Sentenza 13 febbraio 2003
Massime • 1
Integra il delitto di furto aggravato dall'abuso di relazioni d'ufficio e non quello di peculato la sottrazione di un bene dall' interno di un pubblico ufficio da persona che per il ruolo che riveste al suo interno non può essere qualificato incaricato di pubblico servizio e non ha il possesso del bene. (Fattispecie relativa ad un commesso di un ufficio giudiziario che aveva sottratto dall'ufficio del magistrato un orologio a pendolo appartenente al Ministero della Giustizia e lo aveva portato a casa propria.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2003, n. 17632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17632 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco ROMANO Presidente
Dott. Francesco SERPICO Consigliere
Dott. Nicola MILO Consigliere
Dott. Carlo PICCININNI Consigliere
Dott. Giorgio COLLA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR NA, nato ad [...] l'[...];
avverso la sentenza 10/10/01 della corte d'Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. G. Viglietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso, previa qualificazione del fatto come furto aggravato ex artt. 625 n. 7 e 61 n. 11 c.p.;
Udito il difensore avv. V. Catanzaro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto e Diritto
La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza 10/10/2001, riformando in parte quella in data 16/6/2000 del Tribunale di Trapani, dichiarava NA IR colpevole del delitto di appropriazione indebita, aggravata dall'abuso di relazione d'ufficio (artt. 646 e 61 n. 11 c.p.), così qualificata l'originaria imputazione di peculato ritenuta in primo grado, e lo condannava, in concorso delle già concesse circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sull'aggravante, alla pena di un mese di reclusione e lire 200.000 di multa, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.
In particolare, al IR, commesso in servizio presso la Pretura di Alcamo, si era addebitato di essersi impossessato, nell'anno 1997, di un orologio a pendolo facente parte dei beni patrimoniali dell'ufficio e regolarmente inventariato.
La Corte distrettuale, dopo avere accertato in punto di fatto che il IR aveva sottratto dalla stanza del Pretore, dove era collocato, l'orologio di proprietà del Ministero della Giustizia e lo aveva portato presso la propria abitazione, riteneva di escludere in capo all'agente la qualità di incaricato di pubblico servizio, date le mansioni meramente materiali svolte, e inquadrava l'addebito, modificando così l'originaria accusa di peculato, convalidata pure dalla sentenza di primo grado, nel paradigma dell'approvazione indebita aggravata.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, giacchè egli non avrebbe mai avuto il possesso, inteso come autonoma disponibilità, dell'orologio, condizione questa indefettibile per la configurabilità del detto reato.
Il ricorso non è fondato.
Ed invero, la doglianza articolata, pur mettendo un positivo apprezzamento, non ha riflessi concreti sulla pronuncia di condanna dell'imputato, la quale deve rimanere ferma, sia pure con la precisazione di cui si dirà in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.
Il IR, per il ruolo che svolgeva nella Pretura di Alcamo, non aveva il possesso dell'orologio a pendolo del quale si appropriò. Il possesso, rilevante ai fini penali, s'identifica, infatti, con una determinazione qualificata consistente nell'esercizio sulla cosa di un potere di fatto autonomo, al di fuori della sfera di vigilanza e di custodia del titolare. Il IR certamente non era consegnatario e custode dei beni mobili in dotazione della Pretura e, quindi, anche dell'orologio in questione, sicchè è concettualmente improponibile una interversio possessionis da parte del predetto. La titolarità del potere di vigilanza e di custodia appartiene al dirigente della cancelleria o ai suoi collaboratori addetti ad un determinato settore, ai quali gli arredi vengono dati in affidamento.
Pur tuttavia, la condotta posta in essere dall'imputato non è penalmente indifferente, ma deve essere ricondotta, sub specie iuris, nello schema del furto su cosa esistente in un pubblico ufficio, con abuso da parte dell'agente delle relazioni d'ufficio (artt. 624, 625 n. 7 e 61 n. 11 c.p.). Al rigetto del ricorso, consegue, di diritto , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come reato di cui agli art. 624, 625 n. 7 e 61 n. 11 c.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 APRILE 2003.