Sentenza 10 dicembre 1999
Massime • 1
Il dolo nel delitto di falso in atto pubblico non è "in re ipsa". Esso, al contrario, va sempre rigorosamente provato e va escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro l'intenzione dell'agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo previsto nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo. (Nella specie la Corte ha ritenuto trattarsi di una negligente applicazione di una prassi amministrativa erronea, e non di falso, la condotta di un tecnico comunale che in più occasioni compilava un atto di consistenza con l'attestazione, non corrispondente al vero, della presenza del Sindaco).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/1999, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale La Canna Presidente del 10.12.1999
Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
Dott. Giuliana Ferrua " N. 2167
Dott. Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
Dott. Sandro Occhionero " N. 21579/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: 1) ON GO GI nato a [...] il [...]; 2) OP NI NI nato a [...] il [...];
3) ZZ TT nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia il 20.1.1999;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Providenti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Favalli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione per quanto concerne il reato di falso posto in essere il 1-6-1984 da ON e OP, ed annullamento con rinvio per il resto.
Uditi i difensori avv. Luigi Migliorini e avv. Francesco Monaldi. Con sentenza del 20-1-1999 la Corte d'Appello di Venezia, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo il 19-2-1990, con la quale ON GO GI, OP NI NI e ZZ NI erano stati condannati gli ultimi due alla pena di mesi otto di reclusione ed il ON a quella di mesi dieci, per il reato previsto e punito dall'articolo 479 c.p.. Ai tre imputati era stato contestato di aver, il ON quale tecnico comunale redatto due distinti verbali di consistenza e presa di possesso degli immobili di proprietà di RI UL e NI IO, occorrente per la realizzazione del piano di zona, attestando in essi falsamente che il DA era presente e gli altri due (OP e ZZ) quali sindaci pro-tempore del Comune di Porto Tolle, per aver firmato il relativo verbale rispettivamente il 1-6-1984 ed il 24-2-1986, nonostante non avessero partecipato alla formazione dell'atto.
Proponevano ricorso gli imputati sostenendo nei vari motivi di gravame, l'inesistenza dell'elemento oggettivo del reato di falso o quanto meno di quello soggettivo.
Hanno sostenuto in particolare, che non essendosi verificati danni, per nessuna delle parti doveva configurarsi l'ipotesi di "falso innocuo", non punibile.
La censura sotto questo profilo non può essere accolta. I reati di falso tutelano la pubblica fede, cioè l'affidabilità che i cittadini ripongono in quanto accertato, dichiarato o certificato in documenti o atti provenienti della pubblica amministrazione. Ne deriva che la falsità può essere considerata innocua soltanto allorché l'atto sia formulato in modo tale da non potere ingannare alcuno e comunque la fede pubblica (v. Cass. sez. 5^ 30-9-1997 n. 11681 ric. Brasola). L'attestazione, non corrispondente al vero, della presenza del DA alla formazione dell'atto di consistenza, costituisce una violazione della verità, che contrasta con il principio di affidabilità che è intrinseco agli atti dei pubblici ufficiali. Opportunamente la sentenza impugnata ha osservato che nell'atto vi è comunque una "immutatio veri", anche se la presenza del DA non era necessaria e quindi l'accertamento dell'assenza non incide sulla validità del verbale.
L'elemento oggettivo del reato di falso non può essere messo in dubbio neanche dalla natura del verbale di consistenza redatto dal tecnico comunale.
Anche se trattasi di un atto che prevede la successiva emanazione del decreto di espropriazione, ha, infatti, una funzione nell'iter della procedura espropriativa, autonoma, consistente nella individuazione e certificazione effettiva della consistenza del bene da espropriare, con l'indicazione dei suoi confini e dell'esistenza di eventuali oneri o diritti di terzi. Sulla base di quest'atto, il decreto di occupazione temporanea ed urgente diventa operativo consentendo la presa di possesso dell'immobile da parte dell'amministrazione procedente. Il verbale di consistenza è quindi, un atto destinato a far fede, immediatamente, ancor prima del completamento della procedura espropriativa, la cui non veridicità integra l'elemento oggettivo del reato previsto dall'articolo 479 c.p.. Appare invece fondata la censura relativa all'elemento soggettivo del reato.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato che: Il dolo del delitto di falso in atto pubblico non "inest in re ipsa". Esso, al contrario, va sempre rigorosamente provato e va escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro l'intenzione dell'agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo previsto nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo. (Cass. Sez. 5^ 31-1-1992 n. 0 2888 ric. Bonanno). Nel caso in esame, è del tutto evidente che, il comportamento del tecnico comunale ON, è stato determinato dalla negligente applicazione di una prassi amministrativa erronea. Non è altrimenti spiegabile il fatto che i due atti siano stati redatti a notevole distanza di tempo fra loro (il primo il 1-6-1984 ed il secondo il 24.2.1986), con lo stesso identico errore. Inoltre gli atti sono stati formati alla presenza di tutte le parti, compresi i proprietari controinteressati, in modo tale da essere impossibile simulare artatamente la presenza dei Sindaci. Costoro, d'altra parte, nel firmare il verbale precedentemente redatto dal tecnico comunale, si sono adeguati alla prassi vigente, nella convinzione, di agire secondo la legge o comunque, in base ai comportamenti normalmente attuati in quei casi nel Comune di Porto Tolle.
Il non aver verificato la prassi amministrativa vigente nel Comune in ordine alla formazione di un atto amministrativo, costituisce certamente un comportamento negligente, rientrante nell'ambito della colpa, ma non può ritenersi che integri il dolo, ancorché generico richiesto dall'articolo 479 c.p.. Quest'ultimo, è costituito dalla volontarietà dell'atto posto in essere, considerato nella sua essenza tipica ed avendo riguardo agli effetti che è chiamato a produrre. Il comportamento di chi per negligenza o leggerezza determini un errore nell'iter procedurale, che non incide sulla validità e sull'efficacia dell'atto, e che non è diretto a raggiungere fini diversi da quelli tipici dell'atto stesso, deve ritenersi non idoneo ad integrare l'elemento soggettivo del reato di falso ideologico. Infatti, non è previsto nel nostro ordinamento il reato di falso colposo.
I ricorsi pertanto, sotto questo profilo devono essere accolti, e gli imputati vanno assolti dall'imputazione loro contestata perché i fatti non costituiscono reato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 5^ sezione penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata da ON GO GI, OP NI NI e ZZ TT, perché i fatti non costituiscono reato. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2000