Sentenza breve 16 febbraio 2026
Decreto presidenziale 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 16/02/2026, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03016/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13566/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13566 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OM CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Richter Mapelli Mozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Difensore Civico Città Metropolitana di OM CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Barra, Aspasia Pangallozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
della “ fondatezza della pretesa (…), come da istanza del 22.7.2025, all’accesso ai documenti dell’istruttoria eventualmente intrapresa dai competenti Uffici ovvero alla conferma ufficiale di non aver iniziato alcuna istruttoria, in particolare: da parte del responsabile dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del d.lgs. 165/2001; nonché da parte dell’Ufficio del titolare dell'azione disciplinare di cui all’art. 55-sexies, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001, per le infrazioni di cui al medesimo comma 3, commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. 165/2001 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OM CA e del Difensore Civico Città Metropolitana di OM CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. EL ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dott. -OMISSIS- ha adìto questo Tribunale per ottenere l’accertamento della “ fondatezza della pretesa (…), come da istanza del 22.7.2025, all’accesso ai documenti dell’istruttoria eventualmente intrapresa dai competenti Uffici ovvero alla conferma ufficiale di non aver iniziato alcuna istruttoria, in particolare: da parte del responsabile dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del d.lgs. 165/2001; nonché da parte dell’Ufficio del titolare dell'azione disciplinare di cui all’art. 55-sexies, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001, per le infrazioni di cui al medesimo comma 3, commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. 165/2001 ”.
La vicenda famigliare sottesa a tale domanda trova sostanziale origine nel decreto n. 538 del 10.1.2024 con cui il Tribunale di OM – nel pronunciarsi sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. dallo stesso ricorrente, -OMISSIS-, padre del minore -OMISSIS-, nato il [...] dalla cessata relazione more uxorio con la sig.ra -OMISSIS- – ha, tra l’altro, “ ritenuto, alla luce di quanto emerso dall’ascolto del minore sia da parte del GD sia da parte dell’esperta sia da parte della Curatrice speciale nonché dai motivi dell’esito negativo dell’intervento disposto ai fini di cui all’art. 473-bis.26 c.p.c., che non ricorrano i presupposti né per la conferma dell’affido condiviso del figlio (considerate anche le emerse situazioni di stallo decisionale relative alla scelta della scuola e al soggiorno all’estero del ragazzo, le quali hanno reso necessario l’intervento del Tribunale), né per l’affido monogenitoriale, sia al padre, dimostratosi incapace di porsi in discussione a fronte del rifiuto del figlio nei suoi confronti, di comprenderne le esigenze emotive e di rivedere in chiave critica le proprie modalità comportamentali percepite dal ragazzo come fonte di disagio, sia alla madre, la quale, seppur inconsapevolmente contribuisce alla adultizzazione del minore, veicolandogli i propri stati d’animo negativi nei confronti del padre e coinvolgendolo nelle vicende legali, evidenziandosi la necessità che il processo di consapevolezza avviato dalla -OMISSIS- rispetto alle predette condotte disfunzionali venga portato a compimento mediante un percorso di sostegno alla genitorialità che consenta non solo una revisione critica di tali condotte ma anche un ravvedimento operoso che, a tutela del figlio, ne determini il concreto superamento, percorso tanto più necessario per il -OMISSIS-, alla luce di quanto sopra emerso ”; ed avendo, altresì, confermato, “ ex art. 333 c.c., la sospensione della frequentazione con il padre, la cui riattivazione potrà essere valutata solo all’esito del positivo espletamento di un percorso di sostegno alla genitorialità che lo metta in grado di contenere le condotte di discontrollo emotivo e prevaricanti che alimentano il rifiuto del figlio in funzione di autotutela, nonché di comprendere e dare risposta ai bisogni emotivi del ragazzo ”; ha, infine, disposto, ai sensi dell’art. 333 del codice civile, di affidare il predetto minore “ al Servizio sociale territorialmente competente in ragione del luogo di residenza dello stesso, stabilendo che il Servizio assuma, sentiti i genitori ed in caso di contrasto non componibile tra gli stessi, le decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla salute, alla scuola, allo sport, ai viaggi e alle attività ludico-ricreative, rimesse le sole questioni di ordinaria amministrazione alla madre, con cui il minore rimarrà collocato e dispone che la frequentazione padre-figlio rimanga sospesa ”; e disposto, inoltre, che “ il Servizio sociale fornisca ausilio alle parti per l’attivazione di percorsi individuali di sostegno alla genitorialità, al cui espletamento esse vanno sollecitate nell’interesse del minore, il quale, ove ne rappresenti la necessità, dovrà essere avviato ad un percorso di sostegno psicoterapico ”.
È, poi, accaduto che il ricorrente ha presentato in data 3.6.2025 una segnalazione ai sensi dell’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. 165/2001 riferita alle asserite “ gravi criticità nel comportamento nei miei riguardi dell’Assistente Sociale di mio figlio ”.
Non avendo ricevuto riscontro, lo stesso ricorrente ha presentato in data 22.7.2025 una domanda di accesso chiedendo di “ ottenere copia dell’istruttoria eventualmente intrapresa dai competenti Uffici, ovvero conferma ufficiale di non aver iniziato alcuna istruttoria, in particolare: da parte del responsabile dell’ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del d.lgs. 165/2001, nonché da parte dell’Ufficio del titolare dell'azione disciplinare di cui all’art. 55-sexies, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001, per le infrazioni di cui al medesimo comma 3, commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui a[l] comma 4 del medesimo art. 55-sexies, a seguito della segnalazione di cui sopra ”.
Tale istanza è stata, poi, riscontrata in data 30.7.2025 dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Organizzazione e Disciplina Servizio Procedimenti Disciplina di OM CA, trasmettendo la determinazione dirigenziale n. 1370 del 30.7.2025 di “ esclusione dall'accesso agli atti richiesto dal Sig. --OMISSIS- con istanza del 22/07/2025, acquisita in pari data con prot. n. GB/2025/63819, ai sensi dell'art. 13, comma 6 е Allegato A) punto 4, lettera b), del Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 6 del 12.02.2019 ”.
Profilo di particolare doglianza, poi, è che il 5.8.2025 il ricorrente ha incontrato l’assistente sociale, dott. -OMISSIS-, assegnatario del minore a decorrere dal mese di luglio 2024, e ciò “ per organizzare alcune iniziative nell’ambito dell’affidamento ”; ha soggiunto che tale assistente gli avrebbe riferito di “ aver recentemente saputo dal minore che lo stesso era a conoscenza del fatto che il padre si era sposato ”, contestando, però, di aver “ chiesto tempestivamente all’Assistente Sociale affidatario del proprio figlio di informare il ragazzo che suo padre pochi giorni prima si era sposato, e tuttavia il risultato è stato una telefonata attaccata in faccia e quasi otto mesi di tempo trascorsi prima di sapere che il figlio ha avuto quella notizia da chissà quale altra persona ” (cfr. pagg. 4 – 5): telefonata intercorsa in data 18.12.2024 e, a dire del ricorrente, bruscamente interrottasi per responsabilità del pubblico dipendente.
Ha, quindi, dedotto che “ attesa la posizione doppiamente qualificata (…) con riguardo ai fatti amministrativi di cui trattasi – di parte offesa dal comportamento del dipendente pubblico in palese violazione dei doveri disciplinari nonché di autore della relativa segnalazione agli Uffici competenti ex art. 55-bis, comma 2, d.lgs. 165/2001 ed ex art. 55-sexies, comma 3, d.lgs. 165/2001 – non si vede come il ricorrente possa essere qualificato terzo nella fattispecie ”; di vantare, pertanto, un interesse “ diretto, concreto e attuale (…) ad accedere ai documenti dell’istruttoria eventualmente iniziata dai competenti Uffici ad esito della segnalazione dallo stesso inoltrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001 ”; e di aver diritto di “ conoscere le determinazioni dell’Amministrazione che ha in affidamento il proprio figlio con riguardo a fatti tanto gravi e spiacevoli. La conoscenza delle eventuali azioni dell’Amministrazione in seguito alla segnalazione del ricorrente del 3.6.2025 è necessaria (…) per curare e per difendere i propri interessi giuridici e quelli del proprio figlio minore affidato ai Servizi Sociali e il relativo diritto di accesso deve essere comunque garantito ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990 ” (cfr. pag. 8).
Si sono costituiti in giudizio OM CA (11.11.2025) ed il Difensore Civico Città metropolitana di OM CA (9.12.2025), entrambi opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.
In particolare, nella memoria del 22.1.2026 l’Amministrazione comunale ha opposto che “ l’odierno ricorrente omette di considerare e riferire le ragioni per le quali la conversazione telefonica si concludeva in modo brusco, ossia i toni utilizzati e le pretese avanzate da esso ricorrente nella seconda parte della medesima conversazione telefonica. Tali toni e pretese inducevano OM CA, nell’esercizio della propria discrezionalità valutativa, a considerare non rilevante dal punto di vista disciplinare i modi e i tempi con cui si concludeva la suindicata conversazione telefonica ad opera del proprio dipendente ”; ed ha, inoltre, precisato che “ nessun procedimento disciplinare veniva pertanto avviato nei confronti del lavoratore, dr. -OMISSIS-, con la conseguenza che non vi è alcun documento, fra quelli richiesti, di cui l’odierno ricorrente possa ottenere l’ostensione ”; a tali opposizioni il ricorrente ha motivatamente replicato nella memoria del 30.1.2026.
All’udienza in Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, occorre esaminare la legittimazione del ricorrente.
Nell’Adunanza plenaria del 18 marzo 2021, n. 4, il Consiglio di Stato ha precisato che “ dalle previsioni della l. n. 241 del 1990 risulta una disciplina dell’accesso ispirata ai seguenti principî: a) esigere la sussistenza del solo nesso di necessaria strumentalità tra l’accesso e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici (v. art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 e s.m.i.); b) ricomprendere, tra i destinatari, tutti i soggetti privati, ivi compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, senza alcuna ulteriore esclusione (art. 22, comma 1, lettera d), con formula replicata dall’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 184 del 2006); c) circoscrivere le qualità dell’interesse legittimante a quelle ipotesi che – sole – garantiscono la piena corrispondenza tra la situazione (sostanziale) giuridicamente tutelata ed i fatti (principali e secondari) di cui la stessa fattispecie si compone, atteso il necessario raffronto che l’interprete deve operare, in termini di pratica sussunzione, tra la fattispecie concreta di cui la parte domanda la tutela in giudizio e l’astratto paradigma legale che ne costituisce la base legale. (…) Siffatto giudizio di sussunzione, che costituisce la base fondante dell’accesso difensivo, è regolato in ogni suo aspetto dalla legge (e dal rispettivo regolamento di attuazione), mostrandosi privo di tratti “liberi” lasciati alla interpretazione discrezionale dell’autorità amministrativa ovvero alla prudente interpretazione del giudice. (…) Più in particolare, la legge ha proceduto a selezionare, tra i canoni ermeneutici in astratto possibili, quelli della immediatezza, della concretezza e dell’attualità (art. 22, comma 1, lettera d), della l. n. 241 del 1990), in modo tale da ancorare il giudizio sull’interesse legittimante a due parametri fissi, rigidi e predeterminati quanto al loro contenuto obiettivo. (…) La “corrispondenza” circoscrive esattamente l’interesse all’accesso agli atti in senso «corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata». (…) L’unico interesse legittimante all’accesso difensivo sarà quello che corrisponderà in modo diretto, concreto ed attuale alla cura o anche difesa in giudizio di tali predeterminate fattispecie, in chiave strettamente difensiva. (…) Tale ultimo aspetto, più in particolare, è chiarito dal secondo dei parametri al quale si è fatto cenno, e cioè quello riguardante il c.d. “collegamento”. (…) Il legislatore ha ulteriormente circoscritto l’oggetto della situazione legittimante l’accesso difensivo rispetto all’accesso “ordinario”, esigendo che la stessa, oltre a corrispondere al contenuto dell’astratto paradigma legale, sia anche collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990), in modo tale da evidenziare in maniera diretta ed inequivoca il nesso di strumentalità che avvince la situazione soggettiva finale al documento di cui viene richiesta l’ostensione, e per l’ottenimento del quale l’accesso difensivo, in quanto situazione strumentale, fa da tramite. (…) Questa esigenza è soddisfatta, sul piano procedimentale, dal successivo art. 25, comma 2, della l. n. 241 del 1990, ai sensi del quale «la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata». (…) La volontà del legislatore è di esigere che le finalità dell’accesso siano dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione, e suffragate con idonea documentazione (ad es. scambi di corrispondenza; diffide stragiudiziali; in caso di causa già pendente, indicazione sintetica del relativo oggetto e dei fatti oggetto di prova; ecc.), così da permettere all’amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza con la situazione “finale” controversa ”.
Sotto tale profilo, il ricorrente è certamente da qualificare alla stregua di un soggetto pienamente legittimato – per l’insopprimibile qualità di padre del minore e di specifico destinatario di un “ sostegno alla genitorialità ”, come stabilito dal Tribunale di OM – a rivolgere all’Amministrazione comunale, affidataria di quest’ultimo ai sensi dell’art. 333 del codice civile, domande di accesso, beninteso nei limiti di pertinenza con l’istituto giuridico in parola.
Nella medesima pronuncia della plenaria si è soggiunto che, come “ già precisato nelle sentenze nn. 19, 20 e 21 del 25 settembre 2020, è chiaro che il collegamento tra la situazione legittimante e la documentazione richiesta, richiesto da questa Adunanza plenaria, impone un’attenta analisi della motivazione che la pubblica amministrazione ha adottato nel provvedimento con cui ha accolto o, viceversa, respinto l’istanza di accesso. (…) Soltanto attraverso l’esame di questa motivazione è infatti possibile comprendere se questo collegamento, nel senso sopra precisato, esista effettivamente e se l’esigenza di difesa rappresentata dall’istante prevalga o meno sul contrario interesse alla riservatezza nel delicato bilanciamento tra i valori in gioco ”; ciò in quanto “ la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione o allo stesso giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso ”; poiché, “ un diverso ragionamento reintrodurrebbe nella disciplina dell’accesso difensivo e, soprattutto, nella sua pratica applicazione limiti e preclusioni che, invece, non sono contemplati dalla legge, la quale ha già previsto, come si è detto, adeguati criterî per valutare la situazione legittimante all’accesso difensivo e per effettuare il bilanciamento tra gli interessi contrapposti all’ostensione del documento o alla riservatezza ”.
Sotto tale profilo, quindi, il ricorso è da dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo l’Amministrazione espressamente precisato in giudizio che “ nessun procedimento disciplinare veniva pertanto avviato nei confronti del lavoratore, dr. -OMISSIS-, con la conseguenza che non vi è alcun documento, fra quelli richiesti, di cui l’odierno ricorrente possa ottenere l’ostensione ”: riscontro (negativo) confermato in occasione dell’udienza camerale dal difensore di OM CA su espressa sollecitazione del Collegio e che, a prescindere dalla lamentata assenza di corrispondenza, da parte del ricorrente, rispetto al contenuto della determinazione dirigenziale del 30.7.2025, è reputato dal Collegio idoneo a definire in senso satisfattivo l’interesse ostensivo fatto valere in giudizio.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutti i soggetti menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB LI, Presidente
EL ZA, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL ZA | OB LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.