Ordinanza cautelare 13 settembre 2024
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01326/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01456/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1456 del 2024, proposto da ET Di ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele D'Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’ASP – Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Piero Ciarcià, con domicilio eletto presso il proprio studio in Modica;
- l’ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- della deliberazione del Commissario straordinario dell’ASP Ragusa n. 1162 del 25.05.2024, con la quale, limitatamente ai candidati ammessi e non ammessi di cui agli allegati B e C, sono state rettificate le tabelle annesse alla deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASP Ragusa n. 358 del 22.02.2024, che avevano individuato i candidati ammessi e non ammessi in base alla verifica preliminare dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissione alla selezione interna del personale approvata con delibere n. 2457 del 31.10.2023 e 2716 del 7.12.2023 per la progressione verticale a copertura, tra gli altri, di n. 11 posti nel profilo professionale di operatore specializzato autista dall’area del personale di supporto all’area degli operatori, nella parte in cui, per effetto della disposta rettifica, il ricorrente è stato escluso dall’elenco dei candidati ammessi e inserito nell’elenco dei candidati non ammessi;
- del parere dell’ARAN, espressamente richiamato e parzialmente trascritto nella deliberazione del Commissario straordinario dell’ASP Ragusa n. 1162 del 25.05.2024, non prima conosciuto, con il quale l’ARAN afferma che “ai fini della progressione tra le aree in prima applicazione di cui all’art. 21 del CCNL comparto sanità triennio 2019-2021… nei 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza sono computabili solo i periodi lavorativi resi da lavoratori nell’ambito di un precedente rapporto lavorativo a tempo determinato di diritto pubblico con mansioni del medesimo profilo e categoria con la medesima azienda o ente che li ha poi assunti a tempo indeterminato nel profilo corrispondente…”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASP di Ragusa e dell’ARAN;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il dott. DI PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- in data 4 marzo 2026 parte ricorrente ha depositato dichiarazione di non aver più interesse al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
- con memoria depositata il 16 marzo 2026, l’ASP ha chiesto di prendere atto di tale dichiarazione, con condanna del ricorrente alle spese processuali in favore dell’ASP, per essere il ricorso privo di fondamento e meritevole di integrale rigetto anche nel merito;
- all’udienza pubblica del 16 aprile 2026 la causa è stata trattata e trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- le spese di lite possano essere compensate, essendo stato il ricorso originato dalla rettifica, operata con l’impugnata deliberazione commissariale, di precedente deliberazione commissariale, con conseguente variazione della posizione del ricorrente, nell’ambito della procedura di cui si tratta, da ammesso a non ammesso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP GG, Presidente
DI PA, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| DI PA | EP GG |
IL SEGRETARIO