Sentenza 10 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/05/2001, n. 6495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6495 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA6495 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pag crick SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G. N. 5623/99 Cron. 14557 VELLA Rel. Consigliere Dott. Antonio Rep. 2256 NAPOLETANO Consigliere Dott. Giandonato Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Ud.28/02/01 CIOFFI Consigliere Dott. Carlo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. 824 ore 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: 11 19.95.01 COMUNE SANTO STEFANO BELBO, in persona del Sindaco IL CANCELLIERE p.t. CIRIOTTI IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 4 FONTANE 20, presso l'Avvocato CONRAD MORABITO LIRE 3000 CANCELLERIA R. difeso dall'avvocato BONGIOANNI GIAN C., giusta delega in atti;
ricorrente CG513361
contro
NI EL, NA RI SA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA STAZIONE S PIETRO 45, presso lo studio dell'avvocato PACETTI M, difese dall'avvocato GALLO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
2001 368 controricorrenti -1- avverso la sentenza n. 37/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 21/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore RUSSO che ha concluso per il Generale Dott. ROrio ☐ rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 9 giugno 1994 IA RO BO e NE NI citarono • davanti al Tribunale di Alba, il Comune di Santo Stefano Belbo per accertare che i due terzi di una somma di denaro, depositata su un libretto della Cassa di risparmio di Cuneo, appartenevano ad esse istanti e l'altro terzo all'Ente pubblico, e per ordinare all'istituto di credito il pagamento a ciascuna di loro della somma di 111.453.324 lire oltre agli interessi. A sostegno della pretesa affermarono di essere le intestatarie del libretto insieme con il defunto IG RI, il quale con testamento aveva nominato come suo unico erede l'Asilo infantile Regina AR di S.Stefano Belbo da tempo disciolto, e di essere state costrette a chiedere l'autorizzazione, poi concessa, al sequestro giudiziario, dei due terzi dell'intera somma depositata (£.320.917.808 lire) e a instaurare il processo perchè il Comune aveva sostenuto di essere il proprietario esclusivo di essa. L'Ente pubblico, costituitosi in giudizio, chiese la revoca del sequestro e il rigetto della domanda, affermando che vi erano motivi fondati per ritenere che le somme di denaro depositate sul libretto fossero state di proprietà esclusiva del RI. Nel corso del giudizio le attrici chiesero che si dichiarasse l'incapacità del Comune a succedere nell'eredità del RI per non avere redatto l'inventario nel termine fissato dalla legge. • Con sentenza del 15 aprile 1996 il Tribunale, ritenuto che quest'ultima istanza era ammissibile, perché costituiva una eccezione e non una domanda nuova, essendo SUPRE diretta soltanto a paralizzare la pretesa avversaria, ed era anche fondata per non essersi redatto l'inventario entro tre mesi ( ai sensi degli art.485 e 487 cod. civ. ; - l'accettazione dell'eredità era avvenuta il 19.3.1993 e l'inventario risultava formato il 21.7.1993), dichiarò l'incapacità del Comune a succedere nell'eredità. Quest'ultimo propose impugnazione adducendo che: a)- l'istanza con cui si era chiesta la declaratoria della sua incapacità a succedere si sarebbe dovuta dichiarare inammissibile essendo domanda nuova e non una semplice eccezione;
b)- la formazione dell'inventario era stata eseguita nel termine prescritto (21.7.1993), essendo stato il Sindaco autorizzato all'accettazione dell'eredità il 23 febbraio 1994. • • Le appellate resistettero al gravame e ne chiesero il rigetto. Con sentenza del 21 gennaio 1998 la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado avendo ritenuto che: a)- la pretesa delle attrici diretta alla declaratoria della incapacità a succedere del Comune era inammissibile come domanda, perché proposta tardivamente;
ma era ammissibile come eccezione essendo sostanzialmente volta a dedurre il difetto di legittimazione del convenuto;
b)- la eccezione era fondata essendo risultato che l'Ente pubblico aveva accettato l'eredità il 20 maggio 1994 (il Prefetto, con decreto del 23.2.1994, aveva autorizzato il Sindaco ad accettare l'eredità), quando era già decorso il termine di quaranta giorni dal compimento dell'inventario risalente al 21 luglio 1993; c)- il RI non risultava, comunque, essere proprietario dell'intera somma di denaro depositata sul libretto bancario.
2. E SUPRE T R O ENGIZW S A L C A Il Comune di Santo Stefano Belbo ricorre per cassazione con cinque motivi. La BO e la NI resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi del ricorso si censura la sentenza impugnata sostenendosi che la Corte d'appello è incorsa nel vizio di estrapetizione (violazione dell'art. 112 cod. proc.civ.) sotto due profili: A)- perché ha erroneamente definito eccezione, come tale ammissibile, la richiesta delle parti attrici di dichiarare l'incapacità del Comune a . * succedere nell'eredità del RI, mentre avrebbe dovuto rilevarne l'inammissibilità, costituendo essa una domanda riconvenzionale tardiva;
B)- perché ha ritenuto che il Comune aveva perduto il diritto di accettare l'eredità, per non avere rispettato il termine stabilito dall'art. 487 comma terzo cod. civ. - secondo cui la dichiarazione di d'accettazione dell'eredità deve essere eseguita nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario- pur avendo la BO e la NI posto a base della loro istanza il diverso fatto omissivo della mancata redazione dell'inventario nel termine di tre mesi (art. 485 cod.civ.). Si soggiunge che, in ogni caso, si sarebbe dovuto . ritenere che il Comune era succeduto legittimamente nell'eredità del RI. I due motivi sono parzialmente fondati. Il Comune con la sua comparsa di risposta depositata in Tribunale propose domanda riconvenzionale diretta ad accertare, in contrasto con la pretesa fatta valere dalle controparti con la citazione, che era il titolare dell'intera somma di denaro depositata sul libretto bancario perché di questa, secondo il suo assunto, il proprietario esclusivo M E SUPA T R O C era stato IG RI di cui era l'unico erede. Nel corso dello stesso giudizio di primo grado la BO e la NI, con memoria del 14 febbraio 1995 - la cui lettura è stata eseguita da questa Corte essendosi denunziato un vizio processuale - si opposero all'accoglimento di tale domanda, "deducendo il mancato compimento dell'inventario, da parte del Comune, nel termine perentorio di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione dell'eredità". E il Tribunale, in accoglimento di questa * specifica contestazione, dichiarò l'incapacità a succedere del Comune nell'eredità del RI osservando nella sua pronuncia che: "Non vi era alcuna prova in atti che il Comune avesse ottemperato all'obbligo previsto nel termine prefissato, né il convenuto aveva contestato di avere provveduto all'incombente solo in data 21.7. 1993, laddove l'accettazione era intervenuta in data 19.3.1993". Con la sentenza di appello la perdita del diritto all'eredità è stata invece dichiarata per avere l'Ente pubblico fatta la dichiarazione di accettazione il 20 maggio 1994, dopo i quaranta giorni dal compimento dell'inventario risalente al 21 luglio dell'anno precedente (art. 487 ult.comma cod.civ.). Ora, la Corte d'appello, mentre ha correttamente ritenuto che la richiesta di declaratoria di incapacità del Comune a succedere nell'eredità, pur se improponibile. come domanda, era, però, ammissibile come eccezione diretta a paralizzare la pretesa riconvenzionale del convenuto, e sotto tale profilo, deve escludersi che l'esame di tale eccezione, da parte dei giudici del merito, si sia risolto nella violazione dello art. 112 del codice di procedura civile;
è incorsa, invece, nel vizio di estrapetizione 4 E SUPRE T R O C quando ha dichiarato che il Comune aveva perduto il diritto di accettare l'eredità per una omissione (mancata accettazione dell'eredità nel termine di quaranta giorni dal compimento dell'inventario) diversa da quella rilevata dalle controparti e accertata dal Tribunale (mancata redazione dell'inventario nel termine di tre mesi). Detto vizio sussiste, infatti, ogni qual volta il giudice, come si è verificato, nella specie, ponga a • base della sua decisione fatti positivi o negativi estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi ) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della sua domanda. Pertanto devono accogliersi i primi due motivi del ricorso, deve cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi la causa per un nuovo esame ad altra sezione della stessa Corte d'appello, la quale dovrà esaminare la questione dell'incapacità a succedere del Comune nell'eredità del RI (legittimazione ad causam) con riferimento esclusivo . al fatto omissivo eccepito dalle controparti nella memoria del 14 febbraio 1995, e in ordine al quale soltanto l'Ente pubblico aveva proposto i primi due motivi di gravame. Gli altri motivi restano tutti assorbiti. Sulle spese di questo giudizio provvederà il Giudice di rinvio. P. T. M. La Corte accoglie, per quanto di ragione, i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ad altra * sezione della Corte d'appello di Torino.
5. SUPE M A NOIZY Roma 28 febbraio 2001. Il presidente Il consigliere estensore. (dott.F Pontorieri) (dott. A. Vella) IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania hoooo SITATO MAG. 2007 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 290000 IL CANCELLIERE C1 UFFICIO DELLE BE Registrato in det OTT. 2001 047714 22 200.000 al n. DU TA (lire Jerrizi p. Dirigento A (D.ssa Aila Grazia Il Responsabile Servich A udion (Dr. M. BACCUZHINY