Sentenza 24 marzo 2005
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, adito con richiesta di archiviazione in ragione della particolare tenuità del fatto, disponga la trasmissione degli atti al P.M. per l'acquisizione del consenso della persona offesa, al fine di verificare la mancanza di interesse da parte di quest'ultima alla prosecuzione del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2005, n. 13283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13283 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 24/03/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 410
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 001795/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUDICE DI PACE di MODENA;
nei confronti di:
1) NI LE N. IL 15/03/1965;
avverso ORDINANZA del 01/10/2003 GIUDICE DI PACE di MODENA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. La Corte:
OSSERVA
Con ordinanza in data 1.10.2003, il giudice di pace di Modena, richiesto dal pubblico ministero della archiviazione del procedimento nei confronti di DA LE in ordine al reato di ingiuria, motivata in ragione della particolare tenuità del fatto, ha ordinato la restituzione degli atti all'istante perché acquisisca il consenso della persona offesa sul rilievo "che agli atti non risulta nulla che attesti la mancanza di interesse della p.o. (persona offesa)". Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena propone ricorso avverso il provvedimento denunciandone l'abnormità, atteso che alcuna norma dell'ordinamento processuale richiede il consenso della persona offesa per l'esercizio dell'azione penale e, peraltro, ne deriverebbe una situazione di stallo processuale in difetto di una qualsiasi norma che individui l'autorità che dovrebbe raccogliere un tale non previsto consenso. Il ricorso merita accoglimento. Ai sensi del comma 4 dell'art. 17 del D. LGS. 28.8.2000 n. 274, invero, il giudice di pace, adito con la richiesta di archiviazione, ove non accolga tale richiesta, esaurisce il proprio intervento con la decisione di imporre al pubblico ministero ulteriori indagini, fissando il termine indispensabile per il loro compimento, ovvero direttamente la formulazione dell'imputazione e l'esercizio dell'azione penale (entro dieci giorni); nell'ipotesi in cui la richiesta deduca la particolare tenuità del fatto (ipotesi di archiviazione contemplata al comma 1 del citato art. 17), il decreto di archiviazione è subordinato al difetto di interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento (comma 2 dell'art. 34 del D. LGS. n. 274/2000).
Il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero "per l'acquisizione del consenso della persona offesa" è totalmente estraneo al sistema che non prevede in alcuna norma il consenso della persona offesa quale condizione perché il procedimento penale prosegua;
e, d'altra parte, al pubblico ministero viene imposta una attività di "acquisizione" parimenti non prevista ne' regolata normativamente e, dunque, non praticabile con gli ordinar poteri e strumenti di impulso processuali riservati al pubblico ministero, tanto che gli effetti.
Da ciò deriva, per l'assoluta singolarità, e bene al di là dei limiti dell'error in procedendo (da "confusione concettuale" fra consenso e difetto di interesse della persona offesa) una vera abnormità del provvedimento (nel senso costantemente inteso dal giudice di legittimità: vedi, per tutte, Cass. Sez. Un. 24.11.1999/ 26.1.2000 n. 26, Magnani), sia sotto il profilo strutturale, in quanto si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia sotto il profilo funzionale, perché in ogni caso capace di determinare la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo;
e, in quanto tale, seppure di natura ordinatoria, impugnabile e rimovibile con il sindacato di legittimità. Deve quindi disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento ed ordinarsi la trasmissione degli atti al giudice di pace di Modena per il prosieguo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnato provvedimento ed ordina trasmettersi gli atti al giudice di pace di Modena per il prosieguo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005