Sentenza 14 maggio 2015
Massime • 2
Il reato di false dichiarazioni sulla identità o sulle qualità personali proprie o altrui può configurarsi anche in presenza di dichiarazioni implicite, allorquando il possesso di determinate qualità personali costituisca il presupposto necessario ed indefettibile della dichiarazione espressa resa al pubblico ufficiale. (Nella fattispecie la S.C. ha escluso la configurabilità del reato, ritenendo che l'asseverazione innanzi al cancelliere della perizia estimatoria di un terreno non presupponesse necessariamente il possesso della qualità di ingegnere abilitato).
In tema di falsità documentali, ai fini dell'integrazione del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, il quale, tuttavia, non può essere considerato in "re ipsa", in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo.
Commentari • 7
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile (Sez. 3, 2511/2015). In tema di falsità documentale commessa dal pubblico ufficiale, ai fini dell'individuazione di tale qualifica occorre, avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., ma ai caratteri propri dell'attività …
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La massima In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la …
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La massima Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. …
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Si sottopone all'attenzione dei lettori questa pronuncia del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli (Dott. Di Cataldo) che affronta il tema della configurabilità del reato previsto e punito dall'art. 483 c.p. Corte appello Napoli (GM Di Cataldo) sez. III, 07/03/2022, (ud. 25/02/2022, dep. 07/03/2022), n.1804. Svolgimento del processo Con decreto di citazione a giudizio (...) veniva tratta innanzi al Giudice Monocratico di Napoli per rispondere dei reati lei ascritti, così come indicati in rubrica. All'udienza del 26 ottobre 2020, proveniente da rinvio dal 27 aprile 2020 disposto per emergenza COVID, verificata la regolare instaurazione del rapporto processuale ed aperto il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2015, n. 30862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30862 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente - del 14/05/2015
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 2377
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere - N. 3160/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di TA RO, n. a Moncalieri il 14/06/1979;
PI LI, n. a Ciriè il 03/10/1958;
CA BE, n. a Torino il 26/06/1952;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 08/04/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. BALDI Fulvio che ha concluso per il rigetto;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia di PI e CA, Avv. Chicco P., che si è riportato ai motivi. RITENUTO IN FATTO
1. Di TA RO, PI LI e CA BE hanno proposto altrettanti ricorsi avverso la sentenza in data 08/04/2014 della Corte d'Appello di Torino che, riformandola per il resto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 26/01/2012 di condanna di Di TA RO per il reato ex art. 483 c.p. sub d), limitatamente a quanto commesso in data 15/01/2008, di PI LI e CA BE per i reati ex artt. 481, 56, 48 e 480 c.p. sub e) e per il reato ex art. 348 c.p. suo e) limitatamente alle condotte successive al 04/08/2006, nonché di PI LI per il reato ex art. 496 c.p. sub g) dell'imputazione.
2.Con un unico motivo Di TA RO lamenta che la Corte d'Appello, nel ritenere fondato il falso contestatogli al capo d) limitatamente alla condotta del 15/01/2008 (e consistente nell'essersi dichiarato, in richiesta di permesso a costruire, proprietario in quanto amministratore unico della OG Srl, del terreno interessato dai lavori, in realtà già venduto alla CA Spa per effetto del contratto di lease-back stipulato), si sia limitata, nel confutare l'assunto difensivo secondo cui l'imputato nulla sapeva del trasferimento del fondo a terzi intervenuto nel frattempo, ad accertare la violazione dei doveri di vigilanza e controllo che gli incombevano quale amministratore senza considerare che amministratore di fatto era Di TA DO;
ma tale assunto è inconferente in quanto incentrato sull'ipotesi, diversa dalla presente, di concorso dell'amministratore di diritto con l'amministratore di fatto per il reato commesso da questi;
nel caso invece di reato imputato direttamente all'amministratore di diritto è necessario provare la sussistenza del dolo del reato a lui contestato. Nè la mera violazione dei doveri di vigilanza e controllo sulla gestione della società è di per sè penalmente sanzionata. Di qui la necessità che la Corte pronunciasse sentenza di assoluzione essendo il falso stato dovuto a mera colpa.
3. Con un primo motivo PI LI lamenta quanto al fatto sub e) (in relazione alla falsa dichiarazione circa la preesistenza sul terreno contraddistinto dal fg. 1419 part. 181 di un fabbricato in muratura a due piani fuori terra ad uso deposito in luogo di una preesistente semplice tettoia metallica), l'inosservanza di legge, l'illogicità di motivazione e il travisamento della prova e del fatto storico. In particolare la Corte d'appello ha fondato la responsabilità sulla ritenuta formazione e sottoscrizione di planimetrie riproducenti uno stato dei luoghi non corrispondente alla realtà essendo state anche allegate fotografie ritraenti un fabbricato sito su un diverso mappale ed appartenente ad altro proprietario. Tuttavia la Corte non avrebbe tenuto in alcuna considerazione la circostanza dirimente per cui i due mappali, già contigui, sono divenuti, a seguito del rogito del giugno 2007, un'unica proprietà. Inoltre non vi sarebbe stata alcuna alterazione della realtà posto che in quei luoghi il fabbricato c'era, è stato abbattuto per errore, il Comune lo ha ritenuto ricostruibile e pertanto il fabbricato è stato ricostruito nell'ambito della nuova proprietà, posto che i due mappali erano nel frattempo diventati uno solo per fusione. Quanto alla pretesa volontà dell'imputato di indurre in errore il personale tecnico del Comune e di ottenere il rilascio del permesso per la manutenzione straordinaria, egli è caduto in errore per effetto delle inesattezze contenute nelle perizie dell'ingegnere Negri. Tutti gli errori, anche se non scusabili, porterebbero al più a ritenere un'eventuale responsabilità colposa incompatibile con i reati di falso.
3.1. Con un secondo motivo lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, l'illogicità della motivazione e il travisamento del fatto storico e delle prove in relazione al reato di cui al capo e) per avere abusivamente esercitato la professione di ingegnere. La Corte territoriale ha affermato non avere l'imputato mai conseguito la laurea in ingegneria e l'iscrizione all'albo nazionale degli ingegneri;
tuttavia PI ha conseguito la laurea in ingegneria presso l'Universitè d'Antanarivo, Ecole Superior Polytechnic, come dimostrato dal relativo certificato di conseguimento del titolo, dal certificato relativo al numero di esami sostenuti e dei relativi voti ottenuti oltre che da un numero consistente di annuari, carta intestata dell'Università e riviste. Anche il numero 24467 ritenuto non corrispondere ad alcun iscritto presso l'ordine professionale di Torino e riportato sul timbro in possesso dell'imputato, fa invece riferimento all'albo europeo a cui PI risulta iscritto. Dunque, nessuna contraffazione del timbro, considerata anche la forma quadrata dello stesso diversa da quella tonda tipica del timbro dell'ordine provinciale degli ingegneri, è stata posta in essere. Inoltre frutto di travisamento è l'affermazione secondo cui l'imputato avrebbe accompagnato il compimento di atti di competenza dell'ingegnere con modalità tali, per continuità, onerosità ed organizzazione, da creare l'apparenza di un'attività professionale svolta con competenze specifiche da persona regolarmente abilitata;
infatti l'imputato è semplicemente il titolare dello studio Archidea ma non ha mai svolto le attività proprie di quella professione, muovendosi dietro l'attività dello studio una pluralità di soggetti abilitati o adibiti a mansioni indispensabili per lo svolgimento dell'incarico professionale. L'imputato, oltre ad essere il titolare dello studio, si occupava di reperire clienti e mantenere i rapporti con questi e di altre funzioni imprenditoriali;
di fatto l'imputato non ha compiuto alcun atto riservato, non ha disegnato, non ha fatto progetti, ma ha cercato e mantenuto i contatti con la clientela e con gli uffici.
3.2.Con un terzo motivo lamenta, in relazione al reato di cui al capo g) (per avere in sede di identificazione avanti al cancelliere del Tribunale di Torino in occasione di asseverazione di giuramento quale perito, reso mendaci dichiarazioni in merito alla propria qualità di ingegnere), l'inosservanza della legge penale, l'illogicità della motivazione e il travisamento del fatto storico e delle prove;
evidenzia che la asseverazione è procedura posta in essere allo scopo di conferire valore legale a un documento e al suo contenuto, redatto dallo stesso soggetto che richiede l'asseverazione e il giuramento prestato dinanzi al pubblico funzionario riguarda l'autenticità delle dichiarazioni contenute nei documenti e nelle perizie ma non riguarda in alcun modo la documentazione delle proprie qualità professionali;
del resto, la stima dei terreni e case non è un'attività riservata e dunque non si comprende perché l'imputato non potesse giurare in ordine ad esse. Sicché, non richiedendo la norma di legge, quanto alì asseverazione, di provare le proprie qualità personali, nessun reato di false dichiarazioni sull'identità o sulle qualità personali proprie sarebbe stato posto in essere.
3.3. Con un ultimo motivo lamenta l'inosservanza della legge penale e la illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non potendo il diniego essere fondato sul silenzio o sull'assenza dal processo dell'imputato quali indici di elevata capacità delinquenziale.
4. Con un primo motivo CA BE lamenta, quanto al fatto sub e), l'inosservanza di legge, l'illogicità di motivazione e il travisamento della prova e del fatto storico. In particolare la Corte d'appello ha fondato la responsabilità sulla ritenuta formazione e sottoscrizione delle planimetrie riproducenti uno stato dei luoghi non corrispondente alla realtà essendo state anche allegate fotografie ritraenti un fabbricato sito su un diverso mappale ed appartenente ad altro proprietario. Tuttavia la Corte non avrebbe tenuto in alcuna considerazione la circostanza dirimente per cui i due mappali, già contigui, sono divenuti, a seguito del rogito del giugno 2007, un'unica proprietà. Inoltre, non vi sarebbe stata alcuna alterazione della realtà posto che in quei luoghi un fabbricato c'era, è stato abbattuto per errore, il Comune lo ha ritenuto ricostruibile e pertanto il fabbricato è stato ricostruito nell'ambito della nuova proprietà, posto che i due mappali erano nel frattempo diventati uno solo per fusione. Quanto alla pretesa volontà dell'imputato di indurre in errore il personale tecnico del Comune e di ottenere il rilascio del permesso per la manutenzione straordinaria, egli è caduto in errore per effetto delle inesattezze contenute nelle perizie dell'ingegnere Negri. Tutti gli errori, anche se non scusabili, porterebbero al più condurre a ritenere un'eventuale responsabilità colposa incompatibile con i reati di falso.
4.1. Con un secondo motivo lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, illogicità della motivazione e il travisamento del fatto storico e delle prove in relazione al reato di cui al capo e) quanto all'addebitato concorso nel reato di abusivo esercizio della professione da parte di PI. Evidenzia di essere un architetto, dotato quindi del titolo abitativo necessario per firmare qualunque progetto e, insieme a PI LI, di avere fondato lo studio Archidea. I rapporti tra i due sono stati fondati sulla collaborazione professionale secondo motivi, mansioni e capacità proprie atteso che CA si occupava delle attività proprie della professione di architetto, quali la progettazione e i rapporti con la pubblica amministrazione, mentre PI aveva un ruolo manageriale occupandosi del reperimento della clientela e dei rapporti con la stessa. Ciò che rileva ai fini dell'art. 348 c.p. è che sia individuabile un professionista dotato di regolare abilitazione, che possa essere ritenuto responsabile delle attività proprie della professione, ovvero, nella specie, la progettazione e la conformità del progetto alle norme in vigore nello Stato e agli strumenti urbanistici, garanzia che nel caso di specie è stata rispettata proprio per l'esistenza di entrambe le figure. Nella specie è stato provato come tutte le pratiche edilizie venissero seguite e concretamente poste in essere da soggetti abilitati all'esercizio della professione oltre che dallo stesso imputato;
conseguentemente gli era concessa la possibilità di avvalersi dell'ausilio di PI purché quest'ultimo non esercitasse attività riservate all'architetto; di qui la inconfigurabilità di un concorso dell'imputato nell' eventuale attività illecita compiuta da PI.
4.2. Con un terzo motivo lamenta l'inosservanza della legge penale e la illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non potendo il diniego essere fondato sul silenzio o sull'assenza dal processo dell'imputato quali indici di elevata capacità delinquenziale.
4.3. Con memoria del 30/04/2015 PI ha chiesto la sospensione del processo con messa alla prova ex art. 168 ter c.p. come introdotto dalla L. n. 67 del 2014. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Con riguardo al ricorso proposto da Di TA RO, pare di comprendere, dalla sentenza di primo grado (posto che nella sentenza impugnata, che evidentemente ha fatto implicito riferimento alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado, non vi è alcun accenno sul punto), che la condotta illecita, per la quale, all'interno del capo d), è intervenuta conferma della pronuncia di condanna, sia consistita nell'avere, in data 15/01/2008, l'imputato fatto richiesta di "permesso a costruire" (così, infatti, nel capo d'imputazione) ovvero di "d.i.a." (così a pag. 8 della sentenza di primo grado) in qualità di titolare della "OG S.r.l.", società proprietaria dei terreni interessati dai lavori edilizi da effettuare quando, invece, in tale data, la proprietà degli stessi era già passata alla CA, sicché la OG sarebbe stata solo "conduttrice" (vedi sempre pag.8 della sentenza di primo grado). Da ciò sarebbe, dunque, derivata l'integrazione dell'art. 483 c.p. attribuita a Di TA quale amministratore di diritto della stessa OG.
5.1. Ciò posto, a fronte delle doglianze difensive che hanno fatto leva sulla circostanza che l'imputato, non essendo affatto a conoscenza della acquisizione del fondo da parte della CA intervenuta nel frattempo, non avendo seguito direttamente la pratica, affidata all'Ing. Venturino, sarebbe stato in buona fede, sì che, in sostanza, sarebbe mancato il necessario profilo doloso della condotta, la sentenza impugnata ha richiamato, in senso contrario, gli obblighi di vigilanza e di controllo insiti nell'accettazione della carica;
in altri termini, l'essersi l'imputato disinteressato di ogni aspetto della società, avrebbe comportato l'accettazione del rischio logico e giuridico di irregolarità commesse dall'amministratore di fatto. Ora, va però, anzitutto, premesso che tale principio in tanto vale in quanto, come esattamente lamentato dal ricorrente, si tratti di attribuire all'amministratore di diritto una responsabilità a titolo di concorso nella commissione di condotte illecite poste in essere dall'amministratore di fatto posto che, in tanto, evidentemente, ha un senso evocare l'obbligo giuridico di vigilanza e di controllo (dalla cui omissione scaturirebbe un'accettazione delle altrui illiceità ex art. 40 cpv. c.p.) in quanto appunto vi sia una condotta altrui da controllare;
ma, nel caso di specie, la condotta, di natura del resto formale, risulta contestata come direttamente effettuata dal solo Di TA RO, ne', nelle sentenze di merito, risulta in qualche modo delineato, nella presentazione della domanda di permesso a costruire o di d.i.a., un ruolo posto in essere dal padre Di TA RO.
Ne consegue che la Corte territoriale, nel rispondere alle censure dell'appellante, ha impropriamente evocato il dovere di controllo mentre avrebbe dovuto spiegare perché la condotta di attribuzione alla OG della qualità di proprietaria dei terreni sia stata assistita dal necessario dolo.
Questa Corte ha infatti costantemente affermato che, se è vero che ai fini della sussistenza del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, è sufficiente il dolo generico, ciò non comporta, tuttavia, che il dolo possa essere considerato in re ipsa : al contrario, si è sottolineato, esso deve essere sempre rigorosamente provato e deve essere escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro la intenzione dell'agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza di costui, poiché il sistema vigente ignora del tutto la figura del falso documentale colposo (Sez. 5, n. 1963 del 10/12/1999, Veronese e altri, Rv. 216354; Sez. 5, n. 3004 del 13/01/1999, Thaler e altro, Rv. 212939; in tal senso,anche da ultimo, Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 248264). Quanto alla prova, si è aggiunto, il dolo, quale fenomeno interno e soggettivo, si manifesta attraverso segni esteriori, sicché essa resta affidata ai facta concludentia, ossia a quelle modalità estrinseche dell'azione dotate di valore sintomatico;
assume anche rilievo (a volte decisivo), ai fini della prova, l'eventuale scopo perseguito o meno dall'agente, di modo che l'indagine - riservata al giudice di merito - esige che ogni singolo caso sia inquadrato e valutato nella cornice di circostanze concomitanti (Sez. 5, n. 1358 del 16/12/1986, Bosco, Rv. 175031). Nella specie, tale analisi è, però, come detto, del tutto mancata posto che le argomentazioni della Corte hanno riguardato un profilo non pertinente.
6. Venendo ai ricorsi di PI e CA, il primo motivo degli stessi, di contenuto esattamente analogo, e volto a lamentare la intervenuta condanna per il reato di falso ex artt. 481, 56, 48 e 480 c.p. contestato al capo e), va rilevata preliminarmente la intervenuta prescrizione dello stesso, maturata in data 16/05/2015 per decorrenza, dal 27/09/2007, del termine di anni sette e mesi sei cui devono aggiungersi mesi uno e giorni diciannove per sospensione dovuta a rinvio dell'udienza del 14/11/2011 per adesione del difensore all'astensione dalle udienze.
Infatti il motivo di ricorso è infondato con conseguente operatività della prescrizione pur se maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.
La motivazione della Corte, onde argomentare sulla responsabilità di PI per la condotta di falso ex art. 480 c.p. contestata al capo e), ha logicamente evidenziato, come elemento significativo della volontà di trarre in inganno il personale tecnico del Comune deputato a rilasciare permesso a costruire, la circostanza che PI e CA ebbero, in sede di richiesta, ad approfittare delle risultanze dell'integrazione di una perizia dell'Ing. Negri che, per errore, non aveva dato atto della demolizione dei fabbricati in cattivo stato di manutenzione adibiti a spogliatoi, bar ed uffici, in origine esistenti sui terreni OG e figurante come esistenti nella originaria perizia, senza menzionare la tettoia metallica nel frattempo costruita. La sentenza ha infatti posto in evidenza che gli imputati, all'atto della domanda, ebbero a rappresentare, anche mediante la produzione di documentazione fotografica, l'esistenza in loco, al posto della tettoia, di un fabbricato, in realtà ubicato su una proprietà limitrofa, e dalle caratteristiche simili a quello in origine posto sui terreni OG e poi demolito. Sicché, a fronte di tali circostanze, correttamente ritenute inconciliabili, secondo la sentenza impugnata, con un mero atteggiamento colposo, il ricorso, evocando profili di errori non conferenti rispetto alla condotta effettivamente tenuta, appare, come detto, infondato.
7. Quanto al secondo motivo dei ricorsi di PI e CA, avente ad oggetto, per entrambi, la pronuncia di condanna relativamente al reato di cui all'art. 348 c.p. contestato al capo e), lo stesso è manifestamente infondato e dunque inammissibile. Con riguardo a PI, la Corte torinese, nel condividere la sentenza di primo grado, ha posto in rilievo, in primo luogo, in ogni caso, anche al di là della mancanza della laurea in ingegneria, che, secondo l'assunto di PI, sarebbe non rilevabile in forza del titolo ottenuto presso l'Università di Antanarivo, la pacifica mancanza di iscrizione all'albo professionale di per sè del tutto sufficiente ad integrare l'abusività dell'esercizio della professione(da ultimo, sez. 5, n. 646 del 06/11/2013, Tuccio, Rv. 257954); infatti, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, "...la norma incriminatrice dell'art. 348 c.p. trova la propria ratio nella necessità di tutelare l'interesse generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge...il conseguimento di tale titolo, da un lato, presuppone il possesso di altri pregressi titoli e, dall'altro, costituisce a sua volta il presupposto (principale ma non esclusivo) per la iscrizione in appositi albi (relativi ai laureati) o elenchi (diplomati), tenuti dai rispettivi ordini e collegi professionali (enti pubblici di autogoverno delle rispettive categorie, a carattere associativo e ad appartenenza necessaria):
iscrizione che è configurata essa stessa come condizione per l'esercizio della professione. La "abusività" prevista dalla norma penale viene conseguentemente riconnessa, in pratica, alla mancanza della detta iscrizione" ( Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, Cani, Rv. 251819).
In secondo luogo la sentenza ha posto in rilievo l'intervenuto svolgimento, da parte di PI, sia delle attività tipiche dell'ingegnere (la sottoscrizione delle pratiche edilizie e degli atti progettuali), sia delle attività strumentalmente connesse a quelle tipiche poste in essere con modalità di continuità (l'imputato si qualificava come ingegnere con i propri collaboratori con i clienti, funzionari, impiegati e tecnici degli uffici comunali), onerosità e organizzazione (titolarità dello studio Archidea, fondato con CA ed utilizzo di timbro recante il titolo di ingegnere e un fasullo numero di iscrizione all'albo degli ingegneri) tali da creare, in assenza di diverse indicazioni, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da un soggetto regolarmente abilitato secondo la linea interpretative avallata, anche in tal caso, dalle Sezioni Unite della Corte (cfr. Sez. U., n. 11545 del 15/12/2011, Cani, cit.).
A fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a dedurre, inammissibilmente, questioni meramente fattuali (come le circostanze di non avere disegnato o di non avere redatto progetti) peraltro smentite dalla ricostruzione operata dalle sentenze di merito laddove si è evidenziato che egli, appunto, aveva, tra l'altro, a seguire Viter delle pratiche edilizie e a timbrare e firmare le pratiche e gli atti progettuali.
7.1. Quanto a CA, va premesso che questa Corte ha già affermato che concorre nel reato di abusivo esercizio di una professione il geometra che si sia limitato a sottoscrivere un progetto edilizio interamente elaborato da soggetto privo di abilitazione, rendendo in questo modo possibile o più agevole la commissione del reato (Sez. 6, n. 21424 del 12/02/2003, Gizzi, Rv. 225673). Conseguentemente, la Corte territoriale, laddove ha sottolineato che il reato sarebbe stato integrato comunque da CA, pur in mancanza di un concreto suo apporto professionale, perché, pienamente consapevole della mancanza in capo a PI dell'abilitazione professionale di ingegnere, ebbe a firmare e timbrare le pratiche di questi, appare avere fatto corretta applicazione del principio appena ricordato;
e che in capo a CA vi fosse piena consapevolezza della mancanza nel PI dell'abilitazione richiesta risulta dalla sentenza laddove si è sottolineato che l'imputato era già stato sanzionato dall'Ordine degli Architetti nel 2002 per avere firmato in qualità di progettista pratiche in realtà realizzate da PI e per avere consentito che questi utilizzasse il suo timbro professionale, dopo averne schermato il nome. Va infine, per precisione, rilevato come, in relazione a tale reato, non sia maturata alcuna prescrizione :
premesso infatti che, nell'esercizio abusivo della professione, quale reato solo eventualmente abituale, la reiterazione degli atti tipici da luogo ad un unico reato, il cui momento consumativo coincide con l'ultimo di essi, vale a dire con la cessazione della condotta (Sez. 6, n. 15894 del 08/01/2014, Erario, Rv. 260153), va rilevato che, nella specie, mentre per PI gli ultimi atti coincidono con la redazione dei progetti nell'ambito della pratica presso il Comune di Collegno del marzo 2008 e nella denuncia di inizio lavori presentata il 16/07/2008, per CA coincidono con la redazione dei progetti nell'ambito della stessa pratica presso il Comune di Collegno del marzo 2008, sicché, mentre per il primo, tenuto conto della sospensione già ricordata, il termine avrà a scadere il 07/03/2016, per il secondo scadrà invece in data 19/10/2015.
8. Il terzo motivo del ricorso di PI LI, con cui si lamenta che sia stata erroneamente ritenuta l'integrazione del reato di cui all'art. 496 c.p. è invece fondato. Va premesso che al capo g) dell'imputazione è stato contestato a PI di avere, in sede di identificazione avanti al cancelliere del Tribunale di Torino che redigeva il verbale di asseverazione del giuramento di PI quale perito incaricato di procedere alla stima di un terreno edificabile, fatto mendaci dichiarazioni in merito alla propria qualità di ingegnere abilitato dichiarandosi falsamente quale Ing. PI LI iscritto all'Ordine professionale degli Ingegneri Europeo n. 24467.
La Corte d'appello, seguendo il percorso argomentativo già fatto proprio dal Tribunale, ha ritenuto integrato il reato affermando che PI ebbe a dichiarare "al cancelliere di avere bene e fedelmente adempiuto al mandato ricevuto, sottintendendo all'evidenza di avere bene operato nello svolgimento dell'attività professionale risultante dagli stessi atti di cui chiedeva l'asseverazione, in tal modo mentendo sulle proprie qualità professionali". Ciò posto, va anzitutto escluso, sulla base della stessa sentenza impugnata, che il reato di falso per il quale è intervenuta la condanna, sia consistito nell'avere l'imputato reso, come unicamente indicato in imputazione, dichiarazione di essere egli ingegnere iscritto all'Ordine professionale degli Ingegneri Europeo : risulta infatti, a pag. 13 della sentenza, che lo stesso ricorrente ebbe a produrre la documentazione relativa tra l'altro proprio a tale iscrizione senza che la veridicità della stessa sia stata in alcun modo confutata;
tanto che, come appena detto, la stessa sentenza ha ritenuto di ravvisare il reato in altra condotta, ovvero in quella di avere mentito sulle proprie qualità professionali per il fatto di avere dichiarato di avere bene e fedelmente adempiuto al mandato ricevuto.
Ora, al di là della diversità tra quanto contestato e quanto ritenuto in sentenza (diversità che non è stata eccepita dal ricorrente), va rilevato che tale affermazione riposa, nel ragionamento dei giudici, sull'evidente presupposto che la dichiarazione di fedele adempimento del proprio mandato abbia, nella specie, significato, al tempo stesso, una implicita dichiarazione di essere PI, contrariamente al vero, ingegnere libero professionista;
anzi, la sentenza di primo grado aveva testualmente precisato, a pag. 38, che l'imputato, "nel dichiarare davanti al cancelliere, pubblico ufficiale, di avere bene e fedelmente adempiuto un incarico professionale, implicante una particolare abilitazione, implicitamente attestava, contrariamente al vero, di essere ingegnere libero professionista, a nulla rilevando che tale dichiarazione non sia stata eventualmente effettuata in maniera esplicita al momento della compilazione del verbale da parte del cancelliere". I giudici di merito non sembrano però avere adeguatamente considerato che, a fronte della natura "formale" del reato di cui all'art. 496, la cui condotta è testualmente quella di chi "fa mendaci dichiarazioni", la possibilità che una dichiarazione "implicita" integri la previsione in oggetto non può che essere circoscritta, onde non violare il principio di legalità di cui all'art. 25 Cost., al solo caso in cui il possesso di determinate qualità personali sia presupposto necessario della espressa dichiarazione resa al pubblico ufficiale, alla stessa stregua, del resto, di quanto già affermato da questa Corte con riguardo al reato di falsità ideologica in atto pubblico, laddove si è detto che l'ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche alle attestazioni implicite, tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa della attestazione espressa (Sez. 5, n. 7718 del 13/01/2009, Fondazione centro S. Raffaele, Rv. 242569). Ma, nella specie, caratterizzata, per come risulta dagli atti, da asseverazione di una perizia estimatoria di un terreno, tale presupposto appare difettare, non essendo ictu oculi la veste professionale di ingegnere requisito necessario per potere svolgere una siffatta perizia;
di qui, dunque, la erronea conclusione della sentenza impugnata in ordine alla integrazione del reato e la necessità di annullare la stessa perché il fatto non sussiste.
9. Infine, devono essere ritenuti manifestamente infondati i motivi, di contenuto esattamente analogo, svolti da PI e CA (rispettivamente il quarto ed il terzo) in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche : dalla sentenza impugnata emerge con nettezza che il comportamento processuale degli imputati ha assunto nel ragionamento dei giudici un rilievo del tutto secondario, essendo stata in realtà evidenziata "la preoccupante disinvoltura" con la quale gli imputati hanno posto in essere "una sequela di condotte illecite, protratte nel tempo" quale "sicuro indice di elevata capacità delinquenziale"; sicché, in altri termini, correttamente i giudici hanno valorizzato la gravita dei fatti quale uno uno degli indici normativi legittimamente utilizzabili a tal fine (cfr. Sez. 3, n. 11963/11 del 16/12/2010, Picaku, Rv. 249754) mentre in ricorso nulla si dice circa gli elementi che avrebbero dovuto condurre a riconoscere le circostanze attenuanti invocate.
10. Va infine ritenuta inammissibile la richiesta del difensore di PI LI, formulata con memoria, di sospensione del processo e di messa alla prova.
Va infatti rilevato che questa Corte ha, già in due occasioni, affermato che nel giudizio di cassazione l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168 bis c.p., ne' può altrimenti sollecitare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, perché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio (Sez. fer. n. 42318 del 09/09/2014, Valmaggi, Rv. 261096; Sez. fer., n. 35717 del 31/07/2014, Ceccaroni, Rv. 259935).
11. In definitiva, rigettati gli altri motivi di ricorso, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino nei confronti di Di TA RO per le ragioni enunciate sopra al 5.1.; va altresì annullata senza rinvio, nei confronti di PI LI e CA BE quanto al reato di falso di cui al capo c) perché estinto per prescrizione e, con riguardo al solo PI LI, quanto al reato di cui all'art. 486 c.p. di cui al capo g), perché il fatto non sussiste;
la stessa sentenza va poi annullata nei confronti di PI e CA quanto alla rideterminazione della pena per il residuo reato sub e) a carico di entrambi non potendo procedere in tal senso questa Corte atteso che il giudice di primo grado ha ritenuto a suo tempo più grave il reato sub e), oggi dichiarato estinto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Di TA RO con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino;
nei confronti di PI LI senza rinvio in ordine al reato di cui al capo c) perché estinto per prescrizione e al reato di cui al capo g) perché il fatto non sussiste e con rinvio in ordine alla determinazione della pena per il residuo reato di cui al capo e) con rigetto degli altri motivi;
nei confronti di CA BE senza rinvio per il reato di cui al capo e) perché estinto per prescrizione e con rinvio in ordine alla determinazione della pena per il residuo reato di cui al capo e) con rigetto degli altri motivi.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2015