Sentenza 9 aprile 2008
Massime • 1
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) la condotta del pubblico ufficiale che renda un'attestazione difforme dalla realtà nell'esercizio di una potestà certificativa inerente all'esercizio delle funzioni istituzionalmente attribuitegli. Ne deriva che ai fini della configurabilità del delitto in questione occorre che l'attestazione resa dal pubblico ufficiale (nella specie apposizione del timbro datario) rientri tra le attribuzioni proprie del profilo professionale di sua pertinenza, nell'ambito dell'ufficio di appartenenza. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha confermato l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 479 cod. pen., nei confronti di un dirigente tecnico regionale in servizio presso l'ufficio di gabinetto del Presidente della Regione - per avere, su istigazione di altro dipendente regionale, apposto timbri d'ufficio e averli siglati, in modo da non far risultare pervenute in data successiva due istanze di aspettativa e di annullamento di timbrature di presenza, al fine di non far apparire sussistente la causa di ineleggibilità dipendente dall'inosservanza della richiesta di aspettativa con il prescritto anticipo - senza verificare se l'apposizione del timbro datario rientrasse tra le attribuzioni professionali di pertinenza dell'imputato, nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Regione, e senza verificare le funzioni che egli esercitava in concreto e i rapporti istituzionali tra l'esercizio di tali funzioni e quelle proprie dell'ufficio di protocollo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2008, n. 30314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30314 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 09/04/2008
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1682
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo ON - Consigliere - N. 39953/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA AS, N. IL 20/08/1961;
2) CE IO, N. IL 09/11/1956;
avverso la SENTENZA del 28/05/2007 CORTE DI APPELLO di PALERMO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi;
Uditi i difensori Avv.ti Coppi Franco e Bertorotta Francesco per CE e Avv.ti Borzone Renato e Lo Re Vincenzo per IT. FATTO
Con sentenza in data 28 maggio 2007 la Corte d'Appello di Palermo, sostanzialmente confermando (salvo concessione del beneficio della non menzione) la decisione assunta dal locale Tribunale in composizione monocratica, ha riconosciuto AS IT e ON CE responsabili del delitto di concorso in falsità ideologica in atto pubblico;
ha quindi tenuto ferma la loro condanna alle pene di legge, unitamente al rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile.
In fatto era emerso che il CE, dirigente tecnico della Regione Siciliana in servizio presso l'ufficio di gabinetto del Presidente, su istigazione del IT, assistente contabile e dipendente della Regione, avesse apposto timbri d'ufficio da lui siglati, attestanti date di ricezione a protocollo non rispondenti alla realtà, in modo da far risultare pervenute rispettivamente il 21 maggio 2001 un'istanza di aspettativa senza assegni per motivi elettorali e l'1 giugno 2001 un'istanza di annullamento di timbrature di presenza, mentre tali istanze erano state presentate in date successive: ciò al fine di non far apparire la causa di ineleggibilità dipendente dalla mancata richiesta di aspettativa col prescritto anticipo di trenta giorni rispetto alla consultazione elettorale. Hanno proposto separati ricorsi per Cassazione gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, ciascuno sulla base di tre motivi. Col primo motivo il IT, denunciando contraddittorietà e illogicità della motivazione, ripropone l'assunto secondo cui non sarebbe stato possibile falsificare la data di ricezione a protocollo senza por mano ad alterazioni nel relativo registro, il quale era invece risultato integro.
Col secondo motivo lamenta, siccome illegittimo, il diniego dell'acquisizione di un documento, costituito dalla domanda di aspettativa di altro candidato, cui attribuisce significativa valenza ai fini di provare la prassi invalsa di apposizione del doppio timbro e il carattere "fisiologico" di un distacco temporale Ira la data del timbro datario e la protocollazione.
Col terzo motivo lo stesso ricorrente ribadisce la propria tesi riguardante l'innocuità del falso, col sostenere che il timbro datario non incideva giuridicamente sull'efficacia del documento e doveva quindi ritenersi tamquam non esset.
Da parte sua il CE, col primo motivo, deduce l'insussistenza del reato di falso in atto pubblico in relazione alla natura privatistica delle istanze inerenti al rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza.
Col secondo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri logici impiegati dal giudice di merito per trarre indiziariamente la prova del falso ideologico (anomalia del doppio timbro, ritardo anomalo tra data di arrivo e protocollazione, rientro in ufficio del IT dal 28 al 31 maggio 2001, inconciliabilità della domanda di aspettativa elettorale rispetto al congedo ordinario per tutto il mese di giugno).
Col terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta omessa disamina della linea difensiva basata sull'ipotesi di induzione in errore e, comunque, sulla mancanza di dolo.
Vi è agli atti una memoria con nuovi motivi, presentata dalla difesa del ricorrente IT.
DIRITTO
In esito alla disamina dei ricorsi, ritiene la Corte che la sentenza impugnata non si sottragga a censura sotto un profilo di eminente rilievo.
L'imputazione di falsità ideologica in atto pubblico, ex art. 479 c.p., ha un suo imprescindibile presupposto oggettivo nel fatto che il pubblico ufficiale renda un'attestazione difforme dalla realtà nell'esercizio di una potestà certificativa inerente all'esercizio delle funzioni istituzionalmente attribuitegli.
In tanto, dunque, può ritenersi che il CE (e con lui il IT, a titolo di concorso per istigazione) sia incorso nel delitto ascrittogli, in quanto possa affermarsi che l'apposizione del timbro datario rientrava fra le attribuzioni proprie del profilo professionale di sua pertinenza, nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Regione Siciliana.
Dalla sentenza impugnata è dato apprendere soltanto che il CE rivestiva, all'interno di ufficio di appartenenza, la qualità di dirigente tecnico;
ma nulla di più è dato sapere in ordine alle funzioni da lui esercitate in concreto, ne' ai rapporti istituzionali fra l'esercizio di dette funzioni e quelle proprie dell'ufficio di protocollo.
È mancata, in sostanza, da parte del giudice di merito la necessaria indagine sulla struttura e sulle modalità di funzionamento dell'ufficio di gabinetto, così come sulla posizione dell'imputato nell'organizzazione gerarchica di esso: il che era particolarmente necessario, sia al fine di verificare se l'apposizione di quel timbro corrispondesse all'esercizio di una funzione certificativa, sia se detta funzione facesse effettivamente capo al CE. Sotto altro aspetto l'approfondimento del tema avrebbe consentito di verificare la fondatezza - o meno - dell'assunto propugnato dalla difesa del IT, secondo cui il timbro datario utilizzato in concreto, a differenza di quello proprio dell'ufficio di protocollo (recante anche un numero progressivo), sarebbe stato del tutto inidoneo ad influire sull'attestazione della data di presentazione del documento: con la conseguenza per cui, nell'ottica del gravame, il falso eventualmente commesso sarebbe da ricondurre alla tipologia del cosiddetto "falso innocuo" e andrebbe esente da pena. La sentenza impugnata, che non ha tenuto conto di quanto suesposto, si rivela inficiata da carenza motivazionale e va, conseguentemente, annullata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'Appello di Palermo.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2008