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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/11/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 551/2024 RGC promossa
DA
nato a [...] il [...], e residente in Parte_1
Altidona (FM) alla c.da Carbuccio n. 30;
CF: ; C.F._1
rapp.to e difeso dall'avv. Otello Bagalini del del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Benedetto del Tronto alla via Togliatti n. 14;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
AVV. nato a [...] il [...]; Controparte_1
CF: ; C.F._2
rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in San Benedetto del Tronto alla via Calatafimi n. 79/81;
(appellato)
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_2
AN NE (TV) alla via Marocchesa n. 14;
CF: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ranieri del Foro di Firenze,
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze viale Mazzini n. 50;
(altra appellata)
AVVERSO la sentenza n. 326/2024 del 04.05.2024 del Tribunale di Fermo, resa
in procedimento n. 2363/2017 RGC.
OGGETTO: responsabilità professionale.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 15.05.2025.
pag. 2/9 CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, quale unico erede di , ha impugnato la Parte_1 Persona_1
decisione in epigrafe con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria dalla stessa proposta contro l'avv. il quale aveva chiamato in Controparte_1
causa la compagnia di assicurazioni della propria RC, . Controparte_2
Si sono costituite nel grado le parti appellate, per resistere all'impugnazione e chiedere la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta, con provvedimento del 15.05.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
L'appellante muove nei confronti della decisione gravata le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
pag. 3/9 Mediante un primo motivo di appello il lamenta che erroneamente la Pt_1
sentenza impugnata avrebbe ritenuto non raggiunta la prova dell'inadempimento del professionista. Al riguardo il evidenzia come al Pt_1
contrario, alla luce delle prove orali raccolte, dovrebbe ritenersi provato l'inadempimento dell'avv. cui spettava peraltro l'onere della prova CP_1
circa la corretta esecuzione del mandato ricevuto. Il secondo motivo di appello
è invece dedicato alla seconda parte della motivazione della sentenza, con cui il
Tribunale di Fermo ha osservato come in ogni caso difetterebbe anche la prova del nesso di causalità tra il contestato inadempimento dell'avvocato e il mancato ottenimento del risultato sperato. Secondo il difatti, Pt_1
sussisterebbe invece agli atti sufficiente documentazione delle effettive condizioni fisiche della sig.ra le quali – se il ricorso fosse stato Per_1
tempestivamente prodotto – avrebbero condotto, con una probabilità maggiore piuttosto che non (criterio applicabile in sede civilistica che la sentenza impugnata avrebbe anche disapplicato), all'ottenimento della indennità di c.d.
“accompagnamento” di cui si discute. Con un ulteriore motivo di appello,
infine, la sentenza viene censurata perché avrebbe completamente ignorato la domanda – proposta in via subordinata – di risarcimento non del danno diretto ma del danno da perdita di chances, conseguente alla mancata tempestiva proposizione del ricorso di cui si tratta.
pag. 4/9 In via istruttoria, l'appellante ripropone la richiesta di CTU volta a dimostrare la sussistenza delle condizioni per l'ottenimento della invocata indennità, da parte di , già all'epoca della proposizione del ricorso Persona_1
intempestivo.
Costituendosi in appello, entrambi gli appellati hanno evidenziato le ragioni di infondatezza dell'appello e di conferma della decisione gravata, per la quale hanno insistito;
la compagnia ha anche rilevato Controparte_2
l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dei principi di cui agli artt.
342 e 348bis cpc. L'avv. ha riproposto la domanda di manleva Controparte_1
nei confronti dell'assicurazione e quest'ultima ha ribadito le proprie eccezioni di inoperatività / limitazione della polizza sul punto.
E' preliminarmente necessario rigettare l'eccezione di inammissibilità
dell'appello proposta dalla compagnia di assicurazioni;
l'impugnazione in esame difatti, pur riproponendo le tesi difensive di primo grado, è certamente dotata dei requisiti minimi allo scopo fissati dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass., 1038/2025), ovvero la presenza, accanto ad un parte volitiva, di una parte argomentativa volta a confutare la motivazione di primo grado, senza peraltro l'utilizzo di formule sacramentali, progetti alternativi di decisione,
trascrizioni integrali della sentenza appellata ed altri formalismi del genere.
L'impugnazione consente tanto alle parti che al giudice di individuare gli aspetti decisori della sentenza sottoposti a critica e di percepirne le relative pag. 5/9 argomentazioni (abilitando così peraltro le controparti a difendersi nel merito,
come esse hanno ampiamente fatto) ed è dunque pertanto ammissibile.
Ciò posto, l'appello è però infondato nel merito e la sentenza gravata va confermata per le considerazioni che seguono.
L'affermazione della decisione di primo grado secondo cui non sarebbe stata raggiunta la prova dell'inadempimento dell'avv. – sottoposta a CP_1
censura con il primo motivo di impugnazione – va in realtà confermata sotto il preliminare e fondamentale profilo per cui l'appellante non ha fornito idonea e valida prova della conclusione con il legale di un contratto di patrocinio in termini utili rispetto al tempestivo deposito del ricorso in contestazione.
Sebbene sia da condividere l'impostazione generale che sottende l'intera impugnazione, e cioè che, una volta concluso il contratto, è onere del contraente di cui si contesta l'inadempimento quello di provare di aver completamente e correttamente adempiuto, ciò che però è e resta invece onere probatorio pieno di colui che contesta di aver subito l'altrui inadempimento è la prova della conclusione del contratto. Nella specie, appunto, il (e/o la di lui madre Pt_1
in primo grado) avrebbero dovuto dimostrare di aver incaricato l'avv. CP_1
di proporre l'impugnazione avverso il verbale amministrativo di rigetto della domanda di indennità di accompagnamento in termini utili per la tempestiva proposizione di un ricorso giurisdizionale. Ora, nell'evidente assenza di un accordo scritto, il passaggio fondamentale per ritenere concluso il contratto di pag. 6/9 patrocinio consiste appunto nella specie nella consegna all'avvocato del richiamato verbale della commissione medica da impugnare. Su questo punto però – premessa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese a suo tempo dall'odierno appellante in qualità di testimone, per l'evidente fatto di essere divenuto nel frattempo parte sostanziale e processuale a causa della morte della originaria attrice (dichiarazioni che peraltro, oltrechè inutilizzabili, appaiono anche estremamente vaghe e generiche circa il fondamentale aspetto in esame)
– non può certamente ritenersi raggiunta la prova che l'avv. sia stato CP_1
tempestivamente incaricato (mediante consegna dell'atto da impugnare) dalla sig.ra e/o dal di lei figlio . Mentre difatti l'avv. Per_1 Parte_1
Giuseppe Pepe, collega di studio dell'avv. ha dichiarato (udienza del CP_1
22.10.2020) che il verbale da impugnare fu consegnato dopo la scadenza del termine per la relativa impugnazione, solo la sig.ra moglie Per_2
dell'appellante (udita all'udienza del 17.06.2021) ha sostenuto al Pt_1
contrario che tutta la documentazione del caso (fra cui anche il verbale da impugnare) sarebbe stata consegnata all'avvocato ben prima della scadenza del termine per l'impugnazione (lasciando peraltro aspetti di incertezza sulla data precisa). Il teste dott. – professionista con cui l'avv. aveva Tes_1 CP_1
rapporti di collaborazione professionale – ha sì riferito di aver redatto la perizia
(di corredo al ricorso da presentare) nel Maggio del 2014, ma ha anche detto in sostanza di non aver poi saputo più nulla della stessa, avendola consegnata al pag. 7/9 figlio ( della sig.ra In queste condizioni, pur volendo Pt_1 Per_1
considerare che entrambi i testi in contraddizione (avv. Pepe / sig.ra Per_2
siano entrambi affetti da possibili motivi di inattendibilità (il primo per essere collega di studio del convenuto appellato, la seconda per essere la moglie dell'appellante), residua comunque estrema e insormontabile incertezza sull'effettiva data di consegna del verbale (e, pertanto, di conferimento del relativo mandato) all'avv. incertezza che in quanto tale non può che CP_1
restare a carico della parte onerata della relativa prova, ovvero di parte attrice appellante.
In mancanza della prova di un tempestivo incarico professionale al legale,
nessun inadempimento del medesimo può dunque neppure essere ipotizzato.
Ogni altra questione è assorbita.
L'appello va pertanto respinto con conferma del rigetto della domanda risarcitoria proposta da parte attrice.
Quanto alle spese di lite, l'oggettiva incertezza circa gli effettivi rapporti tra le parti, assieme al dato per cui, in ogni caso, risulta essere stato depositato un ricorso giudiziario comunque intempestivo e pertanto inammissibile,
costituiscono gravi ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
pag. 8/9 La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Compensa integralmente le spese di lite sia di primo che di secondo grado tra tutte le parti del giudizio;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di CU.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 551/2024 RGC promossa
DA
nato a [...] il [...], e residente in Parte_1
Altidona (FM) alla c.da Carbuccio n. 30;
CF: ; C.F._1
rapp.to e difeso dall'avv. Otello Bagalini del del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Benedetto del Tronto alla via Togliatti n. 14;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
AVV. nato a [...] il [...]; Controparte_1
CF: ; C.F._2
rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in San Benedetto del Tronto alla via Calatafimi n. 79/81;
(appellato)
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_2
AN NE (TV) alla via Marocchesa n. 14;
CF: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ranieri del Foro di Firenze,
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze viale Mazzini n. 50;
(altra appellata)
AVVERSO la sentenza n. 326/2024 del 04.05.2024 del Tribunale di Fermo, resa
in procedimento n. 2363/2017 RGC.
OGGETTO: responsabilità professionale.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 15.05.2025.
pag. 2/9 CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, quale unico erede di , ha impugnato la Parte_1 Persona_1
decisione in epigrafe con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria dalla stessa proposta contro l'avv. il quale aveva chiamato in Controparte_1
causa la compagnia di assicurazioni della propria RC, . Controparte_2
Si sono costituite nel grado le parti appellate, per resistere all'impugnazione e chiedere la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta, con provvedimento del 15.05.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
L'appellante muove nei confronti della decisione gravata le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
pag. 3/9 Mediante un primo motivo di appello il lamenta che erroneamente la Pt_1
sentenza impugnata avrebbe ritenuto non raggiunta la prova dell'inadempimento del professionista. Al riguardo il evidenzia come al Pt_1
contrario, alla luce delle prove orali raccolte, dovrebbe ritenersi provato l'inadempimento dell'avv. cui spettava peraltro l'onere della prova CP_1
circa la corretta esecuzione del mandato ricevuto. Il secondo motivo di appello
è invece dedicato alla seconda parte della motivazione della sentenza, con cui il
Tribunale di Fermo ha osservato come in ogni caso difetterebbe anche la prova del nesso di causalità tra il contestato inadempimento dell'avvocato e il mancato ottenimento del risultato sperato. Secondo il difatti, Pt_1
sussisterebbe invece agli atti sufficiente documentazione delle effettive condizioni fisiche della sig.ra le quali – se il ricorso fosse stato Per_1
tempestivamente prodotto – avrebbero condotto, con una probabilità maggiore piuttosto che non (criterio applicabile in sede civilistica che la sentenza impugnata avrebbe anche disapplicato), all'ottenimento della indennità di c.d.
“accompagnamento” di cui si discute. Con un ulteriore motivo di appello,
infine, la sentenza viene censurata perché avrebbe completamente ignorato la domanda – proposta in via subordinata – di risarcimento non del danno diretto ma del danno da perdita di chances, conseguente alla mancata tempestiva proposizione del ricorso di cui si tratta.
pag. 4/9 In via istruttoria, l'appellante ripropone la richiesta di CTU volta a dimostrare la sussistenza delle condizioni per l'ottenimento della invocata indennità, da parte di , già all'epoca della proposizione del ricorso Persona_1
intempestivo.
Costituendosi in appello, entrambi gli appellati hanno evidenziato le ragioni di infondatezza dell'appello e di conferma della decisione gravata, per la quale hanno insistito;
la compagnia ha anche rilevato Controparte_2
l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dei principi di cui agli artt.
342 e 348bis cpc. L'avv. ha riproposto la domanda di manleva Controparte_1
nei confronti dell'assicurazione e quest'ultima ha ribadito le proprie eccezioni di inoperatività / limitazione della polizza sul punto.
E' preliminarmente necessario rigettare l'eccezione di inammissibilità
dell'appello proposta dalla compagnia di assicurazioni;
l'impugnazione in esame difatti, pur riproponendo le tesi difensive di primo grado, è certamente dotata dei requisiti minimi allo scopo fissati dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass., 1038/2025), ovvero la presenza, accanto ad un parte volitiva, di una parte argomentativa volta a confutare la motivazione di primo grado, senza peraltro l'utilizzo di formule sacramentali, progetti alternativi di decisione,
trascrizioni integrali della sentenza appellata ed altri formalismi del genere.
L'impugnazione consente tanto alle parti che al giudice di individuare gli aspetti decisori della sentenza sottoposti a critica e di percepirne le relative pag. 5/9 argomentazioni (abilitando così peraltro le controparti a difendersi nel merito,
come esse hanno ampiamente fatto) ed è dunque pertanto ammissibile.
Ciò posto, l'appello è però infondato nel merito e la sentenza gravata va confermata per le considerazioni che seguono.
L'affermazione della decisione di primo grado secondo cui non sarebbe stata raggiunta la prova dell'inadempimento dell'avv. – sottoposta a CP_1
censura con il primo motivo di impugnazione – va in realtà confermata sotto il preliminare e fondamentale profilo per cui l'appellante non ha fornito idonea e valida prova della conclusione con il legale di un contratto di patrocinio in termini utili rispetto al tempestivo deposito del ricorso in contestazione.
Sebbene sia da condividere l'impostazione generale che sottende l'intera impugnazione, e cioè che, una volta concluso il contratto, è onere del contraente di cui si contesta l'inadempimento quello di provare di aver completamente e correttamente adempiuto, ciò che però è e resta invece onere probatorio pieno di colui che contesta di aver subito l'altrui inadempimento è la prova della conclusione del contratto. Nella specie, appunto, il (e/o la di lui madre Pt_1
in primo grado) avrebbero dovuto dimostrare di aver incaricato l'avv. CP_1
di proporre l'impugnazione avverso il verbale amministrativo di rigetto della domanda di indennità di accompagnamento in termini utili per la tempestiva proposizione di un ricorso giurisdizionale. Ora, nell'evidente assenza di un accordo scritto, il passaggio fondamentale per ritenere concluso il contratto di pag. 6/9 patrocinio consiste appunto nella specie nella consegna all'avvocato del richiamato verbale della commissione medica da impugnare. Su questo punto però – premessa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese a suo tempo dall'odierno appellante in qualità di testimone, per l'evidente fatto di essere divenuto nel frattempo parte sostanziale e processuale a causa della morte della originaria attrice (dichiarazioni che peraltro, oltrechè inutilizzabili, appaiono anche estremamente vaghe e generiche circa il fondamentale aspetto in esame)
– non può certamente ritenersi raggiunta la prova che l'avv. sia stato CP_1
tempestivamente incaricato (mediante consegna dell'atto da impugnare) dalla sig.ra e/o dal di lei figlio . Mentre difatti l'avv. Per_1 Parte_1
Giuseppe Pepe, collega di studio dell'avv. ha dichiarato (udienza del CP_1
22.10.2020) che il verbale da impugnare fu consegnato dopo la scadenza del termine per la relativa impugnazione, solo la sig.ra moglie Per_2
dell'appellante (udita all'udienza del 17.06.2021) ha sostenuto al Pt_1
contrario che tutta la documentazione del caso (fra cui anche il verbale da impugnare) sarebbe stata consegnata all'avvocato ben prima della scadenza del termine per l'impugnazione (lasciando peraltro aspetti di incertezza sulla data precisa). Il teste dott. – professionista con cui l'avv. aveva Tes_1 CP_1
rapporti di collaborazione professionale – ha sì riferito di aver redatto la perizia
(di corredo al ricorso da presentare) nel Maggio del 2014, ma ha anche detto in sostanza di non aver poi saputo più nulla della stessa, avendola consegnata al pag. 7/9 figlio ( della sig.ra In queste condizioni, pur volendo Pt_1 Per_1
considerare che entrambi i testi in contraddizione (avv. Pepe / sig.ra Per_2
siano entrambi affetti da possibili motivi di inattendibilità (il primo per essere collega di studio del convenuto appellato, la seconda per essere la moglie dell'appellante), residua comunque estrema e insormontabile incertezza sull'effettiva data di consegna del verbale (e, pertanto, di conferimento del relativo mandato) all'avv. incertezza che in quanto tale non può che CP_1
restare a carico della parte onerata della relativa prova, ovvero di parte attrice appellante.
In mancanza della prova di un tempestivo incarico professionale al legale,
nessun inadempimento del medesimo può dunque neppure essere ipotizzato.
Ogni altra questione è assorbita.
L'appello va pertanto respinto con conferma del rigetto della domanda risarcitoria proposta da parte attrice.
Quanto alle spese di lite, l'oggettiva incertezza circa gli effettivi rapporti tra le parti, assieme al dato per cui, in ogni caso, risulta essere stato depositato un ricorso giudiziario comunque intempestivo e pertanto inammissibile,
costituiscono gravi ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
pag. 8/9 La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Compensa integralmente le spese di lite sia di primo che di secondo grado tra tutte le parti del giudizio;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di CU.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 9/9