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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/11/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
UD Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 136 dell'anno 2025 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA nato ad [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Olindo Di Francesco, giusta procura in atti appellante
CONTRO
, in persona del Prefetto pro Controparte_1
tempore, appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di , CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione in sostituzione dell'udienza dell'udienza del 14 novembre 2025,
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza del 26 giugno 2024 il Giudice di pace di aveva CP_1
accolto l'opposizione di avverso il verbale di contestazione n. Parte_1
700017497452, elevato dalla Polizia Stradale di , in data 26.01.2024, CP_1
per la violazione dell'art. 116 co. 1 4 C.D.S., dichiarandolo nullo, in quanto emesso in violazione dell'art. 383 del Reg. di Attuaz. e di Esec. del C.d.S. e compensando le spese del giudizio.
Avverso tale provvedimento, ha proposto rituale appello con Parte_1
citazione, notificata il 15 gennaio 2025, con cui ha censurato la sentenza emessa dal giudice di primo grado esclusivamente in ordine alla compensazione delle spese di lite.
L' , in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, rimanendo contumace.
La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'esito dell'udienza del 14 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia dell' , in persona del Controparte_1
Prefetto pro tempore, ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
L'accoglimento integrale dell'opposizione proposta dal in primo grado Pt_1
avrebbe dovuto indurre il primo giudice a far applicazione del principio di soccombenza nella statuizione sulle spese legali.
A tal proposito, pare opportuno evidenziare che, secondo quanto disposto dall'art. 92 comma 2 c.p.c. – la compensazione delle spese può (e non deve) essere disposta “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni trattate”.
Alla luce di quanto affermato, la motivazione addotta dal primo giudice per giustificare la compensazione delle spese “ ricorrono giustificati motivi, in considerazione della limitata attività istruttoria, della incontrovertibilità delle questioni affrontate e decise,” non si ritiene rispondente al dettato normativo, atteso che secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità “in tema di spese processuali, un regolamento che, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., sia tale da lasciare a carico della parte, risultata in tutto o in parte vincitrice, gli oneri difensivi in misura tale da elidere, o addirittura superare, il valore del bene conseguito, si risolve nella sostanziale vanificazione del fondamentale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost., indipendentemente dal valore, più o meno rilevante, dei beni che ne formano oggetto, il cui apprezzamento di opportunità economica compete esclusivamente al soggetto titolare degli stessi” (cfr.
Cassazione, n. 5696 del 10/04/2012).
Ebbene, nel caso di specie, nel giudizio di opposizione la limitata attività istruttoria e l'incontrovertibilità delle questioni giuridiche trattate non consente di ravvisare quelle particolari ragioni che possano giustificare la compensazione delle spese
Per tali ragioni, l'appello va accolto e l' , in Controparte_1
persona del Prefetto pro tempore, va condannato a rifondere al le spese Pt_1
di entrambi i gradi del giudizio.
In ordine alla liquidazione di tali spese, in relazione alle fasi effettivamente espletate, va rilevato che, ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 82 comma 1 c.p.c. la liquidazione delle spese, non può superare il valore della domanda (art. 91 ult. comma c.p.c.): nella specie euro 397,00 pari alla sanzione oggetto del verbale impugnato.
Le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi del d.m. 55/2014 e ss.mm. tenuto conto della fasi effettivamente espletate, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, nella contumacia dell' , in Controparte_1
persona del Prefetto pro tempore, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di del 26 giugno 2024 CP_1
appellata da condanna l' , in Parte_1 Controparte_1
persona del Prefetto pro tempore, a pagare al le spese di lite del primo Pt_1
grado giudizio, che si liquidano in € 136,00 per compensi, oltre esborsi, oltre iva e cpa, se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna l' , in persona del Prefetto pro Controparte_1
tempore, a pagare all'appellante le spese di lite di questo grado di giudizio, che si liquidano in € 262,00 per compensi, oltre esborsi, oltre iva e cpa, se dovute come per legge, e rimborso spese forfettarie, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistarario.
Così deciso in Agrigento, in data 20 novembre 2025
Il Giudice
G. UD Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna UD Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
UD Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 136 dell'anno 2025 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA nato ad [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Olindo Di Francesco, giusta procura in atti appellante
CONTRO
, in persona del Prefetto pro Controparte_1
tempore, appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di , CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione in sostituzione dell'udienza dell'udienza del 14 novembre 2025,
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza del 26 giugno 2024 il Giudice di pace di aveva CP_1
accolto l'opposizione di avverso il verbale di contestazione n. Parte_1
700017497452, elevato dalla Polizia Stradale di , in data 26.01.2024, CP_1
per la violazione dell'art. 116 co. 1 4 C.D.S., dichiarandolo nullo, in quanto emesso in violazione dell'art. 383 del Reg. di Attuaz. e di Esec. del C.d.S. e compensando le spese del giudizio.
Avverso tale provvedimento, ha proposto rituale appello con Parte_1
citazione, notificata il 15 gennaio 2025, con cui ha censurato la sentenza emessa dal giudice di primo grado esclusivamente in ordine alla compensazione delle spese di lite.
L' , in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, rimanendo contumace.
La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'esito dell'udienza del 14 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia dell' , in persona del Controparte_1
Prefetto pro tempore, ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
L'accoglimento integrale dell'opposizione proposta dal in primo grado Pt_1
avrebbe dovuto indurre il primo giudice a far applicazione del principio di soccombenza nella statuizione sulle spese legali.
A tal proposito, pare opportuno evidenziare che, secondo quanto disposto dall'art. 92 comma 2 c.p.c. – la compensazione delle spese può (e non deve) essere disposta “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni trattate”.
Alla luce di quanto affermato, la motivazione addotta dal primo giudice per giustificare la compensazione delle spese “ ricorrono giustificati motivi, in considerazione della limitata attività istruttoria, della incontrovertibilità delle questioni affrontate e decise,” non si ritiene rispondente al dettato normativo, atteso che secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità “in tema di spese processuali, un regolamento che, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., sia tale da lasciare a carico della parte, risultata in tutto o in parte vincitrice, gli oneri difensivi in misura tale da elidere, o addirittura superare, il valore del bene conseguito, si risolve nella sostanziale vanificazione del fondamentale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost., indipendentemente dal valore, più o meno rilevante, dei beni che ne formano oggetto, il cui apprezzamento di opportunità economica compete esclusivamente al soggetto titolare degli stessi” (cfr.
Cassazione, n. 5696 del 10/04/2012).
Ebbene, nel caso di specie, nel giudizio di opposizione la limitata attività istruttoria e l'incontrovertibilità delle questioni giuridiche trattate non consente di ravvisare quelle particolari ragioni che possano giustificare la compensazione delle spese
Per tali ragioni, l'appello va accolto e l' , in Controparte_1
persona del Prefetto pro tempore, va condannato a rifondere al le spese Pt_1
di entrambi i gradi del giudizio.
In ordine alla liquidazione di tali spese, in relazione alle fasi effettivamente espletate, va rilevato che, ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 82 comma 1 c.p.c. la liquidazione delle spese, non può superare il valore della domanda (art. 91 ult. comma c.p.c.): nella specie euro 397,00 pari alla sanzione oggetto del verbale impugnato.
Le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi del d.m. 55/2014 e ss.mm. tenuto conto della fasi effettivamente espletate, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, nella contumacia dell' , in Controparte_1
persona del Prefetto pro tempore, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di del 26 giugno 2024 CP_1
appellata da condanna l' , in Parte_1 Controparte_1
persona del Prefetto pro tempore, a pagare al le spese di lite del primo Pt_1
grado giudizio, che si liquidano in € 136,00 per compensi, oltre esborsi, oltre iva e cpa, se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna l' , in persona del Prefetto pro Controparte_1
tempore, a pagare all'appellante le spese di lite di questo grado di giudizio, che si liquidano in € 262,00 per compensi, oltre esborsi, oltre iva e cpa, se dovute come per legge, e rimborso spese forfettarie, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistarario.
Così deciso in Agrigento, in data 20 novembre 2025
Il Giudice
G. UD Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna UD Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44