Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2009, n. 7718
CASS
Sentenza 13 gennaio 2009

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La responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio sussiste, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 231 del 2001, anche quando gli stessi reati vengono consumati solo nelle forme del tentativo. (Fattispecie relativa al reato "presupposto" di truffa ai danni dello Stato).

In tema di falsità ideologica, l'ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche alle attestazioni implicite, tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa della attestazione espressa. (Fattispecie relativa a delle schede di dismissione redatte da una struttura sanitaria convenzionata e strumentali ad ottenere il rimborso delle prestazioni effettuate, in cui la Corte ha ritenuto la falsità delle stesse in quanto la veritiera descrizione dei trattamenti somministrati presupponeva la falsa diagnosi delle patologie a cui gli stessi si riferivano).

In tema di responsabilità da reato degli enti, qualora debbano imputarsi al profitto del reato presupposto dei crediti, ancorché liquidi ed esigibili, gli stessi non possono costituire oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, trattandosi di utilità non ancora percepite dall'ente e non ancora sottratte al soggetto danneggiato.

Commentari2

  • 1Elisa Lorenzetto
    https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 2FalsoAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 4 febbraio 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2009, n. 7718
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7718
Data del deposito : 13 gennaio 2009

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