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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. NC Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2922/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. RIGGIRELLO MARILENA); Parte_1
E
, nato a [...], in data [...] (Avv. SETOLA Controparte_1
MARIO);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
IL Pubblico Ministero non conclude.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 02/04/2021;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Napoli
Nord, con sentenza n.3172/2024 dei 27/06-01/07/2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito riportate integralmente. “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Afragola (NA) il
11.10.2017 da , nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Afragola,
Atto n.206, Parte II, S.a., anno 2017 in Palermo il 20.10.2003, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti necessari.
Confermare le condizioni di affido, domiciliazione del minore e diritti di visita del padre, come disciplinati nella sentenza di separazione nr. 3172/2024 del Tribunale di Napoli
Nord, con la previsione aggiuntiva della facoltà del padre di prelevare e tenere con sé il minore per 10 gg consecutivi anche nel mese di giugno (dopo la fine dell'anno scolastico) e nel mese di luglio, e per 20 gg. consecutivi nel mese di agosto che, di anno in anno, verranno fissati in modo da consentire al minore di trascorrere il ferragosto con ciascun genitore, secondo il regime dell'alternanza. Durante tali periodi aggiuntivi di esercizio del diritto di visita, il padre potrà portare il minore con sè in Afragola (NA), curando di prelevarlo e riportarlo, a sue spese, al domicilio materno, nelle date concordate che dovranno essere comunicate alla madre entro il 31.05 di ciascun anno;
inoltre, durante tali periodi, il contributo al mantenimento del minore rimarrà invariato e non subirà decurtazione alcuna. Durante il periodo di permanenza del minore presso il padre dovranno essere assicurati contatti telefonici (anche videochiamate) con la madre secondo la disciplina di cui alla sentenza di separazione.
Disporre, inoltre, che versi mensilmente alla madre , Controparte_1 Parte_1 entro e non oltre il 5 di ogni mese un assegno di euro 225,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio NC a decorrere dalla presentazione del presente ricorso congiunto, somma da rivalutare automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat
FOI; l'SE IC rimarrà, invece, nella titolarità di entrambi genitori nella misura del
50 % ciascuno.
Disporre che le spese straordinarie nell'interesse del figlio NC rimangano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% così come individuate dal c.d. “Protocollo di
Palermo” in conformità alle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio Nazionale
Forense e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Le spese da concordare dovranno essere comunicate con un anticipo di almeno cinque giorni (dieci per quelle mediche) entro i quali l'altro genitore dovrà far pervenire il proprio parere. In ipotesi di assenza di riscontro la spesa si riterrà assentita e dovrà da costui essere rimborsata limitatamente all'aliquota di sua pertinenza. Se invece entro i termini stabiliti l'altro genitore farà pervenire una soluzione alternativa e relativo preventivo di spesa i genitori decideranno quale scegliere ed in ipotesi di disaccordo potranno ricorrere al
Giudice come per Legge. Se la spesa viene comunque effettuata da uno dei genitori l'altro sarà obbligato al rimborso dell'aliquota di sua pertinenza limitatamente all'importo del preventivo alternativamente proposto.
Spese del giudizio integralmente compensate fra le parti”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in AFRAGOLA (NA), in data 11/10/2017, da , Parte_1 nata a [...], in data [...] e da , nato a NAPOLI, in [...] Controparte_1
04/07/1980, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.206, parte II, serie A, dell'anno 2017, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
23/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. NC Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescri- zioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. NC Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2922/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. RIGGIRELLO MARILENA); Parte_1
E
, nato a [...], in data [...] (Avv. SETOLA Controparte_1
MARIO);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
IL Pubblico Ministero non conclude.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 02/04/2021;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Napoli
Nord, con sentenza n.3172/2024 dei 27/06-01/07/2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito riportate integralmente. “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Afragola (NA) il
11.10.2017 da , nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Afragola,
Atto n.206, Parte II, S.a., anno 2017 in Palermo il 20.10.2003, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti necessari.
Confermare le condizioni di affido, domiciliazione del minore e diritti di visita del padre, come disciplinati nella sentenza di separazione nr. 3172/2024 del Tribunale di Napoli
Nord, con la previsione aggiuntiva della facoltà del padre di prelevare e tenere con sé il minore per 10 gg consecutivi anche nel mese di giugno (dopo la fine dell'anno scolastico) e nel mese di luglio, e per 20 gg. consecutivi nel mese di agosto che, di anno in anno, verranno fissati in modo da consentire al minore di trascorrere il ferragosto con ciascun genitore, secondo il regime dell'alternanza. Durante tali periodi aggiuntivi di esercizio del diritto di visita, il padre potrà portare il minore con sè in Afragola (NA), curando di prelevarlo e riportarlo, a sue spese, al domicilio materno, nelle date concordate che dovranno essere comunicate alla madre entro il 31.05 di ciascun anno;
inoltre, durante tali periodi, il contributo al mantenimento del minore rimarrà invariato e non subirà decurtazione alcuna. Durante il periodo di permanenza del minore presso il padre dovranno essere assicurati contatti telefonici (anche videochiamate) con la madre secondo la disciplina di cui alla sentenza di separazione.
Disporre, inoltre, che versi mensilmente alla madre , Controparte_1 Parte_1 entro e non oltre il 5 di ogni mese un assegno di euro 225,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio NC a decorrere dalla presentazione del presente ricorso congiunto, somma da rivalutare automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat
FOI; l'SE IC rimarrà, invece, nella titolarità di entrambi genitori nella misura del
50 % ciascuno.
Disporre che le spese straordinarie nell'interesse del figlio NC rimangano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% così come individuate dal c.d. “Protocollo di
Palermo” in conformità alle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio Nazionale
Forense e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Le spese da concordare dovranno essere comunicate con un anticipo di almeno cinque giorni (dieci per quelle mediche) entro i quali l'altro genitore dovrà far pervenire il proprio parere. In ipotesi di assenza di riscontro la spesa si riterrà assentita e dovrà da costui essere rimborsata limitatamente all'aliquota di sua pertinenza. Se invece entro i termini stabiliti l'altro genitore farà pervenire una soluzione alternativa e relativo preventivo di spesa i genitori decideranno quale scegliere ed in ipotesi di disaccordo potranno ricorrere al
Giudice come per Legge. Se la spesa viene comunque effettuata da uno dei genitori l'altro sarà obbligato al rimborso dell'aliquota di sua pertinenza limitatamente all'importo del preventivo alternativamente proposto.
Spese del giudizio integralmente compensate fra le parti”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in AFRAGOLA (NA), in data 11/10/2017, da , Parte_1 nata a [...], in data [...] e da , nato a NAPOLI, in [...] Controparte_1
04/07/1980, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.206, parte II, serie A, dell'anno 2017, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
23/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. NC Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescri- zioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.