CASS
Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2024, n. 14450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14450 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: KONE NOUHAN, nato il [...] avverso l'ordinanza del 17/11/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NICOLA LETTIERI, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le note difensive dell'Avv. Filippo Brianni, che ha replicato alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale e ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14450 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 01/03/2024 Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso l'ordinanza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di UH NE, avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale della medesima città ha disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 624 bis, secondo comma, e 337 cod. pen. Secondo la prospettazione accusatoria, l'imputato, dopo aver strappato le chiavi dell'auto dalle mani di BI RE, in seguito a un diverbio con lo stesso, si allontanava a bordo della vettura, per poi essere fermato, pochi minuti dopo, dalle forze dell'ordine, in seguito a un inseguimento da parte delle stesse con dispositivi luminosi e sirene, nel corso del quale l'indagato aveva guidato con modalità tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità. Dopo circa un quarto d'ora dall'ascritto furto con strappo, il ON, all'esito dell'inseguimento, veniva tratto in arresto. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, col primo dei quali si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 624 bis, secondo comma, e 337 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto legittimo l'arresto dell'indagato, sebbene mancassero, nel caso di specie, sia la flagranza del reato sia la cd. quasi flagranza, posto che i Carabinieri sono intervenuti a distanza di circa trenta minuti dall'ipotizzato reato, rintracciando il ON solo sulla scorta delle indicazioni ricevute dal denunciante e, pertanto, senza un'autonoma percezione della condotta illecita. Oltre alla violazione di legge in relazione all'art. 624 bis, secondo comma, cod. pen., sarebbe poi palese l'illogicità sottesa alla qualificazione del fatto nei termini previsti dal citato articolo. Nel caso in esame, infatti, mancherebbe l'elemento soggettivo dell'ascritto reato, sia per essersi l'indagato soltanto impossessato del bene, ma non per trarne profitto, sia perché, pur avendo non soltanto a disposizione un garage in cui occultare l'auto, ma anche il tempo per procedere all'ascondimento della stessa, il ON non aveva operato in tal senso, tanto che aveva proceduto in direzione opposta a quella del suo garage. Infine, l'aver ritenuto che l'indagato sia stato fermato a seguito di un inseguimento durato circa 15 minuti è frutto di una ricostruzione errata, mancando -nelle strade in cui è stato fermato il ricorrente- lo spazio materiale per dar luogo a un inseguimento, ciò che sarebbe peraltro dimostrato dall'assenza di segni d'arresto sull'asfalto. Pertanto, alcuna resistenza a pubblico ufficiale è ascrivibile al ON, il quale ha deciso spontaneamente di fermarsi, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale nell'impugnata ordinanza. 2.1 Col secondo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. c) e 292, comma 2, del codice di rito, nonché vizio di motivazione, per la mancata, effettiva analisi del concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato, affermato in maniera asseverativa e con riferimento a un unico, lontano precedente, seppur specifico, risalente al lontano 2014. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché note difensive in replica alle stesse, a firma dell'Avv. Filippo Brianni, che conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, limitatamente alle esigenze cautelari. 2. Il primo motivo è, nel suo complesso, infondato. Sono innanzitutto inconferenti i rilievi sulla mancata ricorrenza delle condizioni di flagranza e di quasi-flagranza giustificative dell'arresto, dal momento che oggetto dell'impugnativa è l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha esaminato le critiche indirizzate al provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere. L'ordinamento processuale, infatti, prevede che l'ordinanza di convalida dell'arresto - provvedimento distinto da quello che dispone le misure cautelari - sia impugnato non dinanzi al Tribunale, ma direttamente con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. pen. Fuori fuoco sono, inoltre, le censure difensive volte a contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di furto attraverso l'argomento del mancato ascondimento dell'auto nel garage a disposizione del ON;
come descritto, ancorché in estrema sintesi dal Tribunale, risulta che l'indagato abbia strappato le chiavi dalle mani del proprietario, per poi allontanarsi con l'auto appartenente allo stesso. Infatti, il non avere occultato il veicolo non incide sulla condotta di impossessamento del bene, ossia di realizzare, sia pure per un periodo di tempo circoscritto di un'autonoma signoria sul bene (v., sul principio generale, Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 - 0). Non vi sono dunque margini per contestare l'obiettività della condotta, seppure causata (secondo quanto risulta dalla versione fornita dal proprietario dell'auto, BI RE in sede di denuncia) da un precedente diverbio originato dall'accusa rivolta dal ON al RE di avergli scattato delle fotografie. E, infatti, a quest'ultimo riguardo, secondo quanto infine chiarito dalle Sezioni Unite, nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 - 01). Quanto poi al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., le generiche considerazioni del ricorso non riescono a scardinare le puntuali risultanze valorizzate dall'ordinanza impugnata rivelatrici della condotta dell'indagato finalizzata, attraverso una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, a ostacolare concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 - 01). secondo motivo è, come anticipato, fondato. Contrariamente a quanto asseverativamente affermato dal Tribunale, dalla motivazione dell'impugnato provvedimento non è dato desumere la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione criminosa, tanto più ove si consideri l'unicità del risalente (2014) precedente specifico. Anche il carattere atipico e occasionale dell'ipotizzato reato di furto con strappo -generato, come anticipato, da un diverbio - avrebbe dovuto indurre il Tribunale a una più accurata analisi della fattispecie concreta e una conseguente più meditata valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative. Deve a tal proposito ricordarsi che, alla stregua della ormai ferma giurisprudenza più recente di questa Corte in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01; in tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto (fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, né tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata. (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508 - 01).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 01/03/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NICOLA LETTIERI, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le note difensive dell'Avv. Filippo Brianni, che ha replicato alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale e ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14450 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 01/03/2024 Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso l'ordinanza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di UH NE, avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale della medesima città ha disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 624 bis, secondo comma, e 337 cod. pen. Secondo la prospettazione accusatoria, l'imputato, dopo aver strappato le chiavi dell'auto dalle mani di BI RE, in seguito a un diverbio con lo stesso, si allontanava a bordo della vettura, per poi essere fermato, pochi minuti dopo, dalle forze dell'ordine, in seguito a un inseguimento da parte delle stesse con dispositivi luminosi e sirene, nel corso del quale l'indagato aveva guidato con modalità tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità. Dopo circa un quarto d'ora dall'ascritto furto con strappo, il ON, all'esito dell'inseguimento, veniva tratto in arresto. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, col primo dei quali si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 624 bis, secondo comma, e 337 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto legittimo l'arresto dell'indagato, sebbene mancassero, nel caso di specie, sia la flagranza del reato sia la cd. quasi flagranza, posto che i Carabinieri sono intervenuti a distanza di circa trenta minuti dall'ipotizzato reato, rintracciando il ON solo sulla scorta delle indicazioni ricevute dal denunciante e, pertanto, senza un'autonoma percezione della condotta illecita. Oltre alla violazione di legge in relazione all'art. 624 bis, secondo comma, cod. pen., sarebbe poi palese l'illogicità sottesa alla qualificazione del fatto nei termini previsti dal citato articolo. Nel caso in esame, infatti, mancherebbe l'elemento soggettivo dell'ascritto reato, sia per essersi l'indagato soltanto impossessato del bene, ma non per trarne profitto, sia perché, pur avendo non soltanto a disposizione un garage in cui occultare l'auto, ma anche il tempo per procedere all'ascondimento della stessa, il ON non aveva operato in tal senso, tanto che aveva proceduto in direzione opposta a quella del suo garage. Infine, l'aver ritenuto che l'indagato sia stato fermato a seguito di un inseguimento durato circa 15 minuti è frutto di una ricostruzione errata, mancando -nelle strade in cui è stato fermato il ricorrente- lo spazio materiale per dar luogo a un inseguimento, ciò che sarebbe peraltro dimostrato dall'assenza di segni d'arresto sull'asfalto. Pertanto, alcuna resistenza a pubblico ufficiale è ascrivibile al ON, il quale ha deciso spontaneamente di fermarsi, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale nell'impugnata ordinanza. 2.1 Col secondo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. c) e 292, comma 2, del codice di rito, nonché vizio di motivazione, per la mancata, effettiva analisi del concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato, affermato in maniera asseverativa e con riferimento a un unico, lontano precedente, seppur specifico, risalente al lontano 2014. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché note difensive in replica alle stesse, a firma dell'Avv. Filippo Brianni, che conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, limitatamente alle esigenze cautelari. 2. Il primo motivo è, nel suo complesso, infondato. Sono innanzitutto inconferenti i rilievi sulla mancata ricorrenza delle condizioni di flagranza e di quasi-flagranza giustificative dell'arresto, dal momento che oggetto dell'impugnativa è l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha esaminato le critiche indirizzate al provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere. L'ordinamento processuale, infatti, prevede che l'ordinanza di convalida dell'arresto - provvedimento distinto da quello che dispone le misure cautelari - sia impugnato non dinanzi al Tribunale, ma direttamente con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. pen. Fuori fuoco sono, inoltre, le censure difensive volte a contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di furto attraverso l'argomento del mancato ascondimento dell'auto nel garage a disposizione del ON;
come descritto, ancorché in estrema sintesi dal Tribunale, risulta che l'indagato abbia strappato le chiavi dalle mani del proprietario, per poi allontanarsi con l'auto appartenente allo stesso. Infatti, il non avere occultato il veicolo non incide sulla condotta di impossessamento del bene, ossia di realizzare, sia pure per un periodo di tempo circoscritto di un'autonoma signoria sul bene (v., sul principio generale, Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 - 0). Non vi sono dunque margini per contestare l'obiettività della condotta, seppure causata (secondo quanto risulta dalla versione fornita dal proprietario dell'auto, BI RE in sede di denuncia) da un precedente diverbio originato dall'accusa rivolta dal ON al RE di avergli scattato delle fotografie. E, infatti, a quest'ultimo riguardo, secondo quanto infine chiarito dalle Sezioni Unite, nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 - 01). Quanto poi al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., le generiche considerazioni del ricorso non riescono a scardinare le puntuali risultanze valorizzate dall'ordinanza impugnata rivelatrici della condotta dell'indagato finalizzata, attraverso una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, a ostacolare concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 - 01). secondo motivo è, come anticipato, fondato. Contrariamente a quanto asseverativamente affermato dal Tribunale, dalla motivazione dell'impugnato provvedimento non è dato desumere la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione criminosa, tanto più ove si consideri l'unicità del risalente (2014) precedente specifico. Anche il carattere atipico e occasionale dell'ipotizzato reato di furto con strappo -generato, come anticipato, da un diverbio - avrebbe dovuto indurre il Tribunale a una più accurata analisi della fattispecie concreta e una conseguente più meditata valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative. Deve a tal proposito ricordarsi che, alla stregua della ormai ferma giurisprudenza più recente di questa Corte in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01; in tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto (fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, né tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata. (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508 - 01).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 01/03/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente