Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3270 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 38107/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.10.2024 da
1) Parte_1
Nata a Bollate (MI), il 14.08.1991
Cittadina Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Rossella Amodeo presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2
Nato a Pescara (PE) il 03.05.1986
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Marino presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bollate (MI) in data 02.09.2023
(anno 2023, atto n. 14, parte II, serie A) in comunione dei beni con i seguenti figli: nata a [...] il [...] Parte_3
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 la IG.ra , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario in Bollate (MI) in data 02.09.2023 con ha Parte_2 chiesto a questo Tribunale di: dichiarare la separazione personale tra i coniugi;
affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
assegnazione della casa coniugale;
di porre a Pt_3 carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, mediante versamento indiretto della somma di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 20.02.2025 si è costituito in giudizio il IG. il quale si è opposto alla domanda di Pt_2 mantenimento formulata da controparte.
All'udienza del 18.03.2025, celebrata dinanzi al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. La figlia minore resta affidata in via condivisa al padre e alla madre con collocamento Pt_3 prevalente presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore fino a quando vivrà a Città Sant'Angelo, il lunedì quando arriverà a Milano fino a dopo cena e la mattina successiva preleverà la minore dall'abitazione materna e accompagnerà a scuola. Quando il padre si trasferirà stabilmente Pt_3
a Milano, potrà vedere e tenere con sé la minore a fine settimana alternati dal venerdì dopo l'uscita da scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
3.Il padre durante la settimana potrà vedere e tenere con sé la minore un giorno, da concordare con la madre, dall'uscita da scuola fino al giorno dopo con accompagnamento a scuola.
4. Il periodo di vacanza Natalizio, la minore trascorrerà dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente di anno in anno con ciascuno dei genitori. Nel 2025 la minore trascorrerà il primo periodo con il padre.
5. Le vacanze Pasquali: la minore trascorrerà la settimana di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore. Resta inteso che Pasqua 2025 sarà di spettanza paterna.
6. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con la minore due/tre settimane anche non consecutive nel periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno.
7. Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori
8. Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento mensile di Pt_3 l'importo di Euro 200,00= entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese in via anticipata con decorrenza dal mese di Aprile 2025, importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT
9. Il padre dovrà contribuire al pagamento del 50% delle spese extra come da seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
10. Il padre rinuncia all'assegno unico universale che verrà trattenuto interamente dalla madre.
11. Le parti espressamente chiedono di procedersi ex art 473 bis n. 51 C.p.c. rinunciano al deposito di ulteriori difese ex art 473 bis n. 17 C.p.c. e rinunciano al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis 12 terzo comma cpc.
12.Le parti espressamente rinunciano all'impugnazione della Sentenza
13. Le parti rinunciano al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza del 19.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., con assegnazione di un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Bollate (MI) in data 02.09.2023;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 09.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG