Articolo 5 della Legge 30 aprile 1976, n. 386
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 giugno 1976
Art. 5.
La legge regionale disciplina in particolare:
a) le funzioni regionali di vigilanza sulla gestione degli enti di sviluppo, con indicazione degli atti soggetti a controllo di merito;
b) il controllo sostitutivo per l'ipotesi di accertamento di gravi irregolarita', di persistenti inadempimenti di atti dovuti o di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio;
c) le attribuzioni del consiglio con competenza esclusiva ed indelegabile in materia di bilancio di previsione, di conto consuntivo, di piani e programmi di attivita' e di regolamenti;
d) il riordino dei servizi degli enti di sviluppo, sotto l'aspetto organico e funzionale, nei limiti delle esigenze connesse alle loro finalita', assicurando che sia data prevalenza al personale tecnico addetto alla produzione di beni e servizi;
e) il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti di sviluppo, ai sensi dell' articolo 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , in modo da assicurare uniformita' di trattamento tra gli enti stessi.
Entrata in vigore il 23 giugno 1976
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