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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/12/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2647 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. IA AZ - Presidente
2) Dott. Stefano Rago - Giudice
3) Dott. ZO EO - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2647 /2025 vertente tra: TRA
, con l'avv. BONINI ALESSANDRA;
Parte_1
- RICORRENTE E;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 16/12/2025, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
PREMESSA Con ricorso del 06/08/2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio pe chiarata la loro Controparte_1 separazione. A tal fine ha allegato che le parti non hanno figli, e che dall'epoca della separazione non si sono riconciliate. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, questi presupposti sono di certo integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Ciò si ricava, in particolare: dalle affermazioni della ricorrente e dal disinteresse mostrato da parte resistente alla presente procedura. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Spese Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in considerazione della condotta di parte resistente, che non comparendo non ha frapposto ostacoli all'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-dichiara la separazione tra e Parte_1 CP_2 he avevano contratto matrimonio a GUASTALLA il 24/02/2018
[...]
(atto n. 3, parte I, anno 2018).
-manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GUASTALLA (RE) per quanto di competenza;
-dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
ZO EO IA AZ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. IA AZ - Presidente
2) Dott. Stefano Rago - Giudice
3) Dott. ZO EO - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2647 /2025 vertente tra: TRA
, con l'avv. BONINI ALESSANDRA;
Parte_1
- RICORRENTE E;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 16/12/2025, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
PREMESSA Con ricorso del 06/08/2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio pe chiarata la loro Controparte_1 separazione. A tal fine ha allegato che le parti non hanno figli, e che dall'epoca della separazione non si sono riconciliate. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, questi presupposti sono di certo integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Ciò si ricava, in particolare: dalle affermazioni della ricorrente e dal disinteresse mostrato da parte resistente alla presente procedura. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Spese Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in considerazione della condotta di parte resistente, che non comparendo non ha frapposto ostacoli all'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-dichiara la separazione tra e Parte_1 CP_2 he avevano contratto matrimonio a GUASTALLA il 24/02/2018
[...]
(atto n. 3, parte I, anno 2018).
-manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GUASTALLA (RE) per quanto di competenza;
-dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
ZO EO IA AZ