confronto con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento del lavoratore, la individuazione di un peggioramento retributivo sostanziale e globale (non limitato allo specifico istituto) e la determinazione della posizione retributiva al momento del trasferimento.
Tutto ci premesso, come correttamente argomentato dal giudice di primo grado e non contestato adeguatamente dall'appellante, dovendosi ritenere vincolanti, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., anche nel presente giudizio i predetti principi espressi dalla sentenza della Corte di Cassazione, si conferma nella specie la infondatezza della domanda per carenza di allegazione in ordine ai fatti costitutivi della stessa. Ed invero la ricorrente non ha dedotto, nemmeno in questo grado sufficientemente, come era suo onere, in quale fascia stipendiale del CCNL Scuola è stata inquadrata a seguito del trasferimento alle dipendenze del , quale fosse la misura della retribuzione anteriore al trasferimento né ha CP_3
dedotto che la entità della stessa fosse globalmente superiore (avuto riguardo alle voci stipendiali fisse e continuative) rispetto a quella riconosciuta con il nuovo inquadramento presso l'Ente
Ministeriale di destinazione. Ancora la ricorrente non ha specificamente dedotto un concreto (e globale) peggioramento del trattamento economico in essere al momento del trasferimento ma si è limitata ad indicare la ipotetica somma ritenuta spettante a titolo di differenze retributive (con conseguente ripercussione sulla contribuzione dovuta). È evidente che le scarne allegazioni fattuali anche in questo grado non consentono di verificare nè un eventuale inquadramento giuridico in una fascia stipendiale inferiore rispetto a quella astrattamente spettante in base al complessivo trattamento retributivo già in godimento nè un immediato peggioramento retributivo rispetto al trattamento già goduto in precedenza presso l'ente di provenienza. Correttamente è stato affermato che in mancanza di argomentazioni e deduzioni specifiche su tale circostanza non può soccorrere né il conteggio analitico delle spettanze prodotto in atti dalla ricorrente né una CTU, stante l'univoco principio secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, cosicché tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 2205/1996; 9060/2003;3191/2006).
Per le suesposte, ed assorbenti, considerazioni, l'appello è quindi infondato e va conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata e con declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002 come introdotto ex art. 1, co. 17 della L. n. 228/2012 (nei limiti precisati da Cass. n. 26907/2018), della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto.
In merito alle spese di lite la parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente CP_ grado in favore dell'appellato mentre nulla per l' in virtù dell'acclarato e non contestata CP_1 improcedibilità del ricorso in primo grado e del suo difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno. Sezione Lavoro:
a) rigetta l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata nel presente grado, liquidate in €. 1.984,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, 07.10.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Mauro Casale Dott. Maura Stassano