Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2010, n. 29764
CASS
Sentenza 3 giugno 2010

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In tema di falsità documentali, ai fini dell'integrazione del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.), l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della "immutatio veri", non essendo richiesto l'"animus nocendi vel decipiendi"; non si tratta, tuttavia, di un dolo in "re ipsa", in quanto deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2010, n. 29764
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29764
Data del deposito : 3 giugno 2010

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