Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/1999, n. 1963
CASS
Sentenza 10 dicembre 1999

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Il dolo nel delitto di falso in atto pubblico non è "in re ipsa". Esso, al contrario, va sempre rigorosamente provato e va escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro l'intenzione dell'agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo previsto nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo. (Nella specie la Corte ha ritenuto trattarsi di una negligente applicazione di una prassi amministrativa erronea, e non di falso, la condotta di un tecnico comunale che in più occasioni compilava un atto di consistenza con l'attestazione, non corrispondente al vero, della presenza del Sindaco).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/1999, n. 1963
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1963
    Data del deposito : 10 dicembre 1999

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