Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 21/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa avente R.G. n. 690/2024 promossa
DA
'nato il [...] a [...], Parte 1 C.F. C.F. 1
rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Polisena Filippo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio Per_1 di Roma del
22/03/2024 rep. n. 37875 e racc. n. 7313 -, dall'avv. Valeria Salvati ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Fermo
RESISTENTE
avente ad oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 21 gennaio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25 novembre 2024 Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 01-002692601 di pagamento dell'importo di € 2.976,63, notificata il
26.10.2024, afferente all'accertamento n. CP 2 069004/05/2018.0038883 del 04.05.2018, relativo all'anno 2015, in cui era compendiata supposta violazione di mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, contestava la legittimità dell'atto opposto per mancata notifica
Si doleva altresì dell'omessa motivazione in ordine alla determinazione in concreto della sanzione.
Insisteva nell'annullamento della citata ordinanza-ingiunzione.
Con memoria depositata il 30 dicembre 2024 si costituiva l' CP_2 domandando la cessazione della materia del contendere, essendo stata annullata in via di autotutela l'ordinanza-
ingiunzione n. 01-002692601, con compensazione delle spese in ragione dell'acquiescenza all'orientamento del tribunale. La causa,istruita con le produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'udienza del 21 gennaio 2025, in cui il ricorrente si è associato alla cessazione della materia del contendere chiedendo la condanna di controparte alla rifusione delle spese, e viene decisa, all'esito della camera di consiglio, con lettura di sentenza corredata da dispositivo e motivi della decisione, a termini dell'art. 429 c.p.c..
In aderenza alle concordi richieste delle parti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avuto riguardo all'intervento annullamento, in via amministrativa, dell'ordinanza- ingiunzione opposta n. 01-002692601 e della soddisfazione della pretesa del ricorrente.
Quanto alle spese, in applicazione del criterio di soccombenza virtuale, va rilevato da un canto che l'ente previdenziale non ha documentato alcun adempimento notificatorio dell'atto prodromico all'ordinanza-ingiunzione, incorrendo nella decadenza dal potere sanzionatorio per violazione del termine di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981, a nulla incidendo orientamenti giurisprudenziali relativi al calcolo del dies a quo di decorrenza per la notifica dell'atto di accertamento, e dall'altro che
1' CP 2 ha agito in senso conforme alla domanda del ricorrente senza indugio.
Alla luce del corretto comportamento processuale si reputa equo compensare per un terzo le spese e disporre, per la restante parte, la condanna dell' CP 2 alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo a natura previdenziale della controversia ed al suo valore, a favore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa per un terzo le spese e condanna l' CP_2 alla rifusione al Pt 1 dei restanti due terzi di spese di lite, liquidati già ridotti in complessivi € 718,00, di cui € 98,00 per spese di contributo unificato, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
Fermo, 21/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan