Sentenza 3 giugno 2010
Massime • 1
In tema di falsità documentali, ai fini dell'integrazione del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.), l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della "immutatio veri", non essendo richiesto l'"animus nocendi vel decipiendi"; non si tratta, tuttavia, di un dolo in "re ipsa", in quanto deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2010, n. 29764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29764 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 03/06/2010
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1394
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 41361/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AG NN N. IL 21/04/1959;
avverso la sentenza n. 941/2006 CORTE APPELLO di MESSINA, del 18/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore di entrambe le parti civili avvocato Marotta Filippo, anche in sostituzione dell'avvocato Francesco Alba, che ha concluso per la inammissibilità, ed in subordine per il rigetto, del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Favara Massimo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
GO IO, vigile urbano del comune di Caltagirone, è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, in entrambi i gradi di merito - sentenze emesse dal Tribunale di Messina in data 11 luglio 2005 e dalla Corte di Appello della stessa Città in data 18 maggio 2009 - perché giudicato colpevole di due ipotesi di falso in atto pubblico.
In un verbale di contravvenzione per divieto di sosta il ricorrente riferiva che l'auto del Dott. NO, magistrato in servizio presso il Tribunale di Caltagirone, era parcheggiata in uno spazio riservato alle auto di servizio della Polizia Giudiziaria, mentre si trattava di spazio riservato ai veicoli degli uffici giudiziari, come risultante anche dalla cartellonistica stradale esistente. Inoltre tale verbale riportava in calce la sottoscrizione falsificata del vigile urbano CH Emilia.
La Corte di Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, respingeva tutte le tesi difensive, riproposte con il ricorso per cassazione.
Con il ricorso per cassazione, infatti, GO IO deduceva:
1) con riferimento al primo capo di imputazione la erronea interpretazione ed applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 47, 51 e 479 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione.
Spiegava il ricorrente che i giudici dei primi due gradi di giurisdizione avevano accertato la materialità del fatto, ma non la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di falso contestato.
In effetti il fatto si era verificato il 17 ottobre 2001 e, quindi, il ricorrente poteva legittimamente ritenere che fosse già entrata in vigore la ordinanza sindacale n. 288 del 18 ottobre 2001, con la quale era stato modificato il regime di sosta dei veicoli negli spazi considerati.
Inoltre la riserva di uno spazio ai veicoli degli uffici giudiziari - peraltro l'auto privata dell'NO non si sarebbe potuta considerare veicolo di un ufficio giudiziario - appariva in contrasto con la disposizione dell'art. 7 nuovo C.d.S. ritenuta prevalente sulla norma regolamentare dal vigile.
Insomma il fatto rientrerebbe nella previsione dell'art. 47 c.p.p., comma 3, trattandosi di un errore scusabile su una norma extrapenale.
Dopo avere messo in evidenza alcune illogicità nel ragionamento della Corte di merito ed avere definito le argomentazioni contenute in sentenza non solide ne' robuste, il ricorrente si doleva che i giudici del merito non avevano prospettato quale potesse essere il comportamento alternativo esigibile e deduceva altresì la violazione dell'art. 51 c.p., comma 3 per avere agito lo GO nell'adempimento di un dovere.
2) con riferimento al secondo capo di imputazione la erronea interpretazione ed applicazione della legge penale in relazione all'art. 476 ed il vizio di motivazione.
Il ricorrente faceva presente che costituiva una prassi il fatto di indicare nel verbale anche il nominativo del vigile che agiva in coppia con l'accertatore della contravvenzione, come confermato dal comandante Germana, la cui deposizione era stata ignorata dalla Corte di merito.
Il ricorrente si doleva poi che non era stata attentamente valutata la perizia grafologica, che aveva erroneamente escluso che la indicazione CH fosse a stampatello, fatto che avrebbe dovuto portare alla esclusione del dolo.
A supporto delle tesi sostenute il ricorrente richiamava numerosi arresti giurisprudenziali della Suprema Corte.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da GO IO non sono fondati.
È del tutto pacifica la materialità del falso nel verbale di contravvenzione a carico del Dott. NO, perché l'auto di quest'ultimo è stata indicata in sosta, contrariamente al vero, nello spazio riservato alle auto di servizio della polizia giudiziaria, mentre, invece, si trovava nello spazio riservato ai veicoli degli uffici giudiziari.
Sul punto, in effetti, non vi è stata contestazione da parte del ricorrente, fatta salva la notazione, evidentemente irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza del falso contestato, che l'auto dell'NO, ancorché munita di regolare autorizzazione del Presidente del Tribunale, non potesse considerarsi un veicolo dell'ufficio giudiziario.
Il ricorrente ha sostenuto che fosse carente l'elemento psicologico del reato contestato e che potesse ricorrere l'ipotesi dell'errore scusabile.
Sul punto, invece, la motivazione della sentenza impugnata non merita alcuna censura sotto il profilo della legittimità.
Il dolo richiesto per il delitto di cui all'art. 476 c.p. è un dolo generico, che consiste nella consapevolezza della immutatio veri, non essendo richiesto l'animus nocendi vel decipiendi (vedi Cass., Sez. 5^, 13 gennaio - 5 marzo 1999, n. 3004). Non si tratta, però, di un dolo in re ipsa, perché anzi deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente.
Orbene i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi perché, dopo avere messo in evidenza la materialità del fatto così come accertata e come dinanzi descritta, hanno escluso che la falsa annotazione fosse ascrivibile ad una leggerezza dell'agente o ad un errore scusabile su una norma extrapenale. La motivazione sul punto è immune da manifeste illogicità e non è censurabile in sede di legittimità trattandosi di un accertamento di fatto.
In ogni caso va detto che appare meramente affermata, peraltro in termini possibilistici e non di certezza, e per nulla provata la circostanza che lo GO avrebbe agito ritenendo che la nuova ordinanza sindacale fosse già entrata in vigore.
Siffatta affermazione risulta smentita dal fatto che la vicenda si verificò il 17 ottobre 2001, mentre l'ordinanza sindacale n. 288 venne firmata il giorno dopo, ovvero il 18 ottobre 2001. E ciò a prescindere dal fatto che tale circostanza incide ben poco sul fatto contestato perché il vigile accertatore ha in ogni caso il dovere di riportare la verità sul verbale di contravvenzione, verità che in quella occasione risultava essere che l'auto dell'NO fosse parcheggiata nel sito indicato dalla cartellonistica vigente come spazio riservato ai veicoli degli uffici giudiziari.
Del resto è esattamente ciò che altri vigili in quella stessa mattina scrissero nel verbale di contravvenzione elevato a carico di altri magistrati.
Anche il riferimento alla normativa del nuovo codice della strada ha scarso rilievo perché l'art. 7 ha ribadito la competenza esclusiva del sindaco in materia di disciplina dei veicoli su spazi ed aree pubbliche (vedi Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2002, n. 1800), che era esattamente ciò che era stato fatto, come risultava dalla cartellonistica esistente.
La disciplina poteva di sicuro mutare, ma ciò ancora non era accaduto.
Tutto ciò a prescindere dal fatto che il vigile urbano è certamente tenuto al rispetto delle norme del codice della strada, ma deve rispettare ed applicare anche le norme contenute nelle ordinanze sindacali che diano attuazione alle norme del codice della strada. Anche la circostanza che tecnicamente una auto privata di un magistrato non possa essere considerata vettura di ufficio giudiziario appare poco influente sulla questione oggetto del presente procedimento.
Essa, infatti, potrebbe avere rilievo al fine di stabilire se quel magistrato fosse o meno in contravvenzione e se al Presidente del Tribunale spettasse o meno autorizzare il parcheggio dell'auto in quel determinato luogo, ma non ha di sicuro alcun rilievo rispetto alla annotazione falsa contenuta nel verbale di contravvenzione dalla quale risultava che l'auto dell'NO fosse parcheggiata, contrariamente al vero, nello spazio riservato ai veicoli della polizia giudiziaria.
Insomma nel presente processo nessuno ha contestato il potere - dovere del vigile GO di elevare una contravvenzione, fondata o meno che fosse la sua valutazione delle circostanze di fatto e la sua interpretazione dei testi di legge e di regolamento vigenti, ma si è contestato che nella descrizione del fatto sia stata annotata nel verbale una circostanza contraria al vero.
Non c'è evidentemente spazio nel contesto descritto per la invocata esimente di cui all'art. 51 c.p., comma 3. Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
Del pari infondato è il secondo motivo di impugnazione. È rimasto in punto di fatto accertato che il verbale risultava sottoscritto, oltre che dallo GO, dal vigile CH;
tale ultima sottoscrizione era stata apposta dal ricorrente e non dalla interessata.
Il ricorrente ha sostenuto che la indicazione CH fosse a stampatello ed era stata apposta all'unico scopo di fare risultare il nome del vigile che avesse agito in coppia con l'accertatore. Orbene la deduzione risulta smentita dai giudici di merito, i quali hanno affermato che il nome CH non era stato apposto affatto a stampatello e che, quindi, si trattava di una sottoscrizione, falsa perché non apposta dalla CH, a tutti gli effetti.
Si tratta di un accertamento di fatto, operato in base agli esiti di una perizia grafologica ed in quanto tale sottratto alla valutazione di questa Corte di legittimità.
Dall'accertamento che il nome CH non fosse a stampatello discende logicamente che la sottoscrizione non fu per nulla frutto di una leggerezza.
È vero che la prassi vuole che vengano indicati i nomi di tutti i vigili che hanno elevato la contravvenzione, ma tale prassi non prevede affatto che il verbale venga sottoscritto anche con la firma falsa di altro vigile, ne' che vi sia la sottoscrizione di un vigile che non abbia partecipato all'accertamento.
Se davvero fosse esistente una tale prassi, ma i giudici del merito lo hanno escluso, essa sarebbe illegittima e, quindi, non potrebbe essere invocata a propria difesa.
In conclusione nel caso di specie è rimasto accertato che la sottoscrizione CH non fosse stata apposta da tale vigile e che la CH, ancorché facesse parte della squadra dello GO, non partecipò all'accertamento in discussione. Correttamente, pertanto, in base agli accertamenti di fatto indicati ed alle considerazioni svolte, che brevemente sono state riportate, la Corte di merito ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente anche per tale fatto.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento. Il ricorrente è altresì tenuto alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, spese che vanno liquidate in Euro 1.500,00 per ciascuna parte civile, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per ciascuna parte civile, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010