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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/09/2025, n. 3779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3779 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5413/2023
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 25.09.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 5413 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2023 e vertente
TRA
nata l'[...] a [...] C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Tondini presso il cui stodio è elettivamente dom.ta in Salerno, via Raffaele Conforti n. 17 ricorrente nato il [...] a [...], C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Maria Maddalena Gaeta presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, Via Luigi Guercio n. 197. resistente
OGGETTO: risarcimento danni da reato.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., adiva il Tribunale di Salerno Parte_1 per ottenere il risarcimento dei danni da lesioni personali subite a seguito di un'aggressione da parte di verificatasi in data 12 maggio 2014, allorquando, durante una discussione in auto, il Parte_2 la colpiva con un pugno al volto, provocandole una frattura della spina nasale anteriore. Pt_2
Tale episodio dava origine al procedimento penale n. 8791/2014 R.G.N.R. (n. 4894/2015 R.G.) presso il Tribunale penale di Salerno definito con sentenza n. 944/2021 del 26 marzo 2021 di condanna di per il delitto di lesioni personali p. e p. dagli artt. 582-585 c.p. Parte_2 pagina 1 di 6 Detta sentenza veniva confermata integralmente dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza n.
1836/2021. Il ricorso in Cassazione, proposto dall'imputato veniva dichiarato inammissibile dalla Pt_2
Suprema Corte, rendendo la sentenza irrevocabile in data 8 novembre 2022.
La condanna penale accertava il fatto delittuoso e la responsabilità di rinviando al giudizio Pt_2 civile la sola quantificazione del danno.
A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente allegava documentazione medica, inclusi verbali di pronto soccorso del 12.05.2014 e una visita otorinolaringoiatrica del 10.05.2014, che attestavano la frattura della spina nasale anteriore.
Produceva altresì un certificato medico del 5 ottobre 2022 e una relazione medico-legale di parte del
31 ottobre 2022 a firma del Dott. che attestava problemi respiratori, dolore persistente Persona_1 alla spina nasale, disagio emotivo e una dislocazione della spina nasale con obliterazione dello spaziorespiratorio.
Il consulente di parte stimava una inabilità temporanea complessiva di 90 giorni (10 ITT 100%, 20
ITP 75%, 30 ITP 50%, 30 ITP 25%) e un danno biologico permanente dell'8%.
Concludeva pertanto, previo accertamento della responsabilità del resistente, per la condanna di al pagamento di € 19.271,11, comprensivi di danno biologico, danno morale e spese mediche. Pt_2
Si costituiva in giudizio il quale, impugnando e contestando la domanda della Parte_2 ricorrente, deduceva che la sentenza penale costituisse una mera "declaratoria juris" che non accertava la concreta sussistenza o misura del danno. Nel ricostruire i fatti, deduceva che con vi era Parte_1 stata una relazione sentimentale della durata di circa due anni. Nel corso di tale relazione, Parte_1 assumeva sempre atteggiamenti finalizzati a trarre profitto economico dal convenuto ricorrendo al compagno per far fronte agli impegni economici assunti con i fornitori nell'esercizio della propria attività economica. Il pressato dalle richieste della compagna, le corrispondeva in prestito la complessiva Pt_2 somma di circa euro 55.000,00; ciò in tranches di contanti ed in assegni emessi o girati per l'accollo dei debiti della Pt_1
Contestava la sussistenza del nesso causale tra evento e danno sostenendo che dalla relazione di consulenza medico legale di parte, a firma del dott. si deduceva che il referto di P. S. Persona_2 non faceva riferimento al tipo di dinamica lesiva, leggendosi di un generico trauma accidentale, non meglio specificato;
la consulenza specialistica ORL, inoltre, recava la data del 10/05/2014, laddove l'accaduto risulterebbe del 12/05/2014. In ogni caso nessuna prognosi veniva indicata e genericamente prescritta una terapia farmacologica per pochi giorni, in assenza di ematoma del setto nasale (altra circostanza dubbia, in un trauma recente). Evidenziava l'assenza di documentazione medica per 8 anni dopo l'evento, sostenendo che le difficoltà respiratorie fossero preesistenti e congenite. In via riconvenzionale, chiedeva restituzione di pagina 2 di 6 € 55.000,00 che sosteneva di aver prestato alla ricorrente durante la loro relazione in uno al risarcimento dei danni da stress psico-fisico subiti a causa dell'azione giudiziaria.
Chiedeva poi il mutamento del rito da sommario ad ordinario.
Concludeva pertanto, per il rigetto della domanda ed in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condanna della , ex art. 96 cpc, al risarcimento dei danni ingiustamente Parte_1 arrecati al per aver agito in giudizio in mala fede e con colpa grave;
condanna della Pt_2 Parte_1 alla restituzione in favore di della somma di euro 55.000,00 da quest'ultimo corrispostale Parte_2 per il pagamento dei debiti contratti dalla ricorrente nell'esercizio della propria attività commerciale.
Fissata l'udienza per la trattazione del procedimento semplificato, veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., con l'invito al a versare a la somma Pt_2 Parte_1 onnicomprensiva di € 7.000,00 a titolo di risarcimento, oltre ad € 2.500,00 per spese legali. In tale sede, il
Giudice rilevava che la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente non possedeva i requisiti di ammissibilità ex art. 36 c.p.c., e che il giudicato penale spiegava gli effetti di cui all'art. 651 c.p.p., precludendo il riesame dei profili di responsabilità del convenuto. Precisava quindi che il giudizio civile aveva una funzione esclusivamente liquidatoria del danno. La proposta conciliativa veniva accettata dalla ricorrente, ma rifiutata dal resistente, che formulava una controproposta di € 1.100,00.
Essendo fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante l'espletamento di una
Consulenza Tecnica d'Ufficio e poi rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.09.25 celebrata con note scritte.
In via preliminare, deve essere ribadita l'efficacia vincolante del giudicato penale nel presente giudizio civile. A mente dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Ciò comporta che il Giudice civile non può procedere ad alcun nuovo accertamento o diversa ricostruzione dell'episodio già accertato in sede penale. La responsabilità di
[...] per le lesioni subite da a seguito del pugno sferrato il 12 maggio 2014 è, pertanto, Pt_2 Parte_1 definitivamente accertata e non può essere rimessa in discussione;
il giudizio odierno ha funzione meramente liquidatoria del danno. Si richiama ex multis Cass., n. 19387/2004, ove si è chiarito che “per fatto accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra
l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessun'efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi
- la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile”.
Tanto acclarato, nella CTU si è accertato che, dal punto di vista medico-legale, è impossibile individuare con certezza il giorno, le circostanze, le cause e le modalità di accadimento della frattura della pagina 3 di 6 spina nasale, a causa di documentazione incerta o carente. Il CTU ha altresì osservato che il giudicato penale non può essere considerato vincolante per il medico-legale ai fini del giudizio sul nesso di causalità.
Ha evidenziato che una foto della carta d'identità della OR , rilasciata il 24 maggio 2014 (12 Pt_1 giorni dopo l'aggressione riferita), mostrava un viso pulito, senza tumefazioni o segni di lesioni traumatiche.
La perizia ha accertato un lieve restringimento dell'area della narice destra, con duplice origine: traumatica (da spostamento della spina nasale) e non traumatica (da ipertrofia del turbinato inferiore), con prevalenza di quest'ultima. Il Dott. ha stimato una inabilità temporanea di 21 giorni con una Per_3 riduzione del 25% della validità psico-fisica e un danno biologico permanente quantificabile nell'1% complessivo, ma divisibile al 50% per la duplice genesi (traumatica e non traumatica), riconoscendo pertanto uno 0,5% di danno biologico permanente legato all'evento traumatico. Le spese mediche documentate ammontano a € 102,00.
Le parti hanno depositato note a seguito della CTU. La parte resistente ha contestato la CTU e ribadito l'istanza di mutamento del rito. La parte ricorrente ha parimenti contestato le conclusioni della
CTU che sembravano voler riesaminare il nesso di causalità già accertato in sede penale, ribadendo le proprie conclusioni. Diversamente il Tribunale condivide e recepisce in pieno le risultanze peritali;
il CTU non ha affatto riesaminato l'accertamento della responsabilità penale del accertata in sede penale Pt_2 ma ha soffermato la sua attenzione esclusivamente sul nesso di causalità tra danno ed evento che compete al giudice civile innanzi al quale è stata proposta la domanda di risarcimento del danno da reato. In altri termini il fatto illecito (pugno sul volto) è stato definitivamente accertato in sede penale;
il CTU ha verificato le lesioni fisiche subite dalla ricorrente da questo evento.
Ebbene il CTU, per quando abbia riscontrato difficoltà nel risalire con assoluta certezza al nesso di causalità medico-legale tra l'evento e le lesioni residue data la carenza documentale e il lungo lasso di tempo trascorso, ha rilevato una lieve ostruzione della narice destra, attribuibile in parte allo spostamento post- traumatico della spina nasale e in parte a ipertrofia del turbinato inferiore di origine non traumatica ed ha stimato il danno biologico come segue:
• Inabilità Temporanea Parziale (ITP): 21 giorni al 25%.
• Danno Biologico Permanente: 0,5%. Tale percentuale tiene conto della duplice genesi, traumatica e non traumatica, della stenosi riscontrata, dividendo equamente il danno ascrivibile all'evento.
• Spese mediche documentate: € 102,00.
Applicando le tabelle milanesi il risarcimento del danno viene liquidato secondo il seguente prospetto:
Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 1%
Punto danno biologico € 1.393,28 pagina 4 di 6 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 348,32
Punto danno non patrimoniale € 1.741,60
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 21
Danno biologico risarcibile € 1.066,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 1.332,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 1.865,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 603,75
Totale danno biologico temporaneo € 603,75
Spese mediche € 102,00
Totale generale: € 2.037,75
Totale con personalizzazione massima € 2.570,75.
Si è riconosciuta la personalizzazione del danno a cagione delle ricadute della lesione fisica sulla sfera personale, estetica e dinamico relazionale della vittima. Il Tribunale ha riconosciuto anche, nel prospetto sopra riportato, il danno morale da reato (art. 2059 c.c. in combinato disposto con l'art. 185 c.p.) che consiste nel pretium doloris patito dalla vittima a seguito del fatto illecito (pugno sferrato in volto) commesso dal convenuto. Proprio per il risarcimento del danno morale si ritiene in via equitativa di incrementare per approssimazione il danno biologico dallo 0,5 all'1%.
L'importo dovuto a titolo di risarcimento deve essere incrementato di rivalutazione monetaria ed interessi legali graduali dal giorno dell'illecito (12.05.14) fino al soddisfo.
Per quanto attiene la domanda riconvenzionale spiegata da la stessa va dichiarata Pt_2 inammissibile.
Per costante giurisprudenza, “la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico e identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", ossia tale da rendere consigliabile il loro esame in un unico processo, ai fini dell'economia processuale e in applicazione del principio del giusto processo” (Cass., n. 27564/2011;
Cass., n. 8207/2006).
Ne consegue l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dal per la Pt_2 restituzione di somme concesse in prestito per le esigenze dell'attività commerciale dell'attrice che non pagina 5 di 6 hanno alcun collegamento, connessione o dipendenza con l'oggetto dell'azione risarcitoria intentata dalla
Pt_1
Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dal resistente, non sussistono i presupposti per il suo accoglimento. Sebbene la quantificazione iniziale del danno richiesta dalla ricorrente si sia rivelata sproporzionata rispetto a quanto accertato in sede di CTU, l'azione giudiziaria era comunque fondata su una sentenza penale irrevocabile che accertava il fatto e la responsabilità del
Non si ravvisa, quindi, la mala fede o la colpa grave della ricorrente nell'instaurare il giudizio, che Pt_2 aveva comunque l'obiettivo di ottenere il risarcimento di un danno già accertato nell'an.
Le spese processuali, cosi come le spese di CTU, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1. Accertata in sede penale la responsabilità di per le lesioni subite dalla ricorrente, lo Parte_2 condanna al pagamento, in favore di , della somma complessiva di € 2.570,75 a Parte_1 titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva;
2. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Parte_2
3. Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata da Parte_2
4. Condanna al rimborso delle spese processuali in favore di , che si Parte_2 Parte_1 liquidano in € 1.500,00 per competenze, oltre rimborso spese vive, rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 cpc;
5. Pone definitivamente a carico di le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio già Parte_2 liquidata in corso di causa con diritto di regresso a favore della ricorrente di quanto abbia versato a titolo di acconto.
Cosi deciso in Salerno
25.09.25
Il Giudice
Dott. Gustavo Danise
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 25.09.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 5413 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2023 e vertente
TRA
nata l'[...] a [...] C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Tondini presso il cui stodio è elettivamente dom.ta in Salerno, via Raffaele Conforti n. 17 ricorrente nato il [...] a [...], C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Maria Maddalena Gaeta presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, Via Luigi Guercio n. 197. resistente
OGGETTO: risarcimento danni da reato.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., adiva il Tribunale di Salerno Parte_1 per ottenere il risarcimento dei danni da lesioni personali subite a seguito di un'aggressione da parte di verificatasi in data 12 maggio 2014, allorquando, durante una discussione in auto, il Parte_2 la colpiva con un pugno al volto, provocandole una frattura della spina nasale anteriore. Pt_2
Tale episodio dava origine al procedimento penale n. 8791/2014 R.G.N.R. (n. 4894/2015 R.G.) presso il Tribunale penale di Salerno definito con sentenza n. 944/2021 del 26 marzo 2021 di condanna di per il delitto di lesioni personali p. e p. dagli artt. 582-585 c.p. Parte_2 pagina 1 di 6 Detta sentenza veniva confermata integralmente dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza n.
1836/2021. Il ricorso in Cassazione, proposto dall'imputato veniva dichiarato inammissibile dalla Pt_2
Suprema Corte, rendendo la sentenza irrevocabile in data 8 novembre 2022.
La condanna penale accertava il fatto delittuoso e la responsabilità di rinviando al giudizio Pt_2 civile la sola quantificazione del danno.
A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente allegava documentazione medica, inclusi verbali di pronto soccorso del 12.05.2014 e una visita otorinolaringoiatrica del 10.05.2014, che attestavano la frattura della spina nasale anteriore.
Produceva altresì un certificato medico del 5 ottobre 2022 e una relazione medico-legale di parte del
31 ottobre 2022 a firma del Dott. che attestava problemi respiratori, dolore persistente Persona_1 alla spina nasale, disagio emotivo e una dislocazione della spina nasale con obliterazione dello spaziorespiratorio.
Il consulente di parte stimava una inabilità temporanea complessiva di 90 giorni (10 ITT 100%, 20
ITP 75%, 30 ITP 50%, 30 ITP 25%) e un danno biologico permanente dell'8%.
Concludeva pertanto, previo accertamento della responsabilità del resistente, per la condanna di al pagamento di € 19.271,11, comprensivi di danno biologico, danno morale e spese mediche. Pt_2
Si costituiva in giudizio il quale, impugnando e contestando la domanda della Parte_2 ricorrente, deduceva che la sentenza penale costituisse una mera "declaratoria juris" che non accertava la concreta sussistenza o misura del danno. Nel ricostruire i fatti, deduceva che con vi era Parte_1 stata una relazione sentimentale della durata di circa due anni. Nel corso di tale relazione, Parte_1 assumeva sempre atteggiamenti finalizzati a trarre profitto economico dal convenuto ricorrendo al compagno per far fronte agli impegni economici assunti con i fornitori nell'esercizio della propria attività economica. Il pressato dalle richieste della compagna, le corrispondeva in prestito la complessiva Pt_2 somma di circa euro 55.000,00; ciò in tranches di contanti ed in assegni emessi o girati per l'accollo dei debiti della Pt_1
Contestava la sussistenza del nesso causale tra evento e danno sostenendo che dalla relazione di consulenza medico legale di parte, a firma del dott. si deduceva che il referto di P. S. Persona_2 non faceva riferimento al tipo di dinamica lesiva, leggendosi di un generico trauma accidentale, non meglio specificato;
la consulenza specialistica ORL, inoltre, recava la data del 10/05/2014, laddove l'accaduto risulterebbe del 12/05/2014. In ogni caso nessuna prognosi veniva indicata e genericamente prescritta una terapia farmacologica per pochi giorni, in assenza di ematoma del setto nasale (altra circostanza dubbia, in un trauma recente). Evidenziava l'assenza di documentazione medica per 8 anni dopo l'evento, sostenendo che le difficoltà respiratorie fossero preesistenti e congenite. In via riconvenzionale, chiedeva restituzione di pagina 2 di 6 € 55.000,00 che sosteneva di aver prestato alla ricorrente durante la loro relazione in uno al risarcimento dei danni da stress psico-fisico subiti a causa dell'azione giudiziaria.
Chiedeva poi il mutamento del rito da sommario ad ordinario.
Concludeva pertanto, per il rigetto della domanda ed in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condanna della , ex art. 96 cpc, al risarcimento dei danni ingiustamente Parte_1 arrecati al per aver agito in giudizio in mala fede e con colpa grave;
condanna della Pt_2 Parte_1 alla restituzione in favore di della somma di euro 55.000,00 da quest'ultimo corrispostale Parte_2 per il pagamento dei debiti contratti dalla ricorrente nell'esercizio della propria attività commerciale.
Fissata l'udienza per la trattazione del procedimento semplificato, veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., con l'invito al a versare a la somma Pt_2 Parte_1 onnicomprensiva di € 7.000,00 a titolo di risarcimento, oltre ad € 2.500,00 per spese legali. In tale sede, il
Giudice rilevava che la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente non possedeva i requisiti di ammissibilità ex art. 36 c.p.c., e che il giudicato penale spiegava gli effetti di cui all'art. 651 c.p.p., precludendo il riesame dei profili di responsabilità del convenuto. Precisava quindi che il giudizio civile aveva una funzione esclusivamente liquidatoria del danno. La proposta conciliativa veniva accettata dalla ricorrente, ma rifiutata dal resistente, che formulava una controproposta di € 1.100,00.
Essendo fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante l'espletamento di una
Consulenza Tecnica d'Ufficio e poi rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.09.25 celebrata con note scritte.
In via preliminare, deve essere ribadita l'efficacia vincolante del giudicato penale nel presente giudizio civile. A mente dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Ciò comporta che il Giudice civile non può procedere ad alcun nuovo accertamento o diversa ricostruzione dell'episodio già accertato in sede penale. La responsabilità di
[...] per le lesioni subite da a seguito del pugno sferrato il 12 maggio 2014 è, pertanto, Pt_2 Parte_1 definitivamente accertata e non può essere rimessa in discussione;
il giudizio odierno ha funzione meramente liquidatoria del danno. Si richiama ex multis Cass., n. 19387/2004, ove si è chiarito che “per fatto accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra
l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessun'efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi
- la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile”.
Tanto acclarato, nella CTU si è accertato che, dal punto di vista medico-legale, è impossibile individuare con certezza il giorno, le circostanze, le cause e le modalità di accadimento della frattura della pagina 3 di 6 spina nasale, a causa di documentazione incerta o carente. Il CTU ha altresì osservato che il giudicato penale non può essere considerato vincolante per il medico-legale ai fini del giudizio sul nesso di causalità.
Ha evidenziato che una foto della carta d'identità della OR , rilasciata il 24 maggio 2014 (12 Pt_1 giorni dopo l'aggressione riferita), mostrava un viso pulito, senza tumefazioni o segni di lesioni traumatiche.
La perizia ha accertato un lieve restringimento dell'area della narice destra, con duplice origine: traumatica (da spostamento della spina nasale) e non traumatica (da ipertrofia del turbinato inferiore), con prevalenza di quest'ultima. Il Dott. ha stimato una inabilità temporanea di 21 giorni con una Per_3 riduzione del 25% della validità psico-fisica e un danno biologico permanente quantificabile nell'1% complessivo, ma divisibile al 50% per la duplice genesi (traumatica e non traumatica), riconoscendo pertanto uno 0,5% di danno biologico permanente legato all'evento traumatico. Le spese mediche documentate ammontano a € 102,00.
Le parti hanno depositato note a seguito della CTU. La parte resistente ha contestato la CTU e ribadito l'istanza di mutamento del rito. La parte ricorrente ha parimenti contestato le conclusioni della
CTU che sembravano voler riesaminare il nesso di causalità già accertato in sede penale, ribadendo le proprie conclusioni. Diversamente il Tribunale condivide e recepisce in pieno le risultanze peritali;
il CTU non ha affatto riesaminato l'accertamento della responsabilità penale del accertata in sede penale Pt_2 ma ha soffermato la sua attenzione esclusivamente sul nesso di causalità tra danno ed evento che compete al giudice civile innanzi al quale è stata proposta la domanda di risarcimento del danno da reato. In altri termini il fatto illecito (pugno sul volto) è stato definitivamente accertato in sede penale;
il CTU ha verificato le lesioni fisiche subite dalla ricorrente da questo evento.
Ebbene il CTU, per quando abbia riscontrato difficoltà nel risalire con assoluta certezza al nesso di causalità medico-legale tra l'evento e le lesioni residue data la carenza documentale e il lungo lasso di tempo trascorso, ha rilevato una lieve ostruzione della narice destra, attribuibile in parte allo spostamento post- traumatico della spina nasale e in parte a ipertrofia del turbinato inferiore di origine non traumatica ed ha stimato il danno biologico come segue:
• Inabilità Temporanea Parziale (ITP): 21 giorni al 25%.
• Danno Biologico Permanente: 0,5%. Tale percentuale tiene conto della duplice genesi, traumatica e non traumatica, della stenosi riscontrata, dividendo equamente il danno ascrivibile all'evento.
• Spese mediche documentate: € 102,00.
Applicando le tabelle milanesi il risarcimento del danno viene liquidato secondo il seguente prospetto:
Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 1%
Punto danno biologico € 1.393,28 pagina 4 di 6 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 348,32
Punto danno non patrimoniale € 1.741,60
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 21
Danno biologico risarcibile € 1.066,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 1.332,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 1.865,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 603,75
Totale danno biologico temporaneo € 603,75
Spese mediche € 102,00
Totale generale: € 2.037,75
Totale con personalizzazione massima € 2.570,75.
Si è riconosciuta la personalizzazione del danno a cagione delle ricadute della lesione fisica sulla sfera personale, estetica e dinamico relazionale della vittima. Il Tribunale ha riconosciuto anche, nel prospetto sopra riportato, il danno morale da reato (art. 2059 c.c. in combinato disposto con l'art. 185 c.p.) che consiste nel pretium doloris patito dalla vittima a seguito del fatto illecito (pugno sferrato in volto) commesso dal convenuto. Proprio per il risarcimento del danno morale si ritiene in via equitativa di incrementare per approssimazione il danno biologico dallo 0,5 all'1%.
L'importo dovuto a titolo di risarcimento deve essere incrementato di rivalutazione monetaria ed interessi legali graduali dal giorno dell'illecito (12.05.14) fino al soddisfo.
Per quanto attiene la domanda riconvenzionale spiegata da la stessa va dichiarata Pt_2 inammissibile.
Per costante giurisprudenza, “la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico e identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", ossia tale da rendere consigliabile il loro esame in un unico processo, ai fini dell'economia processuale e in applicazione del principio del giusto processo” (Cass., n. 27564/2011;
Cass., n. 8207/2006).
Ne consegue l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dal per la Pt_2 restituzione di somme concesse in prestito per le esigenze dell'attività commerciale dell'attrice che non pagina 5 di 6 hanno alcun collegamento, connessione o dipendenza con l'oggetto dell'azione risarcitoria intentata dalla
Pt_1
Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dal resistente, non sussistono i presupposti per il suo accoglimento. Sebbene la quantificazione iniziale del danno richiesta dalla ricorrente si sia rivelata sproporzionata rispetto a quanto accertato in sede di CTU, l'azione giudiziaria era comunque fondata su una sentenza penale irrevocabile che accertava il fatto e la responsabilità del
Non si ravvisa, quindi, la mala fede o la colpa grave della ricorrente nell'instaurare il giudizio, che Pt_2 aveva comunque l'obiettivo di ottenere il risarcimento di un danno già accertato nell'an.
Le spese processuali, cosi come le spese di CTU, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1. Accertata in sede penale la responsabilità di per le lesioni subite dalla ricorrente, lo Parte_2 condanna al pagamento, in favore di , della somma complessiva di € 2.570,75 a Parte_1 titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva;
2. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Parte_2
3. Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata da Parte_2
4. Condanna al rimborso delle spese processuali in favore di , che si Parte_2 Parte_1 liquidano in € 1.500,00 per competenze, oltre rimborso spese vive, rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 cpc;
5. Pone definitivamente a carico di le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio già Parte_2 liquidata in corso di causa con diritto di regresso a favore della ricorrente di quanto abbia versato a titolo di acconto.
Cosi deciso in Salerno
25.09.25
Il Giudice
Dott. Gustavo Danise
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