Art. 8.
Alla tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1547, n. 604, sono aggiunte le seguenti voci:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 22 marzo 1954, n. 97 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "la tassa di rilascio e la tassa annuale di cui all' art. 8 della legge 14 marzo 1952, n. 128 , dovute sulla concessione, tanto provvisoria che definitiva, di esercizio di servizi pubblici di linee automobilistiche per il trasporto di persone sono ridotte: ad un quarto per la concessione di autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana e per la concessione di autoservizi di gran turismo qualunque sia la durata; ad un terzo per la concessione di autoservizi ordinari aventi carattere stagionale e frequenza giornaliera, la cui attuazione sia limitata ad un periodo non superiore a quattro mesi; ad un dodicesimo qualora gli autoservizi di cui al precedente capoverso abbiano frequenza non superiore a due giorni alla settimana".
La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "per la concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio o per studenti la tassa di concessione governativa prevista dall' art. 8 della legge 14 marzo 1952, n. 128 , e' dovuta, per ciascun anno di validita' della concessione, nella misura di lire 1000".
La L. 22 marzo 1954, n. 97 ha poi disposto (con l'art. 3) che "la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1953".
Alla tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1547, n. 604, sono aggiunte le seguenti voci:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 22 marzo 1954, n. 97 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "la tassa di rilascio e la tassa annuale di cui all' art. 8 della legge 14 marzo 1952, n. 128 , dovute sulla concessione, tanto provvisoria che definitiva, di esercizio di servizi pubblici di linee automobilistiche per il trasporto di persone sono ridotte: ad un quarto per la concessione di autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana e per la concessione di autoservizi di gran turismo qualunque sia la durata; ad un terzo per la concessione di autoservizi ordinari aventi carattere stagionale e frequenza giornaliera, la cui attuazione sia limitata ad un periodo non superiore a quattro mesi; ad un dodicesimo qualora gli autoservizi di cui al precedente capoverso abbiano frequenza non superiore a due giorni alla settimana".
La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "per la concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio o per studenti la tassa di concessione governativa prevista dall' art. 8 della legge 14 marzo 1952, n. 128 , e' dovuta, per ciascun anno di validita' della concessione, nella misura di lire 1000".
La L. 22 marzo 1954, n. 97 ha poi disposto (con l'art. 3) che "la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1953".