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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 22/12/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1264/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa CL IN Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1264/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
16.07.2025 da
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente in [...]C.F._1
Marsciano, Viale XXIV Maggio, 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Mancini ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Marsciano, Largo Dante Menconi n. 2;
e
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in [...]C.F._2
Marsciano (PG), Via Baldami, 33/C, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Datteri ed elettivamente domiciliato, in Deruta, Via Tiberina n. 272;
- RICORRENTI -
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la parziale modifica della sentenza di pagina 1 di 4 divorzio del Tribunale di Spoleto n. 664/2023, pubblicata in data 14.09.2023, all'esito del procedimento rg n. 966/2023.
Le parti hanno rappresentato che:
- dalla loro unione sono nati i figli: il 20.07.2000 e il 30.01.2005, maggiorenni;
Per_1 Per_2
- tra le condivisioni di divorzio si prevedeva, tra l'altro, l'obbligo per il di contribuire al Pt_1 mantenimento dei due figli versando euro 50,00 mensili, per il figlio e di euro 350,00 per Per_1 la figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, con pagamento diretto dal datore di Per_2 lavoro;
- che a far data dal 1.03.2025, il figlio maggiorenne è lavoratore dipendente con contratto a Per_1 tempo indeterminato e, quindi, economicamente autosufficiente;
parimenti, anche la figlia
è divenuta maggiorenne ed è titolare di un contratto di apprendistato professionalizzante Per_2 dal 19.03.2025.
Per tali ragioni, le parti hanno concordemente chiesto la parziale modifica della senza di divorzio sopra citata alle seguenti
Condizioni
“1. Riconosciuto che, allo stato, il figlio maggiorenne è lavoratore dipendente con Persona_3 contratto a tempo indeterminato, a far data dal 01.03.2025 ed è, pertanto, economicamente autosufficiente, a modifica di quanto stabilito sul punto dalla sentenza n. 664/2023, che stabiliva un contributo mensile di € 50,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, sino a quando il figlio non diverrà titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie qualora risultino necessarie o siano state concordate, nulla sarà più dovuto dal
Sig. alla Sig.ra a titolo di contributo per il di lui mantenimento (doc. 3); Pt_1 Parte_2
2. Riconosciuto che la figlia , divenuta medio tempore maggiorenne, è titolare di un Controparte_1 contratto di apprendistato professionalizzante dal 19/03/2025, per la durata di mesi 36, con retribuzione pari ad € 1.087,34 lorde mensili, per 14 mensilità ed è, pertanto, attualmente in grado di far fronte in maniera significativa al proprio mantenimento, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza sopra richiamata, che stabiliva un contributo mensile di € 350,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie qualora risultino necessarie e siano state concordate, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Pt_1 Parte_2
, a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia, la somma di € 250,00 mensili,
[...] rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso al 50% delle spese straordinarie qualora risultino necessarie e siano state concordate (doc. 4);
pagina 2 di 4 3. Conseguentemente, in parziale riforma del proprio decreto n. 7383/20, del 07/07/2020, RG 1642/19
VG, codesto Tribunale vorrà ordinare a datore di lavoro del Sig. , di CP_2 Parte_1 corrispondere direttamente alla Sig.ra quanto dovuto dal Sig. , ovvero Parte_2 Parte_1
l'importo di € 250,00 mensili, anziché € 400,00 mensili (doc. 5) entro il giorno 15 di ogni mese, sul c/c postale Banco Posta IBAN [...] 25179670;
4. Le parti concordano sin da ora che qualora al termine del periodo di durata del contratto di apprendistato, fissato al 19/03/2028, la figlia non dovesse essere assunta con contratto a tempo Per_2 indeterminato, o nell'ipotesi in cui detto contratto dovesse concludersi per qualsiasi motivo prima della scadenza, per causa non imputabile a , il Sig. sarà tenuto a Controparte_1 Parte_1 corrispondere alla Sig.ra la somma di € 350,00 mensili rivalutabili annualmente Parte_2 secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie qualora risultino necessarie o siano state concordate;
5. A parziale modifica della condizione n. 3 del Ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, le parti concordano che la casa coniugale sita in Marsciano (PG), Via
Baldami, 33/C, distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune, al Foglio 1, particelle 261 e 263, di proprietà di entrambi gli odierni istanti per la quota del 50% ciascuno, già assegnata in via esclusiva alla Sig.ra resterà assegnata alla stessa a titolo gratuito, sua vita natural durante, anche Parte_2 nell'ipotesi in cui i figli, attualmente ivi residenti, dovessero trasferire altrove la propria residenza anagrafica e/o domicilio, con divieto per la stessa di concedere in locazione, comodato o in qualsiasi altra forma a terze persone il godimento dell'immobile, o parte di esso, incluse le sue pertinenze, o parti di esse”.
All'udienza del 10.12.2025, sostituito dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti hanno chiesto che il Tribunale in accoglimento della congiunta domanda, provvedesse alla modifica delle condizioni di divorzio rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero in sede.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di divorzio, per come allegate e valutate dalle parti.
In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appaiono adeguati agli interessi delle parti per come dalle stesse valutati. pagina 3 di 4 Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e di modifica delle condizioni di divorzio, Parte_2 Parte_1 così provvede:
- DISPONE a modifica delle condizioni di divorzio indicate nella sentenza n. 664/2023 del
Tribunale di Spoleto quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 16.12.2025
Il Presidente est.
CL IN
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa CL IN Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1264/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
16.07.2025 da
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente in [...]C.F._1
Marsciano, Viale XXIV Maggio, 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Mancini ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Marsciano, Largo Dante Menconi n. 2;
e
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in [...]C.F._2
Marsciano (PG), Via Baldami, 33/C, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Datteri ed elettivamente domiciliato, in Deruta, Via Tiberina n. 272;
- RICORRENTI -
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la parziale modifica della sentenza di pagina 1 di 4 divorzio del Tribunale di Spoleto n. 664/2023, pubblicata in data 14.09.2023, all'esito del procedimento rg n. 966/2023.
Le parti hanno rappresentato che:
- dalla loro unione sono nati i figli: il 20.07.2000 e il 30.01.2005, maggiorenni;
Per_1 Per_2
- tra le condivisioni di divorzio si prevedeva, tra l'altro, l'obbligo per il di contribuire al Pt_1 mantenimento dei due figli versando euro 50,00 mensili, per il figlio e di euro 350,00 per Per_1 la figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, con pagamento diretto dal datore di Per_2 lavoro;
- che a far data dal 1.03.2025, il figlio maggiorenne è lavoratore dipendente con contratto a Per_1 tempo indeterminato e, quindi, economicamente autosufficiente;
parimenti, anche la figlia
è divenuta maggiorenne ed è titolare di un contratto di apprendistato professionalizzante Per_2 dal 19.03.2025.
Per tali ragioni, le parti hanno concordemente chiesto la parziale modifica della senza di divorzio sopra citata alle seguenti
Condizioni
“1. Riconosciuto che, allo stato, il figlio maggiorenne è lavoratore dipendente con Persona_3 contratto a tempo indeterminato, a far data dal 01.03.2025 ed è, pertanto, economicamente autosufficiente, a modifica di quanto stabilito sul punto dalla sentenza n. 664/2023, che stabiliva un contributo mensile di € 50,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, sino a quando il figlio non diverrà titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie qualora risultino necessarie o siano state concordate, nulla sarà più dovuto dal
Sig. alla Sig.ra a titolo di contributo per il di lui mantenimento (doc. 3); Pt_1 Parte_2
2. Riconosciuto che la figlia , divenuta medio tempore maggiorenne, è titolare di un Controparte_1 contratto di apprendistato professionalizzante dal 19/03/2025, per la durata di mesi 36, con retribuzione pari ad € 1.087,34 lorde mensili, per 14 mensilità ed è, pertanto, attualmente in grado di far fronte in maniera significativa al proprio mantenimento, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza sopra richiamata, che stabiliva un contributo mensile di € 350,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie qualora risultino necessarie e siano state concordate, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Pt_1 Parte_2
, a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia, la somma di € 250,00 mensili,
[...] rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso al 50% delle spese straordinarie qualora risultino necessarie e siano state concordate (doc. 4);
pagina 2 di 4 3. Conseguentemente, in parziale riforma del proprio decreto n. 7383/20, del 07/07/2020, RG 1642/19
VG, codesto Tribunale vorrà ordinare a datore di lavoro del Sig. , di CP_2 Parte_1 corrispondere direttamente alla Sig.ra quanto dovuto dal Sig. , ovvero Parte_2 Parte_1
l'importo di € 250,00 mensili, anziché € 400,00 mensili (doc. 5) entro il giorno 15 di ogni mese, sul c/c postale Banco Posta IBAN [...] 25179670;
4. Le parti concordano sin da ora che qualora al termine del periodo di durata del contratto di apprendistato, fissato al 19/03/2028, la figlia non dovesse essere assunta con contratto a tempo Per_2 indeterminato, o nell'ipotesi in cui detto contratto dovesse concludersi per qualsiasi motivo prima della scadenza, per causa non imputabile a , il Sig. sarà tenuto a Controparte_1 Parte_1 corrispondere alla Sig.ra la somma di € 350,00 mensili rivalutabili annualmente Parte_2 secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie qualora risultino necessarie o siano state concordate;
5. A parziale modifica della condizione n. 3 del Ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, le parti concordano che la casa coniugale sita in Marsciano (PG), Via
Baldami, 33/C, distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune, al Foglio 1, particelle 261 e 263, di proprietà di entrambi gli odierni istanti per la quota del 50% ciascuno, già assegnata in via esclusiva alla Sig.ra resterà assegnata alla stessa a titolo gratuito, sua vita natural durante, anche Parte_2 nell'ipotesi in cui i figli, attualmente ivi residenti, dovessero trasferire altrove la propria residenza anagrafica e/o domicilio, con divieto per la stessa di concedere in locazione, comodato o in qualsiasi altra forma a terze persone il godimento dell'immobile, o parte di esso, incluse le sue pertinenze, o parti di esse”.
All'udienza del 10.12.2025, sostituito dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti hanno chiesto che il Tribunale in accoglimento della congiunta domanda, provvedesse alla modifica delle condizioni di divorzio rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero in sede.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di divorzio, per come allegate e valutate dalle parti.
In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appaiono adeguati agli interessi delle parti per come dalle stesse valutati. pagina 3 di 4 Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e di modifica delle condizioni di divorzio, Parte_2 Parte_1 così provvede:
- DISPONE a modifica delle condizioni di divorzio indicate nella sentenza n. 664/2023 del
Tribunale di Spoleto quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 16.12.2025
Il Presidente est.
CL IN
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