CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6198 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere relatore dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n.3255/2023 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.1802/2023 pubblicata il 17.2.2023 dal Tribunale di Napoli
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti RA e Parte_1 C.F._1
NN IL in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello (domicili digitali:
Email_1 Email_2
appellante
E
(c.f.: ), (c.f.: e CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(c.f.: ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Colella Controparte_3 CodiceFiscale_4 in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello (domicilio digitale:
Email_3
appellati
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
- accertare e dichiarare la soccombenza virtuale nel giudizio di primo grado degli appellati
[...]
, e;
CP_1 Controparte_3 Controparte_2
- accertare e dichiarare che la rinuncia a tutte le domande riconvenzionali da parte dei convenuti, che hanno determinato la cessazione della materia del contendere, ha efficacia del rigetto nel merito delle domande e comporta che le spese del processo devono essere poste a carico dei rinuncianti;
-condannare essi appellati in solido al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado maturate avanti al Tribunale di Napoli oltre spese generali, cpa ed iva se dovuta in base al regime fiscale applicato al momento del pagamento, nonché alle spese e competenze del giudizio di appello, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. se dovuta in base al regime fiscale applicato al momento del pagamento, in favore dell'appellante e con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari;
Parte_1
- condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese di CTU e per l'effetto alla restituzione in favore di della somma di € 1.174,94 versata pro quota al CTU dall'appellante come Parte_1 da fattura depositata.
Per gli appellati:
-dichiarare inammissibile, ovvero rigettare nel merito il gravame avversario, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Napoli notificato il 25.3.2017 il sig. , Parte_1 proprietario dell'immobile censito nel catasto del Comune di Napoli al foglio 30 particella 1679 (già particella 1292), proponeva ex art.951 cc nei confronti di e CP_1 Controparte_2 CP_3
, comproprietari dell'immobile contiguo riportato al foglio 30 particella 1655, domanda di
[...] apposizione dei termini di delimitazione del confine tra i fondi.
I convenuti, costituitisi in giudizio, negavano la certezza dei confini chiedendo in via riconvenzionale che si procedesse al loro regolamento ai sensi dell'art.950 cc, si accertasse l'esistenza di una servitù di passaggio costituita sul lotto dell'attore e che venisse loro restituita una porzione di terreno di estensione pari a mq 54 occupata ex adverso senza titolo.
Le cause connesse, a seguito di dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di Pace, venivano riassunte innanzi al Tribunale di Napoli, il quale, preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria, disponeva lo svolgimento di una consulenza tecnica di ufficio.
Con la sentenza richiamata in epigrafe, adattata alle dichiarazioni delle parti rese nel corso dell'esecuzione delle operazioni peritali, veniva individuato il confine tra le consistenze immobiliari dei contendenti, coincidente con la linea, definita da alcuni paletti metallici già installati dal sig. , Pt_1 protesa dallo spigolo della veranda annessa alla casetta dello stesso istante sino all'angolo del fabbricato di comproprietà dei sigg.ri RA e Persona_1
Avverso la sola decisione accessoria di integrale compensazione ex art.92 cpc delle spese di lite anticipate dalle parti, giustificata dalla definizione in via sostanzialmente amichevole della controversia, il signor proponeva tempestivamente appello affidato a due motivi, incentrati il Pt_1 primo sull'errata e manifesta illogicità della ricostruzione dei fatti e delle risultanze processuali, e il secondo sull'omessa considerazione, in violazione degli artt.91 e 92 cpc, della soccombenza virtuale dei convenuti, i quali avevano accettato l'indicazione del confine operata ab initio dall'istante e rinunciato alle domande riconvenzionali da essi formulate, invocandone pertanto, in riforma della pronuncia impugnata, la condanna al pagamento delle spese del processo di primo grado.
Gli appellati resistevano al gravame, del quale eccepivano l'inammissibilità in rito e negavano la fondatezza nel merito.
********************** Preliminarmente, in rito, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art.342 cpc del gravame, nel cui atto introduttivo sono state articolate censure specifiche e puntuali volte a confutare l'interpretazione dei fatti di causa operata dal Giudice a quo e le conseguenti conclusioni da questi raggiunte sull'unico tema, relativo al governo dei costi del processo, ancora in discussione, sorrette da una motivazione che è stata debitamente contrastata indicando i principi di diritto processuale dei quali si è denunciata l'inosservanza.
Ciò premesso, l'appello è fondato e pertanto deve essere accolto.
Infatti nella pronuncia definitiva del giudizio a quo, di integrale accoglimento dell'azione di apposizione di termini esperita in via principale dall'odierno appellante, è stato dato atto che i loro destinatari, nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali demandate al consulente tecnico di ufficio, hanno riconosciuto la fondatezza delle ragioni vantate dall'antagonista, rinunciando alle contestazioni sollevate per negare il diritto vantato dall'istante e alle pretese riconvenzionali spiegate in limine litis per ottenere l'accertamento della maggiore consistenza del proprio fondo, comprensiva di una fascia contesa sottratta alla loro disponibilità materiale, e della sottoposizione dell'immobile attoreo a servitù.
Tale atteggiamento processuale, caratterizzato da una manifestazione univoca della volontà di abbandonare, nella fase istruttoria della causa, tutte le difese originariamente enunciate per aderire senza riserve alle asserzioni della controparte, ha quindi determinato la soccombenza effettiva dei convenuti nella causa principale e sottratto ex post al thema decidendum le questioni già introdotte con le azioni riconvenzionali per effetto di una condotta di dismissione che ha imposto, da un lato, di disattenderne le deduzioni precedentemente opposte alla pretesa esercitata ex art.951 cc contra se, e dall'altro impedito di accertare la ricorrenza dei fatti costitutivi delle domande confessoria servitutis e finium regundorum inizialmente formulate.
In proposito si profilano del tutto irrilevanti i motivi ispiratori di tale comportamento, asseritamente animato dall'intento di sottrarsi all'obbligo di sostenere gli oneri necessari per proseguire le indagini tecniche rivolte a verificare l'estensione effettiva dei fondi finitimi e la costituzione tra di essi di un vincolo prediale di asservimento, in quanto le finalità concrete perseguite dalle parti mediante una simile strategia di ripiego non possono incidere sulle conseguenze dell'abdicazione alle attività processuali anteriormente compiute, le quali devono ritenersi tamquam non essent perché intenzionalmente neutralizzate.
Ebbene la rinuncia a difese e domande proposte nel processo, non assimilabile a una modalità di composizione amichevole della causa perché frutto di un atto unilaterale i cui effetti si producono indipendentemente da qualsiasi dichiarazione della controparte, non integra una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare secondo la regola sancita dall'art.92 comma 2 cc, nella portata precettiva concreta delineata con sentenza della Corte Costituzionale 77/2018, la compensazione delle spese lite, le quali invece, in applicazione del principio generale consacrato dall'art.91 comma 1 cpc, devono essere addebitate per il loro intero ammontare alla parte rimasta soccombente che ha revocato la richiesta di emanare un provvedimento di merito nelle cause promosse con le domande riconvenzionali (in senso sostanzialmente conforme si vedano Cass.12953/2014 e Cass.3734/1998).
Sul punto risulta ininfluente l'erroneo richiamo degli appellanti, con riferimento a tutte le pretese vicendevolmente azionate, all'istituto processuale di origine giurisprudenziale della cessazione della materia del contendere, operativo quando sopravvenga durante il giudizio un evento, del quale occorre prendere atto emanando una sentenza di contenuto meramente processuale, che elimini tutte le ragioni di contrasto tra le parti facendone venire meno ex post l'interesse ad agire e contraddire, atteso che le istanze presentate e le conclusioni rassegnate in giudizio devono essere interpretate in chiave sostanziale tenendo conto del loro tenore effettivo interpretato alla luce delle circostanze esposte a loro giustificazione. Pertanto gli appellati, in riforma della sentenza impugnata, vanno condannati al pagamento, in via solidale paritaria ex art.97 comma 1 cpc in considerazione della coincidenza dei rispettivi interessi, delle spese del primo grado di giudizio, liquidate di ufficio in mancanza di nota specifica depositata nel processo a quo, e alla restituzione della quota dei costi delle indagini peritali versata dalle controparti per € 1.174,94, nonché al rimborso delle spese del grado di appello del giudizio, determinate in conformità al conteggio riepilogativo prodotto agli atti in sede di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso avverso la sentenza n.1802/2023 emessa il 17.2.2023 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1) in riforma della pronuncia impugnata, accoglie l'appello e condanna , CP_1
e in solido, al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_3
delle spese del primo grado di giudizio che liquida in complessivi Parte_1
€ 2.912,00, di cui € 152,00 per esborsi, € 2.400,00 per compensi ed € 360,00 per spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione a beneficio dei procuratori Avv.ti RA e NN IL che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
2) condanna , e , in solido, al CP_1 Controparte_2 Controparte_3 pagamento in favore di della somma di € 1.174,94 da questi Parte_1 versata a titolo di costi della consulenza tecnica di ufficio;
3) condanna , e , in solido, al CP_1 Controparte_2 Controparte_3 pagamento in favore di delle spese del grado di appello del Parte_1 giudizio che liquida in complessivi € 3.526,25, di cui € 174,00 per esborsi, € 2.915,00 per compensi ed € 437,25 per spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione a beneficio dei procuratori Avv.ti RA e NN IL che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli il 20.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Giuseppe Vinciguerra
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere relatore dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n.3255/2023 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.1802/2023 pubblicata il 17.2.2023 dal Tribunale di Napoli
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti RA e Parte_1 C.F._1
NN IL in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello (domicili digitali:
Email_1 Email_2
appellante
E
(c.f.: ), (c.f.: e CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(c.f.: ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Colella Controparte_3 CodiceFiscale_4 in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello (domicilio digitale:
Email_3
appellati
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
- accertare e dichiarare la soccombenza virtuale nel giudizio di primo grado degli appellati
[...]
, e;
CP_1 Controparte_3 Controparte_2
- accertare e dichiarare che la rinuncia a tutte le domande riconvenzionali da parte dei convenuti, che hanno determinato la cessazione della materia del contendere, ha efficacia del rigetto nel merito delle domande e comporta che le spese del processo devono essere poste a carico dei rinuncianti;
-condannare essi appellati in solido al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado maturate avanti al Tribunale di Napoli oltre spese generali, cpa ed iva se dovuta in base al regime fiscale applicato al momento del pagamento, nonché alle spese e competenze del giudizio di appello, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. se dovuta in base al regime fiscale applicato al momento del pagamento, in favore dell'appellante e con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari;
Parte_1
- condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese di CTU e per l'effetto alla restituzione in favore di della somma di € 1.174,94 versata pro quota al CTU dall'appellante come Parte_1 da fattura depositata.
Per gli appellati:
-dichiarare inammissibile, ovvero rigettare nel merito il gravame avversario, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Napoli notificato il 25.3.2017 il sig. , Parte_1 proprietario dell'immobile censito nel catasto del Comune di Napoli al foglio 30 particella 1679 (già particella 1292), proponeva ex art.951 cc nei confronti di e CP_1 Controparte_2 CP_3
, comproprietari dell'immobile contiguo riportato al foglio 30 particella 1655, domanda di
[...] apposizione dei termini di delimitazione del confine tra i fondi.
I convenuti, costituitisi in giudizio, negavano la certezza dei confini chiedendo in via riconvenzionale che si procedesse al loro regolamento ai sensi dell'art.950 cc, si accertasse l'esistenza di una servitù di passaggio costituita sul lotto dell'attore e che venisse loro restituita una porzione di terreno di estensione pari a mq 54 occupata ex adverso senza titolo.
Le cause connesse, a seguito di dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di Pace, venivano riassunte innanzi al Tribunale di Napoli, il quale, preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria, disponeva lo svolgimento di una consulenza tecnica di ufficio.
Con la sentenza richiamata in epigrafe, adattata alle dichiarazioni delle parti rese nel corso dell'esecuzione delle operazioni peritali, veniva individuato il confine tra le consistenze immobiliari dei contendenti, coincidente con la linea, definita da alcuni paletti metallici già installati dal sig. , Pt_1 protesa dallo spigolo della veranda annessa alla casetta dello stesso istante sino all'angolo del fabbricato di comproprietà dei sigg.ri RA e Persona_1
Avverso la sola decisione accessoria di integrale compensazione ex art.92 cpc delle spese di lite anticipate dalle parti, giustificata dalla definizione in via sostanzialmente amichevole della controversia, il signor proponeva tempestivamente appello affidato a due motivi, incentrati il Pt_1 primo sull'errata e manifesta illogicità della ricostruzione dei fatti e delle risultanze processuali, e il secondo sull'omessa considerazione, in violazione degli artt.91 e 92 cpc, della soccombenza virtuale dei convenuti, i quali avevano accettato l'indicazione del confine operata ab initio dall'istante e rinunciato alle domande riconvenzionali da essi formulate, invocandone pertanto, in riforma della pronuncia impugnata, la condanna al pagamento delle spese del processo di primo grado.
Gli appellati resistevano al gravame, del quale eccepivano l'inammissibilità in rito e negavano la fondatezza nel merito.
********************** Preliminarmente, in rito, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art.342 cpc del gravame, nel cui atto introduttivo sono state articolate censure specifiche e puntuali volte a confutare l'interpretazione dei fatti di causa operata dal Giudice a quo e le conseguenti conclusioni da questi raggiunte sull'unico tema, relativo al governo dei costi del processo, ancora in discussione, sorrette da una motivazione che è stata debitamente contrastata indicando i principi di diritto processuale dei quali si è denunciata l'inosservanza.
Ciò premesso, l'appello è fondato e pertanto deve essere accolto.
Infatti nella pronuncia definitiva del giudizio a quo, di integrale accoglimento dell'azione di apposizione di termini esperita in via principale dall'odierno appellante, è stato dato atto che i loro destinatari, nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali demandate al consulente tecnico di ufficio, hanno riconosciuto la fondatezza delle ragioni vantate dall'antagonista, rinunciando alle contestazioni sollevate per negare il diritto vantato dall'istante e alle pretese riconvenzionali spiegate in limine litis per ottenere l'accertamento della maggiore consistenza del proprio fondo, comprensiva di una fascia contesa sottratta alla loro disponibilità materiale, e della sottoposizione dell'immobile attoreo a servitù.
Tale atteggiamento processuale, caratterizzato da una manifestazione univoca della volontà di abbandonare, nella fase istruttoria della causa, tutte le difese originariamente enunciate per aderire senza riserve alle asserzioni della controparte, ha quindi determinato la soccombenza effettiva dei convenuti nella causa principale e sottratto ex post al thema decidendum le questioni già introdotte con le azioni riconvenzionali per effetto di una condotta di dismissione che ha imposto, da un lato, di disattenderne le deduzioni precedentemente opposte alla pretesa esercitata ex art.951 cc contra se, e dall'altro impedito di accertare la ricorrenza dei fatti costitutivi delle domande confessoria servitutis e finium regundorum inizialmente formulate.
In proposito si profilano del tutto irrilevanti i motivi ispiratori di tale comportamento, asseritamente animato dall'intento di sottrarsi all'obbligo di sostenere gli oneri necessari per proseguire le indagini tecniche rivolte a verificare l'estensione effettiva dei fondi finitimi e la costituzione tra di essi di un vincolo prediale di asservimento, in quanto le finalità concrete perseguite dalle parti mediante una simile strategia di ripiego non possono incidere sulle conseguenze dell'abdicazione alle attività processuali anteriormente compiute, le quali devono ritenersi tamquam non essent perché intenzionalmente neutralizzate.
Ebbene la rinuncia a difese e domande proposte nel processo, non assimilabile a una modalità di composizione amichevole della causa perché frutto di un atto unilaterale i cui effetti si producono indipendentemente da qualsiasi dichiarazione della controparte, non integra una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare secondo la regola sancita dall'art.92 comma 2 cc, nella portata precettiva concreta delineata con sentenza della Corte Costituzionale 77/2018, la compensazione delle spese lite, le quali invece, in applicazione del principio generale consacrato dall'art.91 comma 1 cpc, devono essere addebitate per il loro intero ammontare alla parte rimasta soccombente che ha revocato la richiesta di emanare un provvedimento di merito nelle cause promosse con le domande riconvenzionali (in senso sostanzialmente conforme si vedano Cass.12953/2014 e Cass.3734/1998).
Sul punto risulta ininfluente l'erroneo richiamo degli appellanti, con riferimento a tutte le pretese vicendevolmente azionate, all'istituto processuale di origine giurisprudenziale della cessazione della materia del contendere, operativo quando sopravvenga durante il giudizio un evento, del quale occorre prendere atto emanando una sentenza di contenuto meramente processuale, che elimini tutte le ragioni di contrasto tra le parti facendone venire meno ex post l'interesse ad agire e contraddire, atteso che le istanze presentate e le conclusioni rassegnate in giudizio devono essere interpretate in chiave sostanziale tenendo conto del loro tenore effettivo interpretato alla luce delle circostanze esposte a loro giustificazione. Pertanto gli appellati, in riforma della sentenza impugnata, vanno condannati al pagamento, in via solidale paritaria ex art.97 comma 1 cpc in considerazione della coincidenza dei rispettivi interessi, delle spese del primo grado di giudizio, liquidate di ufficio in mancanza di nota specifica depositata nel processo a quo, e alla restituzione della quota dei costi delle indagini peritali versata dalle controparti per € 1.174,94, nonché al rimborso delle spese del grado di appello del giudizio, determinate in conformità al conteggio riepilogativo prodotto agli atti in sede di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso avverso la sentenza n.1802/2023 emessa il 17.2.2023 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1) in riforma della pronuncia impugnata, accoglie l'appello e condanna , CP_1
e in solido, al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_3
delle spese del primo grado di giudizio che liquida in complessivi Parte_1
€ 2.912,00, di cui € 152,00 per esborsi, € 2.400,00 per compensi ed € 360,00 per spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione a beneficio dei procuratori Avv.ti RA e NN IL che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
2) condanna , e , in solido, al CP_1 Controparte_2 Controparte_3 pagamento in favore di della somma di € 1.174,94 da questi Parte_1 versata a titolo di costi della consulenza tecnica di ufficio;
3) condanna , e , in solido, al CP_1 Controparte_2 Controparte_3 pagamento in favore di delle spese del grado di appello del Parte_1 giudizio che liquida in complessivi € 3.526,25, di cui € 174,00 per esborsi, € 2.915,00 per compensi ed € 437,25 per spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione a beneficio dei procuratori Avv.ti RA e NN IL che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli il 20.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Giuseppe Vinciguerra
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore